CAPO I
        
        
        Art.1 (Trasformazione)
        
        
        1.      
        L’Agenzia del Territorio, istituita ai sensi dell’art.57 del
        decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è trasformata, nei limiti
        dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.448, in fondazione ed
        acquisisce la personalità di diritto privato alla data di entrata in
        vigore della presente legge.
        
        
        2.      
        La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e
        passivi dell’Agenzia, in essere alla data della trasformazione. Essa
        è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente
        legge, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione della
        medesima.
        
        
        Art.2 (Finalità)
        
        
        1.      
        La fondazione svolge, nel perseguimento dei propri fini
        istituzionali e del proprio vincolo filantropico, le seguenti funzioni
        ed attribuzioni statali:
        
        
        a)      
        gestione dell’anagrafe integrata dei beni immobiliari;
        
        
        b)      
        servizi geotopocartografici, assicurando le attività di
        rilevazione e di diffusione;
        
        
        c)      
        attività catastali di competenza dello Stato, assicurando
        unitarietà operativa, uniformità di rilevazione, regolarità dei
        flussi informativi nonché adeguata verifica di qualità;
        
        
        d)      
        gestione dell’osservatorio del mercato immobiliare;
        
        
        e)      
        servizi di pubblicità immobiliare;
        
        
        f)        
        servizi estimativi;
        
        
        g)      
        attività di consulenze nelle materie di competenza
        
        
        h)      
        servizi di conservazione dei registri immobiliari;
        
        
        i)        
        promuove lo sviluppo di un sistema di conoscenze integrato
        sul territorio;
        
        
        j)        
        riscossione dei tributi di competenza e relativo controllo;
        
        
        k)      
        altri servizi tecnici, già di competenza dell’Agenzia del
        Territorio.
        
        
        2.      
        La fondazione favorisce il trasferimento delle funzioni catastali
        a gli enti locali ed inoltre può gestire, sulla base di apposite
        convenzioni stipulate con i comuni, i servizi relativi alla
        conservazione, utilizzazione e aggiornamento del catasto di competenza
        comunale.
        
        
        3.      
        La fondazione, in quanto concessionaria di pubbliche potestà e
        pubblici servizi, si informa, oltre che ai principi ed a criteri della
        presente legge, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente
        nelle materie ad essa attribuite ed in particolare alle disposizioni
        della legge 7 agosto 1990, n.241 e legislazione nazionale e comunitaria
        disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
        
        
        Art. 3 (Organi)
        
        
        1.      
        Sono organi della fondazione il Presidente, il Consiglio di
        amministrazione, il Comitato scientifico, il Collegio dei revisori dei
        conti.
        
        
        2.      
        Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità
        di nomina de collegio dei revisori dei conti, nel quale un componente è
        nominato in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle
        finanze.
        
        
        3.      
        La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può
        essere riconfermato per una sola volta e se è nominato prima della
        scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
        
        
        4.      
        Le modalità di nomina, il numero dei componenti e le competenze
        del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del
        Ministero dell’economia e delle finanze.
        
        
        5.      
        Il consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il
        presidente, il quale:
        
        
        a.      
        ha la legale rappresentanza della persona giuridica;
        
        
        b.      
        cura le delibere assunte;
        
        
        c.       
        sovrintende all’attività della fondazione.
        
        
        6.      
        Il Comitato scientifico è composto da:
        
        
        a.      
        il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
        
        
        b.      
        otto esperti scelti dal consiglio di amministrazione, quattro dei
        quali costituiti da docenti universitari di discipline giuridiche o
        economiche e gli altri quattro da personalità dotate di particolari
        competenze nel campo giuridico-economico.
        
        
        
        CAPO II
        
        
        Art. 4 (Atto costitutivo e statuto)
        
         
        
        
        1.      
        L’atto costitutivo e lo statuto della fondazione si conformano
        alle disposizioni della presente legge e del codice civile.
        
        
        2.      
        Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del
        consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico ed
        approvato entro sessanta giorni dalla ricezione con decreto del
        Ministero dell’economia e delle finanze.
        
        
        3.      
        Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centotrenta
        giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il
        Ministro dell’economia e delle finanze, entro i venti giorni
        successivi, nomina uno o più commissari, che provvedono entro quaranta
        giorni dalla nomina.
        
        
        Art.5 (Patrimonio della fondazione)
        
        
        1.      
        Il patrimonio della fondazione è costituito da: 
        
        
        a.      
        beni mobili ed immobili di proprietà della trasformata Agenzia
        del Territorio;
        
        
        b.      
        diritti d’uso sui beni mobili ed immobili concessi dal
        Ministero dell’economia e delle finanze
        
        
        c.       
        lasciti, donazioni, erogazioni o contributi derivanti da enti
        o privati;
        
        
        2.      
        Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al
        perseguimento degli scopi statutari.
        
        
        Art.6 (Attività di vigilanza e di
        controllo)
        
        
        1.      
        Il ministro dell’economia e delle finanze esercita la vigilanza
        sulla fondazione, oggetto della presente legge. In particolare:
        
        
        a.      
        adotta gli atti di indirizzo di carattere generale in relazione:
        
        
                                                          
        i.     
        ai requisiti di professionalità, alla ipotesi di
        incompatibilità ed alla disciplina del conflitto di interessi;
        
        
                                                         
        ii.     
        ai requisiti di partecipazione di soggetti privati alla
        fondazione
        
        
                                                       
        iii.     
        ai criteri di efficienza ed adeguata gestione
        
        
        b.      
        esercita il potere di annullamento previsto dall’articolo 25
        del codice civile;
        
        
        c.       
        effettua ispezioni;
        
        
        d.      
        può chiedere l’esibizione di documenti nonché chiederne la
        comunicazione;
        
        
        e.      
        dispone la revoca della concessione traslativa delle pubbliche
        potestà e dei pubblici servizi, in caso di relativa inosservanza;
        
        
        f.        
        può disporre, con decreto, lo scioglimento degli organi
        della fondazione:
        
        
                                                          
        i.     
        quando risultano gravi e ripetute irregolarità nella
        gestione;
        
        
                                                         
        ii.     
        quando risultano gravi violazioni delle norme che regolano
        l’attività della fondazione;
        
        
                                                       
        iii.     
        in caso di perdurante impossibilità di funzionamento o
        inerzia nell’espletamento delle relative competenze.
        
        
        2.      
        Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più
        commissari straordinari, i quali esercitano tutti i poteri degli organi
        disciolti.
        
        
        3.      
        Il Ministro dell’economia e delle finanze dispone
        dell’estinzione della fondazione, in caso di impossibilità di
        raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo
        statuto.
        
        
        4.      
        La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei
        Conti, di cui alla legge 21 marzo 1958, n.259.
        
        
        
        CAPO III
        
        
        Art.7 (Personale)
        
        
        1.      
        I rapporti di lavoro dei dipendenti della fondazione sono
        disciplinati dalle disposizioni del codice civile, dalle leggi sui
        rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono regolati
        contrattualmente.
        
        
        2.      
        La trasformazione di cui all’articolo 1 non costituisce causa
        di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che abbia un
        rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso alla data di entrata
        in vigore della presente legge.
        
        
        3.      
        La retribuzione del personale è determinata dal contratto
        collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo
        contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento
        giuridico ed economico vigente alla data di entrata in vigore della
        presente legge.
        
        
        4.      
        Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
        presente legge, il personale può scegliere di permanere alle dipendenze
        di pubbliche amministrazioni, nel qual caso viene collocato in mobilità.
        
        
        Art.8
        (Forme associative) 
        
        
        1.      
        La fondazione, previa autorizzazione del Ministro dell’economia
        e delle finanze, costituisce e partecipa a due società per azioni che
        svolgono, in via strumentale ed esclusiva, attività dirette al
        perseguimento degli scopi statutari.
        
        
        2.      
        Le società di cui al comma 1, potranno, altresì, in sede
        decentrata, costituire e partecipare a società, alle quali attribuire
        l’espletamento, in via strumentale ed esclusiva, di attività dirette
        al perseguimento degli scopi statutari, onde garantire continuità,
        completezza e buon andamento di gestione.
        
        
        3.      
        La fondazione detiene la partecipazione azionaria di controllo
        nelle società di cui al comma precedente.
        
        
        4.      
        La fondazione esercita un’attività di vigilanza, direzione,
        controllo e coordinamento unitario sulle società derivate di cui al
        comma 2, le quali tuttavia conservano la piena autonomia formale.
        
        
        Art.9
        (Norma finale)
        
        
        1.       
        Vigono, per quanto non previsto dalla presente legge, le
        norme del codice civile.
        
        
        2.       
        Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente
        legge.