CIRCOLARE 4/2003 SU CONDONO
RICHIESTO INCONTRO DA TUTTE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

INCONTRO BEFFA
PER LUNEDI' PROSSIMO 

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Le Organizzazioni sindacali in indirizzo sono pregate di partecipare ad un incontro che si terrà il giorno 27 gennaio 2003, alle ore 17,00, presso la sede dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, Via Carucci, 85, palazzina 9, settimo piano, sala riunioni, con il seguente
ordine del giorno: circolare n.4 del 20 gennaio 2003 dell'Agenzia delle Entrate.

Ufficio relazioni sindacali

 

Le RdB stanno pensando di non partecipare all'incontro, in cui, in assenza della sospensione della circolare e del Dott.Ferrara, siamo certi che assisteremo alla recita di un copione ormai logoro, con i sindacati che, in un giro di tavolo, manifesteranno formalmente il loro disappunto e poi si faranno spiegare la circolare dal tecnico di turno.

Non è per questo che abbiamo chiesto l'incontro.

La circolare la sappiamo leggere da soli. Non abbiamo bisogno di farcela spiegare e fornire così all'Agenzia l'alibi per rientrare formalmente da un atto gravissimo.

Chiederemo anche agli altri sindacati di essere conseguenti alla lettera sottoscritta con noi, di non partecipare a questo ridicolo incontro, a continuare a chiedere la sospensione della circolare e un'incontro con il dott. Ferrara.

CGIL   CISL   UIL   SALFI   FLP   RDB
Segreterie Nazionali Finanze

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Dr. Raffaele FERRARA

                                                             e,p.c.              Al Direttore Centrale del Personale

                                                                                    Dr. Girolamo PASTORELLO

Le scriventi OO.SS. sono venute a conoscenza che l’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n.4 del 20 gennaio 2003,con la quale vengono fornite istruzioni agli uffici periferici che modificano, sostanzialmente, l’organizzazione del lavoro degli stessi per adempiere, compiutamente, alla legge 27,12.2002, n.289 sul condono.

             Ciò premesso, si sottolineano le violazioni contrattuali commesse con un solo atto

  • Art. 6, lettera a), comma 1: informazione preventiva sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
  • Art. 6, lettera b), comma 1: concertazione conseguente all’informazione preventiva;
  • Art. 6, lettera c), comma 1: consultazione obbligatoria sull’organizzazione degli uffici.

Nonostante, però, la gravità del caso che reitera situazioni già accadute in passato, le scriventi OO.SS., venute comunque a conoscenza della circolare in argomento, come ennesimo atto di responsabilità, chiedono la immediata attivazione della concertazione su tale atto.

E’ appena il caso di ricordare che l’art. 11, comma 3, del vigente CCNL prevede che “durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali”.

La precisazione di cui sopra sta a significare, inoltre, che le scriventi OO.SS. chiedono, contestualmente, all’avvio della concertazione, la sospensione dell’efficacia della circolare organizzativa in questione.

Si resta in attesa di urgente cenno di riscontro.

Roma, 24 gennaio 2003

CGIL FP

CISL FPS

UIL PA

 UNSA/SALFI

FLP

RDB/CUB

Serio

Silveri

Cefalo

Callipo

Patricelli

Adornato