SE QUESTO E’ SINDACATO…

(parte I)

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Torniamo a parlare dalla Visentini 1994. Argomento grazie al quale, sullo slancio del successo di un ricorso al TAR, presentato nel 1996 da alcuni colleghi della Toscana, ci giunge voce, il SALFi ha fatto campagna adesioni e raccolto soldi dai colleghi. 

Pur ritenendo legittima ogni iniziativa volta ad ottenere maggiori diritti per i colleghi, non abbiamo, sollecitati, potuto fare a meno di metterli sul chi vive rispetto all’ambiguità della questione, sia in termini di merito, che di metodo.  

Nel 1995, infatti, CGIL, CISL, UIL e (naturalmente) SALFi avevano sottoscritto con entusiasmo il contratto che eliminava la Visentini… erano così entusiasti del contratto e certi della sua bontà che hanno, persino, inserito una clausola in cui si diceva che chi non lo sottoscriveva non aveva più diritto a partecipare alla vita sindacale (obbligando anche chi, come noi, era critico rispetto ai contenuti del contratto, a sottoscriverlo “ob torto collo”)…  

Nello specifico, non avevamo rinunciato a denunciare quella che ci era parsa un’appropriazione di fondi dei dipendenti volta, in pratica, a far pagare agli stessi dipendenti, parte del rinnovo contrattale. 

Nel 1997 il Consiglio di Stato, a fronte di specifica richiesta di alcune Amministrazioni, maturata dopo i primi ricorsi presentati, si pronunciava con un parere negativo per i dipendenti… in sostanza si affermava che il contratto aveva trasformato la natura della retribuzione… e che quindi, per il 1994 nulla dovesse spettare ai dipendenti. 

Lo scorso anno, il SALFi ha riscoperto la Visentini, come se questi precedenti non esistessero.  

L’ambiguità ci era parsa molto forte, soprattutto quando, da noi pungolati sulla questione prescrizione del diritto, ci si era limitati a citare solo il Consiglio di Stato (che afferma un termine decennale) ben sapendo (crediamo) che, dal 1998, dopo la, mai abbastanza criticata, riforma di privatizzazione del rapporto di lavoro (D.Lvo 29/93 e segg.), tutta la giurisprudenza in materia è passata alla giustizia ordinaria e che la Cassazione, a più riprese, ha ribadito che i diritti retributivi, anche nel Pubblico Impiego, si prescrivono in cinque anni.

A questo si aggiunga che, pochi giorni fa, il Consiglio di Stato, con una “Decisione in forma semplificata” Ex art.9 legge 21 luglio 2000, n. 205 (n.993/2003) ribalta il merito del ricorso dei colleghi della Toscana, ribadendo che NESSUNO HA DIRITTO ALLA VISENTINI 1994 visto che la decisione di non retribuire tale cifra è fondata sul contratto che rinunciava (in parte trasformava) a tale retribuzione. 

Meditate, gente, meditate

Roma, 6 maggio 2003

Esecutivo Nazionale RdB-PI Finanze e Agenzie Fiscali