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Pare che molte sigle sindacali stiano facendo “campagna
adesioni” tramite il ricorso sulla questione in oggetto, e da più parti
ci giungono richieste di intervento a riguardo! Come
sempre, noi tendiamo a smarcarci quando la situazione ci pare un po'
ambigua. Perchè diciamo questo? Cosa pensate voi leggendo questo
documento? “Il dispositivo di Pisa non è lineare né
incontrovertibile nelle argomentazioni che portano il giudice a definire
la tredicesima comprensiva dell'indennità di amministrazione. Si dichiara
che le disposizioni contrattuali sono disarmoniche e pur tuttavia il
giudice è sucuro di interpretare la volontà delle parti. Si citano le
norme contrattuali e poi si afferma che la decisione viene assunta sulla
base di un DLCPS del 1946. E' verosimile, quindi, che altri giudici
possano dare interpretazioni diverse da quello di Pisa. Per quanto
riguarda la volontà dei firmatari, essendo noi una delle parti, possiamo
affermare che non c'era intenzione di riconoscere utile ai fini della
tredicesima mensilità l'indennità di Amministrazione. Né alcuna
delle organizzazioni sindacali, con cui abbiamo presentato le piattaforme
contrattuali, ha mai avanzato tale richiesta ufficialmente.” (Funzione
Pubblica CGIL, 2 febbraio 2004) Verrebbe da pensare che c'è qualcuno che con la mano
destra sceglie di negare un diritto e con la sinistra fa campagna adesioni
attraverso un ricorso contro le proprie scelte! Dal canto nostro, vista l'ambiguità della situazione, pur
garantendo a chi volesse procedere
la possibilità di presentare ricorso con le RdB, consigliamo ai nostri
colleghi, qualora non lo avessero già fatto, di “limitarsi” a
presentare un'istanza (allegata)
per l'interruzione dei termini di prescrizione... per fare causa c'è
tempo! Aspettiamo prima di vedere come si mettono le cose
e, soprattutto, se e chi, non appena si aprirà la trattativa sul
biennio economico 2004-2005 manifesterà, assieme a noi, la volontà
di allargare il pagamento dell'indennità di agenzia a tredici mensilità
(oltre che a renderla pensionabile e a togliere la detrazione in caso di
malattia breve). Roma, 10 marzo 2004 Esecutivo Nazionale RdB/CUB PI Agenzie Fiscali |
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