TESTO ARTICOLO 6
In relazione agli interventi normativi sulla
razionalizzazione e la riforma degli enti pubblici di cui all’art.
28 della legge finanziaria 2002, tenendo conto dell’esigenza di
perseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione del
complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incremento dell’efficienza e di miglioramento della
qualità dei servizi, il Governo riconosce l’importanza di
valutare adeguatamente, fermo l’interesse della generalità dei
cittadini alle migliori e più economiche modalità di erogazione
dei servizi, anche gli interessi dei lavoratori dipendenti degli
enti coinvolti dai mutamenti in questione a salvaguardia dei livelli
occupazionali. A tal fine il Governo, preventivamente all’adozione
dei relativi provvedimenti, attiverà entro 30 giorni un tavolo di
permanente confronto con le OO.SS., finalizzato a definire parametri
di efficacia, di efficienza, di economicità e qualità delle
prestazioni pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le
tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante di tale
valutazione è l’impatto sulla domanda di servizi pubblici, nonché
le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale.
Per quanto riguarda l’attuazione dell’art. 29
della finanziaria, il tavolo permanente avrà ad oggetto l’esame
dei criteri generali e attuativi relativi alle conseguenti ricadute
occupazionali.
Il Governo, tramite il Ministro per la Funzione
Pubblica, promuoverà accordi contrattuali per prevenire eventuali
eccedenze di personale, individuando le condizioni
economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi
occupazionali.
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COMMENTO DELLE RdB
Questo è uno dei punti più importanti (in
negativo) dell’accordo. Per comprendere questa affermazione è
necessario leggere quanto è presente nell’art.28 della
finanziaria 2002:
Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l’efficienza e
di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti,
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri
dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici,
le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non
siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza
costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico
del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la
trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto
privato, la fusione o l’accorpamento con enti od organismi che
svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione
e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per
quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
Altrettanto grave il riferimento all’art.29
della finanziaria – dalla cui applicazione (visto che va tutto
bene) l’accordo lascia presagire, e forse qualcosa in più,
“ricadute organizzative ed occupazionali sul personale”:
Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonchè gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico
del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle
vigenti disposizioni, a:
·
acquistare
sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno,
a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;
·
costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di
cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare
lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
·
attribuire
a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara
pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 26 della l.23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell’articolo 59 della l.23 dicembre
2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera
b).
Se l’azione combinata dei due articoli della
finanziaria è un attacco senza precedenti all’integrità del
servizio pubblico, questo problema sembra solo sfiorare i sindacati
firmatari che, di fatto, cedono su questi principi e “strappano”
al Governo solo quanto era già scritto in finanziaria… il
confronto sull’argomento.
Insomma, non vengono messe in discussione le pratiche di
privatizzazione, esternalizzazione, outsourcing e chi più ne ha più
ne metta, su cui pare ci sia, da parte dei sindacati firmatari una
completa condivisione. Anche in questo caso, pare che l’unico
problema sia quello che le modalità che di gestione di tali
processi vengano “concertate” (o addirittura cogestite) con
loro.
Per uscire dal sindacalese vediamo di spiegare
alcuni termini, se la spiegazione di privatizzazione è pleonastica,
bisogna certo chiarire la questione esternalizzazioni e la
questione outsourcing.
Con la prima si intende la pratica con la quale,
gli Enti Pubblici costituiscono società di diritto privato (in
genere società di capitale) per seguire alcuni settori di
intervento. Il personale conferito a queste società è, di norma,
quello che nell’Ente Pubblico seguiva tali settori. L’effetto
immediato è che i dipendenti escono immediatamente dalla contrattazione
pubblica. L’effetto successivo è che le quote di partecipazione
in tali società possono essere, dopo un breve periodo di
obbligatorietà della proprietà da parte dell’Ente costituente,
messe sul mercato.
Per quanto riguarda l’outsourcing, ci troviamo
di fronte ad una formula ancora più avanzata, secondo la quale
l’Ente, non ritenendo opportuno investire più on alcuni settori
di intervento, cerca, sul mercato, alcuni soggetti, già esistenti,
a cui viene conferito (con appalto, gara etc) l’intervento in tale
settore. Anche in questo caso salta la tutela dei posti di lavoro e
la garanzia ai cittadini che il servizio pubblico, comunque,
fornisce.
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