VISENTINI 1994 e PRESCRIZIONE DEI TERMINI

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Da più parti ci giungono richieste sulla questione Visentini 1994, sulle iniziative che, a riguardo, altre sigle starebbero prendendo sul piano legale e sulle intenzioni in tal senso da parte delle RdB. 

Solo per questo motivo, con riluttanza, superando questioni di “stile” che ci impedirebbero di giudicare iniziative rivendicative varate da altre sigle sindacali, dobbiamo, al fine di tutelare i nostri iscritti e i colleghi tutti, fornire le seguenti informazioni. 

Abbiamo interessato, nuovamente, il nostro servizio legale che, consultata la normativa e la giurisprudenza, ci ha confermato che: 

“In base all'art.2948 n.4 C.C. "Si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi"

Non ha importanza se il credito ha natura retributiva o meno... purché sia ricollegabile al rapporto di lavoro e non abbia altra natura (es risarcitoria)…


Il nostro servizio legale, comunque, non ha escluso in assoluto che possano esistere i presupposti per proporre ricorso.

Ad esempio, il ricorso è certamente proponibile per tutti coloro che, entro il 2000, avevano presentato domanda per interrompere i termini di prescrizione (di questa domanda, di solito inoltrata per vie gerarchiche, dovrebbe esistere traccia nel vostro fascicolo personale). In presenza di tale domanda, i termini di cinque anni decorrerebbero dalla data della stessa, e anche le RdB sono disponibili ad appoggiarvi dal punto di vista legale.

Oppure, se qualcuno afferma che i termini di prescrizione sono più ampi, dieci anni, potrebbe essere in possesso di elementi ulteriori. Ma, in tal caso, i tempi non sarebbero così ristretti… ci sarebbero altri due anni per poter proporre ricorso. Quindi, basterebbe, con calma, presentare richiesta per interrompere i termini. Anche in questo caso, sempre per rispondere a coloro che vorrebbero agire tramite noi, il ricorso sarebbe proponibile attraverso le RdB.


Concludendo, non escludiamo, quindi, la possibilità che qualcuno possa essere in possesso di ulteriori elementi per valutare il termine di prescrizione non decorso, ma, è chiaro, vista anche la, relativamente, scarsa consistenza dell’importo recuperabile (circa 700 euro), che SE QUALCUNO VI CHIEDE SOLDI O ISCRIZIONI PER FARE RICORSO dovete sinceratevi che sia in possesso, INEQUIVOCABILMENTE, di tali elementi.


Roma, 28 febbraio 2003

Esecutivo Nazionale RdB-PI Finanze e Agenzie Fiscali