CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI
CONTRATTAZIONE
PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10,00 ha avuto
luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di :
per l'ARAN:
avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
per le Confederazioni sindacali
CGIL |
Firmato |
CISAL |
Firmato |
CISL |
Firmato |
CONFSAL |
Firmato |
RDB CUB |
Firmato |
UGL |
Firmato |
UIL |
Firmato |
USAE |
Firmato |
Al termine della riunione viene sottoscritto
l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei Comparti
di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI
CONTRATTAZIONE
PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
ART. 1
Area di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
comparti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti
collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
ART. 2
Determinazione dei comparti di contrattazione
collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di
contrattazione collettiva:
A) Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
B) Comparto del personale delle Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo;
C) Comparto del personale degli Enti pubblici
non economici;
D) Comparto del personale delle Istituzioni di
alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
E) Comparto del personale delle Istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione;
F) Comparto del personale dei Ministeri;
G) Comparto del personale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
H) Comparto del personale delle Regioni e delle
Autonomie locali;
I) Comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale;
L) Comparto del personale della Scuola;
M) Comparto del personale dell'Università.
ART. 3
Comparto del personale delle Agenzie fiscali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende il personale dipendente:
- dall'Agenzia del demanio;
- dall'Agenzia delle dogane;
- dall'Agenzia delle entrate;
- dall'Agenzia del territorio.
ART. 4
Comparto del personale
delle Amministrazioni autonome dello Stato ad
ordinamento autonomo
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente:
- dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- dai
Monopoli di Stato.
ART. 5
Comparto del personale degli Enti pubblici
non economici
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente dai
sottoindicati Enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo
1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso l'Istituto nazionale
per il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente
indicati nell'art. 7, nonché dagli ulteriori enti pubblici non economici
comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;
- Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di
previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
- Ordini e collegi professionali e relative
federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 4.
ART. 6
Comparto del personale
delle Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera D) comprende il personale dipendente:
- dalle Accademie di belle arti;
- dall'Accademia nazionale di danza;
- dall'Accademia nazionale di arte drammatica;
- dagli Istituti superiori per le industrie
artistiche (ISIA);
- dai Conservatori di musica e dagli Istituti
musicali pareggiati.
ART. 7
Comparto del personale
delle Istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera
E) comprende il personale dipendente:
- dagli Enti scientifici di ricerca e di
sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70
e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dal Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura e dagli Istituti di ricerca e sperimentazione
agraria e talassografici;
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e
l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar) di Livorno;
- dal Consorzio per l'area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);
- dall'Istituto nazionale di fisica della
materia (INFM);
- dall'Istituto papirologico «G. Vitelli» di
Firenze;
- dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
(e dai relativi osservatori astronomici ed astrofisici che vi sono confluiti);
- dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT);
- dall'Istituto nazionale per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM);
- dall'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA)
(così denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.
381 e già compreso nella tabella di cui al primo alinea col nome Istituto
nazionale di ottica);
- dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
- dall'Istituto nazionale di oceanografia e
geofisica sperimentale (OGS), così denominato dall'art. 7 del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (già Osservatorio geofisico
sperimentale di Trieste);
- dall'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV) (nel quale è confluito - a norma dell'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 - l'Osservatorio vesuviano);
- dal Centro per la formazione economica e
politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e ricerche
economico-agrarie per il Mezzogiorno);
- dal Museo storico della fisica e centro di
studi e ricerche «Enrico Fermi» (già Istituto di fisica di via Panisperna);
- dall'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca rieducativa (INDIRE);
- dall'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema dell'istruzione (INVSI).
ART. 8
Comparto del personale dei Ministeri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende:
- il personale dipendente dai Ministeri (ivi
incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165);
- il personale delle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell'art. 3 ed
esclusa l'APAT ricompresa nell'art. 7;
- il personale in servizio nella provincia di
Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752;
- il personale dipendente dal Centro interforze
studi applicazioni militari (CISAM).
ART.
9
Comparto del personale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende il personale dipendente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ART. 10
Comparto del personale delle Regioni e delle
Autonomie locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:
- dalle Regioni a statuto ordinario;
- dagli Enti pubblici non economici dipendenti
dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli ex Istituti autonomi per le case
popolari comunque denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui
dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di
lavoro pubblico del comparto;
- dai Comuni;
- dalle Province;
- dalle Comunità montane;
- dai Consorzi, associazioni e comprensori tra
comuni, province e comunità montane ed i cui dipendenti siano disciplinati
dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle Università agrarie ed associazioni
agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse
partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi
relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle Autorità di bacino, ai sensi della
legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei
Segretari comunali e provinciali;
- dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale (SSPAL).
2. Il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e
provinciali è regolato nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie locali.
ART. 11
Comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del
Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a
prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione
ambientale (ARPA);
- dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato
ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 115.
ART. 12
Comparto del personale della Scuola
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato delle scuole
materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e
delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso
quello dei comparti di cui agli artt. 6 e 13.
ART. 13
Comparto del personale delle Università
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei professori e
ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi
incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165):
- università, istituzioni universitarie e le
aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2 del
decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
- Istituto universitario di scienze motorie (ex
ISEF) di Roma.
ART. 14
Norme finali
1. Le parti, anche in relazione ai processi di
riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere
successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente
accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e
dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le
parti, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, potranno valutare
l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici
settori o sezioni secondo le denominazioni, peraltro, già in essere nei CCNL.
3. Per il personale dei settori misti, ove operano
amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti delle
Regioni-Autonomie locali e Sanità o altri settori caratterizzati da contiguità,
le parti – fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza – ravvisano
l'opportunità di realizzare omogeneità e coerenza di comportamenti nelle
scelte politiche contrattuali (ed ove possibile la contestualità) nel rinnovo
dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di
sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive
trattative.
4. L'AGEA è inserita nel comparto degli Enti
pubblici non economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a
quella fissata dalla legge per il trasferimento del personale al nuovo ente.
Agli effetti dei contratti applicabili al personale sono fatti salvi gli accordi
integrativi stipulati sulla base del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto
Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi
conseguenti adempimenti. Con apposito contratto nazionale sarà definita la
disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed
economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto di cui all'art. 4 a quello dell'art. 5.
5. Quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4
troverà applicazione in tutti i casi - ed in particolare per il CISAM - in cui
per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un
comparto all'altro ovvero ciò si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio
ai sensi del comma 1.
6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal
comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri
trova, inoltre applicazione il comma 2, per tutelare le specificità
professionali attualmente riconosciute o peculiari istituti del rapporto di
lavoro del relativo personale.
7. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro
dei comparti del Servizio sanitario nazionale e dell'Università, per le aziende
ospedaliere di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21
dicembre 1999, n. 517, saranno
previste, con carattere di reciprocità,
norme di raccordo per quanto attiene la
composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale della
contrattazione integrativa.
ART. 15
Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo
sostituiscono integralmente quelle contenute nei Contratti collettivi nazionali
quadro di definizione dei comparti di contrattazione stipulati in data 2 giugno
1998, 9 agosto 2000 e 6 marzo 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione al dibattito sviluppatosi al tavolo
negoziale con riferimento alla collocazione del personale della Corte dei Conti,
dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, le parti concordano sulla
necessità che, previa una verifica congiunta, venga valutata l'opportunità
della costituzione di un apposito comparto secondo quanto previsto dall'articolo
14, comma 1 del presente accordo.
Firmato Aran – Cgil – Cisl – Uil – Cisal
– Confsal – Ugl – Usae
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L'ARAN prende atto che presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica è in corso un approfondimento tecnico circa la futura
collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto l'attuale
inserimento di detto personale nel comparto di cui all'art. 4 assume carattere
transitorio. L'ARAN sottoporrà alle parti le ipotesi di collocazione che
deriveranno dal confronto.
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Per quanto concerne i Monopoli di Stato, con
riferimento all'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ARAN sottoporrà
alle parti una diversa ipotesi di collocazione del relativo personale rispetto a
quella prevista dall'art. 4 del presente accordo, qualora ai Monopoli stessi
saranno assegnate eventuali diverse funzioni.
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Con riguardo all'art. 14, comma 2, l'ARAN,
relativamente all'articolazione della normativa nei contratti collettivi
nazionali di lavoro per specifici settori o sezioni, ferma rimanendo l'unicità
dei comparti di riferimento, dichiara la propria intenzione di sostenerla, in
particolare, nei comparti di cui agli artt. 6 e 12, per individuare (anche
confermando quelle esistenti) distinte sezioni per il personale docente e non
docente e, nell'ambito dell'unico comparto di cui all'art. 10, per il personale
delle Regioni e per il personale delle Aziende pubbliche di servizi alle persone
(ex IPAB).
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL chiedono che la
verifica in ordine al comparto Corte dei Conti, Consiglio di Stato e Avvocatura
dello Stato sia effettuata nei tempi più brevi possibili per poter rendere
operativa tale decisione nel corso del I biennio contrattuale 2002 – 2003.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL dichiarano la loro
più ferma opposizione al passaggio del CISAM dal comparto Ricerca a quello dei
Ministeri. Le particolari competenze professionali e le funzioni esistenti nel
CISAM , rendono immotivata tale trasformazione contrattuale e comunque non in
grado di cogliere le specificità esistenti sia in termini di funzioni che di
qualità professionali.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all'art. 14, comma 2, le
sottoscritte Confederazioni affermano il valore irrinunciabile dell'unicità dei
comparti e, in particolare, per quanto attiene il comparto di cui all'art. 12
dichiarano, in considerazione dell'organizzazione del lavoro nel sistema delle
autonomie scolastiche, di voler mantenere le articolazioni funzionali già
presenti nell'ultimo CCNL di comparto.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal –
Cisal - Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 14,
comma 2, per quanto concerne il comparto di cui all'art. 10 CGIL, CISL, UIL e
CONFSAL riaffermano il valore dell'unicità del comparto e dichiarano la loro
forte contrarietà a forme di settorializzazione della normativa, lasciando alla
contrattazione collettiva di categoria, ferma restando l'unicità del comparto,
l'introduzione di una parte modulare capace di rappresentare e risolvere gli
specifici problemi delle varie tipologie d'enti e funzioni che compongono il
sistema.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento all'articolo 4 del presente accordo
relativo al comparto Aziende, la CISL, la UIL e la UGL dichiarano di
sottoscrivere il contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005 solo in quanto considerano che
l'attuale collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è transitoria,
in attesa che venga opportunamente definito per via legislativa l'inserimento
nel comparto Sicurezza.
Firmato Cisl –Uil – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per il comparto aziende, le innovazioni
organizzative già avvenute nel corso della precedente stagione contrattuale e
quelle che potrebbero verificarsi a seguito di nuove ipotesi di riforma
amministrativa che possono portare ad identificare soluzioni condivise fra le
parti, rendono possibile per il suddetto comparto l'attuazione di quanto
previsto dal c. 1 dell'art. 14 dell'accordo allegato anche nel coso della
stagione contrattuale 2002-2005.
Al verificarsi delle condizioni sopra citate l'Aran
e le OO.SS. procederanno, con le procedure contrattuali di cui agli artt. 40 c.
2 e 41 c. 6 alla modifica della attuale composizione del comparto.
In questo ambito la collocazione del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco nel comparto Aziende, come si evince dal
contenuto dell'accordo, non riveste alcun carattere transitorio.
La Cgil dichiara la sua contrarietà alla
collocazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel comparto Sicurezza.
Tale soluzione se attuata segnerebbe un intervento legislativo sul rapporto di
lavoro di personale oggi regolato dal 165/2001; trasformerebbe il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco in un altro Corpo di Polizia ad ordinamento
civile, con grave riduzione dell'autonomia organizzativa e gestionale. La CGIL
si opporrà a qualsiasi tentativo di riduzione, attraverso tale iniziativa del
Governo, dei diritti sindacali e di manomissione degli istituti regolati dal
CCNL.
Firmato Cgil
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, in riferimento alla nota inviata del
Presidente dell'ENEA e ad identica richiesta proveniente dalla categoria,
auspica nell'immediato futuro, che il comparto contrattuale del personale del
predetto ENTE, possa essere quello proprio denominato "Comparto del
personale delle istituzione e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione" di
cui all'art. 7.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL in riferimento all'art. 13 ed al comma 7
dell'art. 14 auspica nell'immediato futuro che, fermo restando la unicità del
comparto, il personale dell'università ed il personale dei policlinici
universitari possa beneficiare di un unico contratto normativo, mentre per la
parte retributiva si propone, in simultanea, la doppia contrattazione, una
riferita a tutto il personale del comparto università e l'altra avente come
riferimento il comparto della sanità.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL condivide e fa proprie le dichiarazioni a
verbale dell'ARAN n. 1 e 2.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL esprime perplessità e riserva per la
collocazione del personale del CISAM all'art. 8 anziché al 7 che, a suo avviso,
appare più congruo.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, a seguito delle aspettative ingenerate
nel personale del Consiglio di Stato, Avvocatura e Corte dei Conti ritiene
indispensabile prevedere un apposito comparto contrattuale per queste categorie
con collocazione immediata.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nell'ipotesi di contratto collettivo quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 la
confederazione USAE dichiara di non condividere alcune scelte operate
dall'agenzia Aran che si sono tradotte nel testo siglato.
In particolare l'USAE non condivide :
Che all'art.7 "Comparto del personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione" non sia inserito l'ENEA.
Al riguardo si ricorda che vi è stato un preciso
impegno politico dei vertici dell'ente, contenuto nell'Atto di indirizzo per il
rinnovo del CCNL ENEA 98-2001, al suo inserimento, per il successivo rinnovo
contrattuale, nel contratto del Comparto degli enti pubblici di ricerca (v.
ultimo capoverso della prima pagina dell'Atto di indirizzo ENEA ).
Tale impegno politico è stato fatto proprio dal
Governo attraverso l'approvazione del citato Atto di indirizzo (Intesa del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la Funzione
pubblica il quale con lettera del 23 ottobre 2000 prot.n. P. 558997007.515 ha
sancito l'Intesa richiesta ai sensi dell'art.73 - comma 5 - del D.lgs.n.29/93).
Inoltre è precisa anche l'indicazione contenuta
nel decreto legislativo 36/99 di riforma dell'ENEA che, richiedendo
l'applicazione di tutto il decreto 29/93 all'ENEA, rinvia alla norma di
ridefinizione dei comparti l'inserimento dell'ENEA nel comparto ricerca.
Si richiede ora il rispetto del decreto
legislativo 36/99 e degli impegni presi nel citato Atto di indirizzo con
l'inserimento quindi dell'ENEA nel Comparto della ricerca per la prossima
contrattazione 2002-2005.
Da ultimo, a sostegno della richiesta di
inserimento dell'ENEA nel comparto della ricerca, si inserisce l'approvazione
definitiva del DDL sulla dirigenza pubblica avvenuto alla Camera il giorno 19
giugno ed ora in via di pubblicazione. Infatti ai sensi dell'art.7 comma 4 i
ricercatori e tecnologi dell'ENEA, dalla data di entrata in vigore della legge,
costituiscono un'area contrattuale della dirigenza unitamente ai ricercatori e
tecnologi degli enti di ricerca del comparto.
l'inserimento dell'ultimo comma all'art. 8
relativo al Cisam e ciò in particolare per la carenza di una specifica
definizione dei tempi e delle modalità di tale inserimento che appare
incoerente con le scelte contrattuali operate – anche di recente –
dall'ente.
La formulazione dell'art. 9, ed in particolare la
cancellazione dell'inserimento nel comparto della Corte dei Conti, del Consiglio
di Stato e dell'Avvocatura di stato, così come risultava nella prima proposta
dell'Aran. Cancellazione che peraltro comporta una particolare continuità e
coincidenza di soggetti fra la trattativa per il CCNL nazionale di comparto e la
trattativa integrativa nazionale del medesimo CCNL.
La formulazione dell'art. 13. In alcune aziende
ospedaliere universitarie di cui alla lettara a) del d.lgs. 21.12.99 n. 517
infatti risulta essere inserito anche personale del comparto S.S.N.;
conseguentemente anche la formulazione del comma 7 dell'art. 14 risulta
riduttiva.
Si allega la dichiarazione concomitatamente alla
sottoscrizione dell'ipotesi per sottolineare le differenti posizioni.
Firmato USAE
DICHIARAZIONE A VERBALE
La decisione della RdB Pubblico Impiego di
sottoscrivere la presente "ipotesi di CCQ per la definizione dei comparti
di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005", pur in presenza di
numerose riserve, è ispirata essenzialmente dalla necessità di chiudere al più
presto questo capitolo della contrattazione perché propedeutico all'immediata
apertura della fase negoziale per il rinnovo dei contratti di tutti i dipendenti
pubblici.
La RdB P.I. intende sottolineare, però, la
propria totale avversità alla definizione di aree, settori e sezioni separate
di contrattazione che, minando l'unicità dei comparti, riconoscano le spinte
corporative già in essere e ne alimentino di nuove spezzettando così in mille
rivoli il mondo del lavoro pubblico a danno di tutti.
La RdB non sottoscrive la nota congiunta relativa
al personale della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio
di Stato perché, pur riconoscendo la specificità del ruolo, delle funzioni e
delle competenze di detto personale, ritiene possano trovare idonea soluzione
normativa ed economica nella collocazione data. In ogni caso la RdB ritiene, a
tal proposito, che se la discussione in corso dovesse orientarsi verso la
costituzione di un nuovo specifico comparto, tale soluzione non potrà che
riguardare tutto il personale dipendente del settore Giustizia.
Per quanto riguarda, infine, la collocazione dei
Vigili del Fuoco, la RdB dichiara di voler mettere in campo ogni tipo di
iniziative ed ogni forma di mobilitazione e di lotta per mantenere intatti i
tratti essenziali della peculiare funzione sociale svolta dal Corpo nazionale al
servizio del Paese nel ruolo precipuo di protezione civile.
In tal senso la RdB ritiene illegittima, perché
contraria alle procedure previste dal D. lgs. 165/2001, e scellerata nel merito
la ventilata ipotesi sostenuta da alcuni ambienti governativi di collocare i
Vigili del Fuoco nel comparto Sicurezza perché, oltre che irrobustire un
pericoloso processo di militarizzazione della società, ne snaturerebbe le
funzioni e le competenze a tutto danno del Paese e dei Vigili stessi.
Firmato RdB Pubblico Impiego