CAPO I
Art.1 (Trasformazione)
1.
L’Agenzia del Territorio, istituita ai sensi dell’art.57 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è trasformata, nei limiti
dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.448, in fondazione ed
acquisisce la personalità di diritto privato alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2.
La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e
passivi dell’Agenzia, in essere alla data della trasformazione. Essa
è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione della
medesima.
Art.2 (Finalità)
1.
La fondazione svolge, nel perseguimento dei propri fini
istituzionali e del proprio vincolo filantropico, le seguenti funzioni
ed attribuzioni statali:
a)
gestione dell’anagrafe integrata dei beni immobiliari;
b)
servizi geotopocartografici, assicurando le attività di
rilevazione e di diffusione;
c)
attività catastali di competenza dello Stato, assicurando
unitarietà operativa, uniformità di rilevazione, regolarità dei
flussi informativi nonché adeguata verifica di qualità;
d)
gestione dell’osservatorio del mercato immobiliare;
e)
servizi di pubblicità immobiliare;
f)
servizi estimativi;
g)
attività di consulenze nelle materie di competenza
h)
servizi di conservazione dei registri immobiliari;
i)
promuove lo sviluppo di un sistema di conoscenze integrato
sul territorio;
j)
riscossione dei tributi di competenza e relativo controllo;
k)
altri servizi tecnici, già di competenza dell’Agenzia del
Territorio.
2.
La fondazione favorisce il trasferimento delle funzioni catastali
a gli enti locali ed inoltre può gestire, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con i comuni, i servizi relativi alla
conservazione, utilizzazione e aggiornamento del catasto di competenza
comunale.
3.
La fondazione, in quanto concessionaria di pubbliche potestà e
pubblici servizi, si informa, oltre che ai principi ed a criteri della
presente legge, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente
nelle materie ad essa attribuite ed in particolare alle disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n.241 e legislazione nazionale e comunitaria
disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Art. 3 (Organi)
1.
Sono organi della fondazione il Presidente, il Consiglio di
amministrazione, il Comitato scientifico, il Collegio dei revisori dei
conti.
2.
Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità
di nomina de collegio dei revisori dei conti, nel quale un componente è
nominato in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle
finanze.
3.
La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può
essere riconfermato per una sola volta e se è nominato prima della
scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
4.
Le modalità di nomina, il numero dei componenti e le competenze
del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze.
5.
Il consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il
presidente, il quale:
a.
ha la legale rappresentanza della persona giuridica;
b.
cura le delibere assunte;
c.
sovrintende all’attività della fondazione.
6.
Il Comitato scientifico è composto da:
a.
il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b.
otto esperti scelti dal consiglio di amministrazione, quattro dei
quali costituiti da docenti universitari di discipline giuridiche o
economiche e gli altri quattro da personalità dotate di particolari
competenze nel campo giuridico-economico.
CAPO II
Art. 4 (Atto costitutivo e statuto)
1.
L’atto costitutivo e lo statuto della fondazione si conformano
alle disposizioni della presente legge e del codice civile.
2.
Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico ed
approvato entro sessanta giorni dalla ricezione con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze.
3.
Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centotrenta
giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro i venti giorni
successivi, nomina uno o più commissari, che provvedono entro quaranta
giorni dalla nomina.
Art.5 (Patrimonio della fondazione)
1.
Il patrimonio della fondazione è costituito da:
a.
beni mobili ed immobili di proprietà della trasformata Agenzia
del Territorio;
b.
diritti d’uso sui beni mobili ed immobili concessi dal
Ministero dell’economia e delle finanze
c.
lasciti, donazioni, erogazioni o contributi derivanti da enti
o privati;
2.
Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al
perseguimento degli scopi statutari.
Art.6 (Attività di vigilanza e di
controllo)
1.
Il ministro dell’economia e delle finanze esercita la vigilanza
sulla fondazione, oggetto della presente legge. In particolare:
a.
adotta gli atti di indirizzo di carattere generale in relazione:
i.
ai requisiti di professionalità, alla ipotesi di
incompatibilità ed alla disciplina del conflitto di interessi;
ii.
ai requisiti di partecipazione di soggetti privati alla
fondazione
iii.
ai criteri di efficienza ed adeguata gestione
b.
esercita il potere di annullamento previsto dall’articolo 25
del codice civile;
c.
effettua ispezioni;
d.
può chiedere l’esibizione di documenti nonché chiederne la
comunicazione;
e.
dispone la revoca della concessione traslativa delle pubbliche
potestà e dei pubblici servizi, in caso di relativa inosservanza;
f.
può disporre, con decreto, lo scioglimento degli organi
della fondazione:
i.
quando risultano gravi e ripetute irregolarità nella
gestione;
ii.
quando risultano gravi violazioni delle norme che regolano
l’attività della fondazione;
iii.
in caso di perdurante impossibilità di funzionamento o
inerzia nell’espletamento delle relative competenze.
2.
Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più
commissari straordinari, i quali esercitano tutti i poteri degli organi
disciolti.
3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze dispone
dell’estinzione della fondazione, in caso di impossibilità di
raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo
statuto.
4.
La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei
Conti, di cui alla legge 21 marzo 1958, n.259.
CAPO III
Art.7 (Personale)
1.
I rapporti di lavoro dei dipendenti della fondazione sono
disciplinati dalle disposizioni del codice civile, dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono regolati
contrattualmente.
2.
La trasformazione di cui all’articolo 1 non costituisce causa
di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che abbia un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3.
La retribuzione del personale è determinata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento
giuridico ed economico vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il personale può scegliere di permanere alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, nel qual caso viene collocato in mobilità.
Art.8
(Forme associative)
1.
La fondazione, previa autorizzazione del Ministro dell’economia
e delle finanze, costituisce e partecipa a due società per azioni che
svolgono, in via strumentale ed esclusiva, attività dirette al
perseguimento degli scopi statutari.
2.
Le società di cui al comma 1, potranno, altresì, in sede
decentrata, costituire e partecipare a società, alle quali attribuire
l’espletamento, in via strumentale ed esclusiva, di attività dirette
al perseguimento degli scopi statutari, onde garantire continuità,
completezza e buon andamento di gestione.
3.
La fondazione detiene la partecipazione azionaria di controllo
nelle società di cui al comma precedente.
4.
La fondazione esercita un’attività di vigilanza, direzione,
controllo e coordinamento unitario sulle società derivate di cui al
comma 2, le quali tuttavia conservano la piena autonomia formale.
Art.9
(Norma finale)
1.
Vigono, per quanto non previsto dalla presente legge, le
norme del codice civile.
2.
Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente
legge.