MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

La delegazione di parte pubblica, composta dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dai Direttori delle Agenzie Fiscali,

e

le Organizzazioni sindacali:

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – comparto Ministeri – siglato il 16 febbraio 1999;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di amministrazione – Ministero delle finanze – siglato il 16 febbraio 2000;

VISTO, in particolare, l’articolo 17 del citato CCNI concernente il “nuovo ordinamento del personale”;

PREMESSO che l’amministrazione finanziaria è stata oggetto negli ultimi anni di radicali interventi riformatori, che ne hanno mutato l’ordinamento e la struttura organizzativa al fine di potenziarne - in risposta alle esigenze di cambiamento espresse dall’opinione pubblica e in linea con le esperienze più evolute di modernizzazione maturate in altri Paesi - l’attività di servizio al contribuente e l’azione di controllo diretta a raggiungere più elevati livelli di equità fiscale, secondo gli obiettivi assegnati dall’Autorità politica;

CONSIDERATO che, in una situazione di perdurante blocco o, comunque, di forte restrizione a nuove assunzioni, imposta, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, dalle leggi finanziarie susseguitesi nel tempo, la valorizzazione delle risorse interne ha rappresentato negli ultimi anni una delle soluzioni necessarie per sopperire alle carenze esistenti nelle qualifiche più elevate e, nel contempo, per adeguare, in conformità a principi di giustizia, la situazione giuridica di larga parte del personale alla situazione di fatto;

CONSIDERATO che si rende comunque ineludibile  una più organica e complessiva  soluzione del problema più generale della ricollocazione del personale, che tenga conto delle nuove professionalità e dei nuovi mestieri  connessi all’attivazione delle Agenzie fiscali e degli Uffici del Dipartimento per le Politiche Fiscali e che tale riclassificazione dovrà avvenire anche in occasione della stipula dei contratti nazionali di lavoro del quadriennio 2002-2005 in un nuovo e più adeguato quadro ordinamentale; 

CONSIDERATO che il processo di riforma dell’amministrazione finanziaria ha richiesto una più elevata qualificazione professionale, e che pertanto l’intervenuto percorso di riqualificazione del personale ha corrisposto a tale esigenza prioritaria;

CONSIDERATO che il predetto percorso, cui hanno partecipato circa 13.000 impiegati, si è articolato in procedure consistenti in una selezione iniziale incentrata su una prova scritta, un corso di formazione in aula di 10 giorni lavorativi, per la durata complessiva di 80 ore,  e di altre 6 giornate di formazione individualizzata, svoltasi, con l’assistenza di tutor dell’Amministrazione, al di fuori dell’orario di lavoro, per altre 48 ore complessive, cui è seguito un esame finale basato su una prova scritta ed una prova orale sulle materie oggetto del corso di formazione, e considerato inoltre che l’esame finale ha avuto connotati  indubitabili di rigorosa selettività, come attestato dal dato che circa il 20 per cento degli ammessi all’esame non è riuscito a superarlo, e che nelle suddette procedure il requisito dell’anzianità lavorativa non ha assunto un ruolo preponderante, ma è servito esclusivamente a consentire la mera ammissione alle procedure stesse di impiegati che avevano maturato una congrua esperienza di servizio e che erano in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno;

CONSIDERATO che al termine delle menzionate procedure si è stabilito di inquadrare provvisoriamente i dipendenti che avevano superato le prove di riqualificazione nel limite del cinquanta per cento delle vacanze di organico al 31 dicembre 1998 e che, per i restanti posti disponibili accantonati, si è fatto ricorso ad assunzioni dall’esterno in tutte le circostanze in cui ciò è stato consentito da autorizzazioni di legge o da autorizzazioni amministrative accordate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che, sulla base appunto di tali autorizzazioni, sono stati avviati e portati a compimento  concorsi pubblici per l’assunzione di 2400 impiegati amministrativi e tecnici dell’area C;

CONSIDERATO che l’eventuale cessazione dell’utilizzo del personale nelle professionalità acquisite con il processo di formazione sopra descritto e sperimentate nella fase applicativa seguita alla stipula dei contratti individuali con cui ha avuto luogo l’assegnazione provvisoria degli interessati ai nuovi compiti, avrebbe effetti gravemente negativi sul piano organizzativo e gestionale, con conseguente lesione del principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione, in quanto:

VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 4 luglio 2002 sulle procedure di riqualificazione dell’Amministrazione finanziaria, che demanda alle valutazioni  dell’Amministrazione la possibilità di non dare seguito alla clausola risolutiva contenuta nei contratti individuali sottoscritti in esito alle predette procedure, al fine di assicurare continuità all’azione amministrativa;  

CONSIDERATO che il predetto parere individua nella contrattazione collettiva, attraverso la ridefinizione degli inquadramenti del personale, nel rispetto delle procedure indicate dal decreto legislativo n. 165/2001, lo strumento per la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai dipendenti interessati;

CONSIDERATO che, in attesa della definizione del nuovo ordinamento professionale del personale del Dipartimento per le Politiche Fiscali e delle Agenzie Fiscali, si rende necessario confermare, per le esigenze assolutamente inderogabili sopra esposte, le posizioni giuridiche ed economiche conseguenti ai predetti contratti individuali fino alla definizione del nuovo ordinamento professionale del personale;

CONVENGONO:

Le posizioni giuridiche ed economiche conseguenti ai contratti individuali stipulati in esito alle procedure di cui in premessa sono confermate fino alla definizione del nuovo ordinamento professionale del personale del Dipartimento per le Politiche Fiscali e delle Agenzie Fiscali, da realizzarsi entro sei mesi dalla data del presente accordo. Le parti convengono di aprire dalla data odierna il tavolo negoziale per la definizione del predetto ordinamento.