22 marzo 2003 -
SALARIO ACCESSORIO
OPERAZIONE TRASPARENZA 2: LA VENDETTA |
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MAGGIO 2001.
Le rappresentanze sindacali di base, a fronte delle aberranti risultanze
della distribuzione del salario accessorio, decidono di rilanciare la loro
proposta di conversione nel salario base. La prima operazione
varata (a cui farà seguito la riuscitissima raccolta di firme dello
scorso anno), secondo noi, necessaria, per fornire un quadro complessivo
della situazione e per dimostrare gli squilibri inaccettabili nell’uso
dei fondi accessori, era stata chiamata OPERAZIONE TRASPARENZA. Avevamo, infatti, inviato ai
singoli uffici la seguente lettera: Oggetto:
trasparenza gestione fondi salario accessorio La
scrivente O.S. richiede, sulla base della legge 241/90, prospetto
dell’assegnazione dei fondi di salario accessorio presso il Vostro
Ufficio. Molti non ci hanno risposto,
trincerandosi dietro la privacy. Impedendo di costruire un quadro
più organico, e alimentando, vista la volontà di occultare i dati, i
nostri dubbi su una corretta gestione dei fondi… OGGI – ANCHE IN VISTA DEL NUOVO
CONTRATTO - SI PUO’ TORNARE
ALLA CARICA. LEGGETE (E USATE) IL RECENTE PRONUNCIAMENTO DEL
GARANTE DELLA PRIVACY. Garante
privacy: trasparenza sugli emolumenti pubblici 21
Gennaio 2003 Con
riferimento a recenti notizie di stampa riguardanti gli arbitrati e sul
fatto che la trasparenza sugli emolumenti pubblici non sarebbe possibile
per ragioni di privacy, il Garante per la protezione dei dati
personali ricorda che nessuna disposizione della legge sulla tutela
della riservatezza impone una segretezza al riguardo. La
specifica disciplina in materia di pubblicità delle situazioni
patrimoniali (leggi nn. 441/1982, 412/1991 e 127/1997) è chiaramente
ispirata a criteri di trasparenza, come si evince anche dai numerosi
provvedimenti, pareri e comunicati stampa dell’Autorità dell’ultimo
quinquennio, relativi ad amministrazioni statali e regionali, istituti ed
enti pubblici, altri enti locali, società a capitale pubblico, aziende
autonome e speciali, concessionari di servizi pubblici, magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, dirigenti, equiparati e
altri manager pubblici. Tali
disposizioni sono peraltro antecedenti alla legge sulla privacy del
1996 e non sono state da essa modificate, né sono con essa incompatibili. La stessa legge sulla
privacy ha previsto anche che le pubbliche amministrazioni possano
comunicare tra loro informazioni di carattere personale quando ciò sia
necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 27, comma 2,
legge n. 675/1996). Garante per la protezione dei dati personali |