DOGANE INIZIATIVA delle RdB |
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Al Direttore dell'Area
Personale. OGGETTO: Indennità di sede disagiata L'indennità in oggetto era calcolata secondo il dettato della Legge 21/12/78 n. 852, recepito dal DM 2425/VII 16/6/1993, il quale prevedeva che la determinazione delle aliquote avvenisse in base ad "un trattamento pari a quello già fissato per le trasferte orarie dalle nonne generali in materia". Poiché le aliquote orarie di riferimento erano diversificate per i vari livelli retributivi si è verificata per anni una discriminazione fra i lavoratori destinatari dell'indennità in parola in quanto, com'è ovvio, ai livelli più bassi è stato corrisposto un importo inferiore rispetto agli altri, come se, per loro, il disagio sopportato fosse minore! La situazione evidenziata dovrebbe essere, attualmente, cessata perché l'art. 30 (trattamento di trasferta) del CCNL integrativo del comparto Ministeri, in vigore dal 16/5/2001, ha previsto un unico importo per trasferte orarie: lire 40.000 ogni 24 ore, pari a euro 20,66), non più correlato alla posizione economica rivestita: ne consegue che l'indennità di sede disagiata dovrebbe essere corrisposta in misura pari ad euro 0,86 per tutti gli aventi diritto. Tanto premesso questa O.S. chiede:
Le richieste di cui sopra sono motivata dal fatto che la corresponsione di detta indennità avviene in maniera difforme tra le varie Direzioni Regionali (alcune applicano ancora, per la liquidazione, la vecchia normativa, mentre altre - correttamente - si attengono al dettato contrattuale). Nel sottolineare che è interesse di tutti (Agenzia e lavoratori) avere certezza sui criteri di liquidazione, restiamo in attesa delle notizie richieste. Distinti saluti Roma,19 marzo 2003 RdB-PI Dogane |