LTD Agenzia Territorio. 
Richiesta di incontro

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Agenzia del Territorio
Direzione Centrale Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO: RICHIESTA INCONTRO URGENTE PER ACCORDO SULLA APPLICAZIONE AI LAVORATORI L.T.D DEL C.C.N.L. COMPARTO MINISTERI. 

All'interno dell'Agenzia del Territorio si è concretizzata una classe di lavoratori (ex L.S.U.) su cui è possibile qualsiasi malversazione; una sorta di paria esclusa dall'olimpo ministeriale. 

Il contratto sottoscritto dal 02.05.2001 con successivi rinnovi non riconosce alcuni diritti fondamentali e pone una serie di ingiuste discriminazioni per i cosiddetti L.T.D. mettendoli, anche sul piano del diritto, in una posizione subordinata rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. 

Per costruire, finalmente, un rapporto corretto basato sulla non discriminazione tra tempo determinato ed indeterminato (D.lg.368/2001) l'RdB chiede un incontro urgente a codesta Amministrazione per la definizione e la stipula di un accordo che preveda l'applicazione integrale del contratto collettivo nazionale del comparto ministeri e del quadro normativo.

Quadro normativo già applicato a contratti di altre amministrazioni pubbliche, primo fra tutti il Ministero dei Beni e Attività Culturali che ha riconosciuto il regime dei permessi e del diritto allo studio firmando un accordo con le organizzazioni sindacali che equipara di fatto gli L.T.D. ai lavoratori di ruolo.

Si allega copia dell'accordo con i riferimenti normativi in cui è espresso anche il parere favorevole dell'ARAN, accordo raggiunto dopo una prima negazione ed una successiva affermazione obbligatoria.

Roma, 30 aprile 2003

p. R.d.B.- P.I.
Coordinamento Nazionale
Finanze e Agenzie Fiscali


Contrattazione nazionale del 25/02/03 - Ministero Beni ed Attività Culturali

 Il giorno 25 febbraio si è tenuta una contrattazione nazionale riguardante (tra l'altro):

-          assenze e permessi del personale con contratto a tempo determinato ( D.lgs 368/2001)

(...) si è passati alla discussione su un accordo che come previsto dal D.lgs 368/2001 ristabilisse la non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, discriminazione verificatasi a seguito della circ. 146/2002 del Segretariato Generale.

La RdB ha chiesto ed ottenuto:

- che l’accordo fosse retroattivo a partire dal 17/12/02, data di emanazione della circ. 146/02;

- la rideterminazione delle percentuali riguardanti i beneficiari dei permessi per il diritto allo studio che erano state falsate dalla esclusione del contingente dei lavoratori a tempo determinato.


Ecco dunque riportato il testo dell’accordo che ripristina i diritti dei precari dopo che il Segretariato Generale aveva abolito la circolare 54.

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.  

VISTO. L’art. 19 del vigente CC.NL, che disciplina il regime delle assenze del personale a tempo determinato;

VISTA la circolare del Segretariato generale n° 48/2002 che fornisce istruzioni circa la materia di cui al punto precedente;

VISTA la circolare del Segretariato generale n° 54 /2002 che, in esecuzione dell’art. 6 del D.lgs 6 settembre 2001, n. 368 estende al personale a tempo determinato alcune tipologie di assenze già previste per il personale a tempo indeterminato;

VISTA la circolare del Segretariato generale n° 146 del 17 dicembre 2002 che, a seguito di un parere espresso dall’ ARAN, abroga la disciplina introdotta con la citata circolare 54/2002, ripristinando le disposizioni impartite con la circolare 48/2002;

RITENUTO di intendere il citato D.Lgs. 368/2001 come direttamente applicabile in sede di contrattazione nazionale di secondo livello, consentendo così la sottoscrizione di un apposito accordo contenente una disciplina estensiva del regime delle assenze del personale a tempo determinato

 sottoscrivono il presente accordo:

 Art. 1) Con effetto dal 17 dicembre 2002, al personale a tempo determinato in servizio presso sedi del Ministero per i beni e le attività culturali viene riconosciuto il regime delle assenze previsto per il personale a tempo indeterminato, ivi compresi i permessi per studio con conseguente rideterminazione della percentuale dei beneficiari.

 Roma 25 febbraio 2003     

per l’Amministrazione                per le OO.SS.