Trattenute su 13^ mensilità in
caso di permessi legge 104/92
Pubblichiamo
la lettera che la nostra affiliata CONDAFI ha inviato: |
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Roma, 25 ottobre 2003 |
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Coordinamento Nazionale
Dipendenti Amministrazione Finanziaria Aderente
alla Federazione delle Rappresentanze sindacali di Base ed Viale
Partenope, 80 - 00177 ROMA - Tel. 06 50542415 - Fax 06 59893241 E-mail
condafiroma@iol.it
- Sito Internet http://digilander.libero.it/condafi/ |
Al Dipartimento per le Politiche fiscali
Ufficio per l’Amministrazione delle Risorse
Via Mario Carucci 131 00143 ROMA
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale del Personale
Via Mario Carucci 85 00143 ROMA
Il Dipartimento per le Politiche Fiscali e l’Agenzia
delle Entrate hanno, rispettivamente con nota n. Prot. 72399/2003 del 15 ottobre
2003 e nota n. prot. 2003/64810 del 9 giugno 2003, affermato l’incidenza dei
permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5
febbraio 1992 n. 104 sulla 13° mensilità. Secondo tale interpretazione,
quindi, la tredicesima mensilità dovrebbe subire una
decurtazione proporzionale
alle assenze (orarie o giornaliere) effettuate dal lavoratore ed imputate alle
disposizioni suddette. A sostegno di tale tesi, il Dipartimento e l’Agenzia
delle Entrate hanno riportato il contenuto di un parere espresso, in proposito,
dall’ARAN in data 20 gennaio 2003. In particolare, l’Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ad un quesito inerente
la riduzione di ferie e della tredicesima mensilità a seguito della fruizione
di permessi per i figli con handicap grave di cui agli artt. 42 e 43 del d. lgs.
151/2001 e più in generale i permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della
legge 104/92, ha risposto: “ In
proposito si rappresenta che l’art. 18, comma 6, del CCNL del 16 maggio 1995
introduce una norma di maggior favore ed in particolare prevede che i permessi
di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non riducono
le ferie, mentre per quanto attiene alla tredicesima mensilità, nulla innova
rispetto alle disposizioni legislative, che quindi continuano ad essere
applicate anche al personale del comparto dei Ministeri con conseguente
decurtazione proporzionale della mensilità in parola. Tale disciplina si
estende anche ai permessi per i figli con handicap grave di cui all’art. 42
del citato d. lgs. 151/2001: sotto tale profilo, ad ulteriore conferma, si
richiama quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, che fa salve le condizioni di maggior favore stabilite dai
contratti collettivi”.
Le note emanate dal Dipartimento per le Politiche Fiscali e
dall’Agenzia delle Entrate sono, a parere dell’Organizzazione scrivente,
frutto di una confusa interpretazione delle disposizioni vigenti in materia. Il
primo, e probabilmente decisivo, equivoco è dovuto ad una errata lettura del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ed, in particolare, degli articoli
33, 34 e 42. Il predetto decreto legislativo riordina, infatti, in Testo
Unico, le disposizioni che riguardano la tutela ed il sostegno alla maternità
ed alla paternità. Oggetto della normativa in parola sono, come recita
l’articolo 1, i congedi, i riposi , i permessi e la tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali,
adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e
paternità. L’articolo 33 prende
in considerazione la legge n. 104 del 1992 esclusivamente per individuare il
tipo di riconoscimento formale,
della sussistenza della condizione di handicap grave, necessario per poter
fruire del prolungamento del congedo parentale fino al compimento dei
tre anni da parte del figlio minore. L’articolo 42 prevede
l’applicazione dell’articolo 33, comma 2, della legge n.104 del 1992 solo
in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale. E’ evidente,
quindi, che il riferimento alla disciplina sull’handicap grave del 1992 non
subisce alcuna modifica dal decreto legislativo n. 151 del 2001 che ne prevede
la fruizione nel contesto esclusivamente in alternativa al prolungamento del
congedo parentale, in un’ipotesi, quindi, del tutto nuova e che può, essa sì
(se ritenuta costituzionalmente legittima) ricadere nella disciplina del
combinato disposto dagli articoli 34, comma 5, e 43. L’articolo 18, comma 6,
del CCNL che afferma l’ininfluenza dei permessi di cui alla legge n. 104 del
1992 sulle ferie è chiaramente norma di carattere interpretativo, che agisce
sull’unico aspetto nel quale potevano essere sollevati, nell’applicazione,
dei dubbi interpretativi.
A sostegno della tesi qui formulata, si richiama il parere
del Consiglio di Stato n. 313/95, emanato in data 30 gennaio 1996, nel quale il
supremo Organo consultivo ha precisato che le disposizioni dell’articolo 33,
comma 4, della legge n. 104 del 1992 trovano applicazione esclusivamente nel
caso in cui vi sia un cumulo (come nel caso del prolungamento sopracitato) fra i
permessi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e quelli della stessa legge
104/1992.
Per quanto sopra esposto, il CONDAFI/RdB chiede che codesto
Dipartimento per le Politiche Fiscali e codesta Agenzia delle Entrate,
revochino, in autotutela, le note nn. Prot. 72399/2003 del 15 ottobre 2003 e
prot. 2003/64810 del 9 giugno 2003 e vogliano impartire, cortesemente, ai propri
Uffici le disposizioni necessarie affinché sia interrotta qualsiasi eventuale
iniziativa tendente ad un illegittimo recupero di emolumenti corrisposti e
dovuti nell’ultimo quinquennio.
Esecutivo Nazionale RdB/CUB PI Agenzie Fiscali