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       VISENTINI 1994 e PRESCRIZIONE DEI TERMINI  | 
    
      
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 Solo per questo motivo, con riluttanza, superando questioni
      di “stile” che ci impedirebbero di giudicare iniziative rivendicative
      varate da altre sigle sindacali, dobbiamo, al fine di tutelare i
      nostri iscritti e i colleghi tutti, fornire le seguenti informazioni.  Abbiamo interessato, nuovamente, il nostro servizio legale
      che, consultata la normativa e la giurisprudenza, ci ha confermato che:  “In
      base all'art.2948 n.4 C.C. "Si prescrivono in cinque anni gli
      interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un
      anno o in termini più brevi"  Non ha importanza se il credito ha natura retributiva o
      meno... purché sia ricollegabile al rapporto di lavoro e non abbia altra
      natura (es risarcitoria)… Il nostro servizio legale, comunque, non ha escluso in
      assoluto che possano esistere i presupposti per proporre ricorso.  Ad esempio, il ricorso è
      certamente proponibile per tutti coloro che, entro il 2000, avevano
      presentato domanda per interrompere i termini di prescrizione (di
      questa domanda, di solito inoltrata per vie gerarchiche, dovrebbe esistere
      traccia nel vostro fascicolo personale). In presenza di tale domanda, i
      termini di cinque anni decorrerebbero dalla data della stessa, e anche le
      RdB sono disponibili ad appoggiarvi dal punto di vista legale. Oppure, se qualcuno afferma che i
      termini di prescrizione sono più ampi, dieci anni, potrebbe essere in
      possesso di elementi ulteriori. Ma, in tal caso, i tempi non sarebbero
      così ristretti… ci sarebbero altri due anni per poter proporre ricorso.
      Quindi, basterebbe, con
      calma, presentare richiesta per interrompere i termini. Anche in
      questo caso, sempre per rispondere a coloro che vorrebbero agire tramite
      noi, il ricorso sarebbe proponibile attraverso le RdB. Concludendo, non escludiamo,
      quindi, la possibilità che qualcuno possa essere in possesso di ulteriori
      elementi per valutare il termine di prescrizione non decorso, ma, è
      chiaro, vista anche la, relativamente, scarsa consistenza dell’importo
      recuperabile (circa 700 euro), che SE QUALCUNO VI CHIEDE SOLDI O
      ISCRIZIONI PER FARE RICORSO dovete sinceratevi che sia in possesso, INEQUIVOCABILMENTE,
      di tali elementi. Roma, 28 febbraio 2003 Esecutivo
      Nazionale RdB-PI Finanze e Agenzie Fiscali  |