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            TESTO ARTICOLO 6
            
             
            In relazione agli interventi normativi sulla
            razionalizzazione e la riforma degli enti pubblici di cui all’art.
            28 della legge finanziaria 2002, tenendo conto dell’esigenza di
            perseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione del
            complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
            pubbliche, di incremento dell’efficienza e di miglioramento della
            qualità dei servizi, il Governo riconosce l’importanza di
            valutare adeguatamente, fermo l’interesse della generalità dei
            cittadini alle migliori e più economiche modalità di erogazione
            dei servizi, anche gli interessi dei lavoratori dipendenti degli
            enti coinvolti dai mutamenti in questione a salvaguardia dei livelli
            occupazionali. A tal fine il Governo, preventivamente all’adozione
            dei relativi provvedimenti, attiverà entro 30 giorni un tavolo di
            permanente confronto con le OO.SS., finalizzato a definire parametri
            di efficacia, di efficienza, di economicità e qualità delle
            prestazioni pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le
            tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante di tale
            valutazione è l’impatto sulla domanda di servizi pubblici, nonché
            le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale.
            
            
            
             
            Per quanto riguarda l’attuazione dell’art. 29
            della finanziaria, il tavolo permanente avrà ad oggetto l’esame
            dei criteri generali e attuativi relativi alle conseguenti ricadute
            occupazionali.
            
            
            
             
            Il Governo, tramite il Ministro per la Funzione
            Pubblica, promuoverà accordi contrattuali per prevenire eventuali
            eccedenze di personale, individuando le condizioni
            economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi
            occupazionali.
            
            
             
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            COMMENTO DELLE RdB
            
             
            Questo è uno dei punti più importanti (in
            negativo) dell’accordo. Per comprendere questa affermazione è
            necessario leggere quanto è presente nell’art.28 della
            finanziaria 2002:
            
            
            
             
            Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità
            e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
            delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l’efficienza e
            di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti,
            da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
            agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
            vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri
            dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di
            concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici,
            le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non
            siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza
            costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico
            del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la
            trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto
            privato, la fusione o l’accorpamento con enti od organismi che
            svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione
            e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per
            quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
            
            
            
             
            Altrettanto grave il riferimento all’art.29
            della finanziaria – dalla cui applicazione (visto che va tutto
            bene) l’accordo lascia presagire, e forse qualcosa in più,
            “ricadute organizzative ed occupazionali sul personale”:
            
            
            
             
            Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
            1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
            nonchè gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico
            del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle
            vigenti disposizioni, a:
            
             
            ·                            
            acquistare
            sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno,
            a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;
            
            
            
             
            ·                            
             costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di
            cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare
            lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
            
            
            
             
            ·                            
            attribuire
            a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara
            pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi
            dell’articolo 26 della l.23 dicembre 1999, n. 488, e
            successive modificazioni, e dell’articolo 59 della l.23 dicembre
            2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera
            b).
             
            
            
             
            Se l’azione combinata dei due articoli della
            finanziaria è un attacco senza precedenti all’integrità del
            servizio pubblico, questo problema sembra solo sfiorare i sindacati
            firmatari che, di fatto, cedono su questi principi e “strappano”
            al Governo solo quanto era già scritto in finanziaria… il
            confronto sull’argomento. 
            Insomma, non vengono messe in discussione le pratiche di
            privatizzazione, esternalizzazione, outsourcing e chi più ne ha più
            ne metta, su cui pare ci sia, da parte dei sindacati firmatari una
            completa condivisione. Anche in questo caso, pare che l’unico
            problema sia quello che le modalità che di gestione di tali
            processi vengano “concertate” (o addirittura cogestite) con
            loro.
            
            
            
             
            Per uscire dal sindacalese vediamo di spiegare
            alcuni termini, se la spiegazione di privatizzazione è pleonastica,
            bisogna certo chiarire la questione esternalizzazioni e la
            questione outsourcing. 
            
            
            
             
            Con la prima si intende la pratica con la quale,
            gli Enti Pubblici costituiscono società di diritto privato (in
            genere società di capitale) per seguire alcuni settori di
            intervento. Il personale conferito a queste società è, di norma,
            quello che nell’Ente Pubblico seguiva tali settori. L’effetto
            immediato è che i dipendenti escono immediatamente dalla contrattazione
            pubblica. L’effetto successivo è che le quote di partecipazione
            in tali società possono essere, dopo un breve periodo di
            obbligatorietà della proprietà da parte dell’Ente costituente,
            messe sul mercato. 
            
            
            
             
            Per quanto riguarda l’outsourcing, ci troviamo
            di fronte ad una formula ancora più avanzata, secondo la quale
            l’Ente, non ritenendo opportuno investire più on alcuni settori
            di intervento, cerca, sul mercato, alcuni soggetti, già esistenti,
            a cui viene conferito (con appalto, gara etc) l’intervento in tale
            settore. Anche in questo caso salta la tutela dei posti di lavoro e
            la garanzia ai cittadini che il servizio pubblico, comunque,
            fornisce.
            
            
             
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