22 marzo 2003 -
      SALARIO ACCESSORIO
      OPERAZIONE TRASPARENZA 2: LA VENDETTA  | 
    
      
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       MAGGIO 2001.
      Le rappresentanze sindacali di base, a fronte delle aberranti risultanze
      della distribuzione del salario accessorio, decidono di rilanciare la loro
      proposta di conversione nel salario base. La prima operazione
      varata (a cui farà seguito la riuscitissima raccolta di firme dello
      scorso anno), secondo noi, necessaria, per fornire un quadro complessivo
      della situazione e per dimostrare gli squilibri inaccettabili nell’uso
      dei fondi accessori, era stata chiamata OPERAZIONE TRASPARENZA.  Avevamo, infatti, inviato ai
      singoli uffici la seguente lettera: Oggetto:
      trasparenza gestione fondi salario accessorio La
      scrivente O.S. richiede, sulla base della legge 241/90, prospetto
      dell’assegnazione dei fondi di salario accessorio presso il Vostro
      Ufficio. Molti non ci hanno risposto,
      trincerandosi dietro la privacy. Impedendo di costruire un quadro
      più organico, e alimentando, vista la volontà di occultare i dati, i
      nostri dubbi su una corretta gestione dei fondi…  OGGI – ANCHE IN VISTA DEL NUOVO
      CONTRATTO - SI PUO’ TORNARE
      ALLA CARICA. LEGGETE (E USATE) IL RECENTE PRONUNCIAMENTO DEL
      GARANTE DELLA PRIVACY. Garante
        privacy: trasparenza sugli emolumenti pubblici 21
      Gennaio 2003 Con
      riferimento a recenti notizie di stampa riguardanti gli arbitrati e sul
      fatto che la trasparenza sugli emolumenti pubblici non sarebbe possibile
      per ragioni di privacy, il Garante per la protezione dei dati
      personali ricorda che nessuna disposizione della legge sulla tutela
      della riservatezza impone una segretezza al riguardo. La
      specifica disciplina in materia di pubblicità delle situazioni
      patrimoniali (leggi nn. 441/1982, 412/1991 e 127/1997) è chiaramente
      ispirata a criteri di trasparenza, come si evince anche dai numerosi
      provvedimenti, pareri e comunicati stampa dell’Autorità dell’ultimo
      quinquennio, relativi ad amministrazioni statali e regionali, istituti ed
      enti pubblici, altri enti locali, società a capitale pubblico, aziende
      autonome e speciali, concessionari di servizi pubblici, magistrati
      ordinari, amministrativi, contabili e militari, dirigenti, equiparati e
      altri manager pubblici.  Tali
      disposizioni sono peraltro antecedenti alla legge sulla privacy del
      1996 e non sono state da essa modificate, né sono con essa incompatibili. La stessa legge sulla
      privacy ha previsto anche che le pubbliche amministrazioni possano
      comunicare tra loro informazioni di carattere personale quando ciò sia
      necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 27, comma 2,
      legge n. 675/1996). Garante per la protezione dei dati personali  |