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Agenzia Territorio. |
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Agenzia
del Territorio ROMA OGGETTO: RICHIESTA INCONTRO URGENTE PER ACCORDO SULLA
APPLICAZIONE AI LAVORATORI L.T.D DEL C.C.N.L. COMPARTO MINISTERI. All'interno dell'Agenzia del
Territorio si è concretizzata una classe di lavoratori (ex L.S.U.) su cui
è possibile qualsiasi malversazione; una sorta di paria esclusa
dall'olimpo ministeriale. Il contratto sottoscritto
dal 02.05.2001 con successivi rinnovi non riconosce alcuni diritti
fondamentali e pone una serie di ingiuste discriminazioni per i cosiddetti
L.T.D. mettendoli, anche sul piano del diritto, in una posizione
subordinata rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Per
costruire, finalmente, un rapporto corretto basato sulla non
discriminazione tra tempo determinato ed indeterminato (D.lg.368/2001)
l'RdB chiede un incontro urgente a codesta Amministrazione per la
definizione e la stipula di un accordo che preveda l'applicazione
integrale del contratto collettivo nazionale del comparto ministeri e del
quadro normativo. Quadro normativo già applicato a
contratti di altre amministrazioni pubbliche, primo fra tutti il
Ministero dei Beni e Attività Culturali che ha riconosciuto il regime dei
permessi e del diritto allo studio firmando un accordo con le
organizzazioni sindacali che equipara di fatto gli L.T.D. ai lavoratori di
ruolo. Si allega copia dell'accordo con i riferimenti
normativi in cui è espresso anche il parere favorevole dell'ARAN, accordo
raggiunto dopo una prima negazione ed una successiva affermazione
obbligatoria. Roma,
30 aprile 2003 p.
R.d.B.- P.I. |
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Contrattazione
nazionale del 25/02/03 Il
giorno 25 febbraio si è tenuta una contrattazione nazionale riguardante
(tra l'altro): -
assenze e permessi del
personale con contratto a tempo determinato ( D.lgs 368/2001) (...)
si è passati alla discussione su un accordo che come previsto dal D.lgs
368/2001 ristabilisse la non discriminazione dei lavoratori a tempo
determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, discriminazione
verificatasi a seguito della circ. 146/2002 del Segretariato Generale. La
RdB ha chiesto ed ottenuto: -
che l’accordo fosse retroattivo a partire dal 17/12/02, data di
emanazione della circ. 146/02; -
la rideterminazione delle percentuali riguardanti i beneficiari dei
permessi per il diritto allo studio che erano state falsate dalla
esclusione del contingente dei lavoratori a tempo determinato. Ecco
dunque riportato il testo dell’accordo che ripristina i diritti dei
precari dopo che il Segretariato Generale aveva abolito la circolare 54. L’AMMINISTRAZIONE
E LE OO.SS. VISTO.
L’art. 19 del vigente CC.NL, che disciplina il regime delle assenze del
personale a tempo determinato; VISTA
la circolare del Segretariato generale n° 48/2002 che fornisce istruzioni
circa la materia di cui al punto precedente; VISTA
la circolare del Segretariato generale n° 54 /2002 che, in esecuzione
dell’art. 6 del D.lgs 6 settembre 2001, n. 368 estende al personale a
tempo determinato alcune tipologie di assenze già previste per il
personale a tempo indeterminato; VISTA
la circolare del Segretariato generale n° 146 del 17 dicembre 2002 che, a
seguito di un parere espresso dall’ ARAN, abroga la disciplina
introdotta con la citata circolare 54/2002, ripristinando le disposizioni
impartite con la circolare 48/2002; RITENUTO
di intendere il citato D.Lgs. 368/2001 come direttamente applicabile in
sede di contrattazione nazionale di secondo livello, consentendo così la
sottoscrizione di un apposito accordo contenente una disciplina estensiva
del regime delle assenze del personale a tempo determinato sottoscrivono
il presente accordo: Art.
1) Con
effetto dal 17 dicembre 2002, al personale a tempo determinato in servizio
presso sedi del Ministero per i beni e le attività culturali viene
riconosciuto il regime delle assenze previsto per il personale a tempo
indeterminato, ivi compresi i permessi per studio con conseguente
rideterminazione della percentuale dei beneficiari. Roma 25 febbraio 2003 per
l’Amministrazione
per le OO.SS. |