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principio affermato da una decisione del tribunale di Castrovillari, in
sede d’appello |
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"La mancata sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di comparto, da parte di un sindacato, non costituisce motivo sufficiente di esclusione del sindacato medesimo dalla partecipazione alla contrattazione integrativa decentrata". Così ha deciso il tribunale di Castrovillari, con la sentenza n.310, emessa l’8 maggio scorso. CHI
HA DIRITTO A PARTECIPARE Il
giudice ha affermato questo principio rivoluzionario (già stabilito in un
precedente decreto del giudice del lavoro della stessa città) e ha
argomentato la pronuncia citando il decreto legislativo 29/93 (oggi dlgs
165/2001). Il dispositivo, infatti, a detta del giudice monocratico,
afferma l’esistenza "di un’autonoma attività di contrattazione a
livello decentrato in riferimento al quale la legittimazione spetta alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nello specifico
ambito territoriale al quale si riferisce il contratto". A questo
proposito, peraltro, la normativa di riferimento chiarisce che: " a
tutte le organizzazioni sindacali vengono garantire adeguate forme di
informazione e di accesso ai dati nel rispetto della legislazione sulla
riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31.12.'9’ n. 675, e
successive disposizioni correttive ed integrative". Di qui il diritto
di accesso anche alle forme di partecipazione costituite
dall’informazione preventiva e successiva. CHI
PUO’ FARE RICORSO Il tribunale di Castrovillari ha chiarito, inoltre, anche il concetto di legittimazione attiva del sindacato, vale a dire la capacità di ricorrere al giudice per tutelare gli interessi dei lavoratori. Secondo il giudice, infatti, l’articolo 28 della Legge 300/70 (lo Statuto dei lavoratori) "limita esplicitamente la legittimazione ad agire agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, sarebbe a dire", si legge nella sentenza, "alle articolazioni periferiche delle strutture sindacali nazionali, dotate di una soggettività distinta e portatori di autonomi interessi collettivi ( cassazione 6058/98 e 7368/97)". E sulla base di questa constatazione ha rigettato l’opposizione dell’amministrazione che, era fondata, appunto, sulla carenza di legittimazione da parte del sindacato ricorrente. Nel caso specifico il Sindacato autonomo di base (sodalizio aderente alla federazione nazionale Gilda-Unams). Ciò perché "dalla documentazione depositata da parte ricorrente, emergono, infatti, le circostanze concernenti l’adesione del Sab alla Federazione sopra indicata e la carica di segretario generale ricoperta da Sola Francesco", si legge nella pronuncia del tribunale, "e l’accreditamento dello stesso presso il Ministero dell’Istruzione ed il Csa (centro servizi amministrativi, ndr)". " Va dunque affermata", conclude il giudice," la legittimazione ad agire dell’odierno opposto." LA
CONDOTTA ANTISINDACALE La
sentenza riporta, inoltre, anche la nozione di condotta antisindacale ,
rifacendosi all’insegnamento della Suprema corte di cassazione: "
costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro
idoneo a ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono
portatrici le organizzazioni sindacali, essendo del tutto irrilevante
l’elemento intenzionale". In più il tribunale di Castrovillari ha
anche fornito altre argomentazioni per chiarire ulteriormente questo
concetto, sotto il profilo dell’accertamento giudiziale della condotta
antisindacale. Secondo il giudice :" Qualora non vengano in rilievo
condotte tipizzate , ovvero violatrici di specifiche prerogative
sindacali, l’accertamento giudiziale deve riguardare l’obiettiva
idoneità lesiva della libertà sindacale da parte di condotte
astrattamente lecite." " D’altra parte", recita la
sentenza, "proprio la varietà dei comportamenti che in concreto
possono risultare lesivi dei diritti e delle libertà sindacali hanno
imposto al legislatore di utilizzare una formulazione più ampia nella
descrizione della condotta antisindacale, essendo così demandato
all’interprete il compito di verificare se i comportamenti denunciati
integrino gli estremi dell’antisindacalità da intendersi nel senso
soprariportato". LA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI E’ SCARICABILE CLICCANDO
QUI
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