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       I rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali: VISTO il CCNL – comparto Ministeri – sottoscritto in data 16 febbraio 1999, relativo al quadriennio 1998-2001; VISTO il Contratto integrativo di amministrazione per il quadriennio 1998-2001, siglato il 16 febbraio 2000 e definitivamente sottoscritto il 26 giugno 2000; VISTO l’accordo del 30 settembre 2002, con il quale vennero definite le linee guida per la procedura di mobilità volontaria nazionale del personale dell’Agenzia delle Entrate; CONSIDERATO che occorre integrare le linee guida, di cui al precedente accordo per estendere la precedenza assoluta in graduatoria ai destinatari dell’art. 21 della legge 104/92; CONSIDERATO che con il predetto accordo l’Agenzia si era impegnata per il triennio 2003-2005 ad effettuare, per ciascun anno, un numero minimo di trasferimenti di 50 unità, fermo restando che i posti disponibili in uscita e in entrata nelle diverse regioni e in ciascuna area sarebbero stati individuati, anno per anno, con apposito bando, nel quadro degli accordi di mobilità di cui all’art. 4 del CCNL del personale non dirigenziale comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999; CONCORDANO A.
      nella tabella A, che fa parte
      integrante del presente accordo, è individuato il numero delle unità
      trasferibili da regioni in cui sono previste assunzioni come segue: 1.     
      il numero di unità di nuova assunzione nella regione s’intende
      riferito, per la procedura 2003 - 2004, al numero di candidati che
      svolgono il tirocinio delle procedure concorsuali in corso di svolgimento; 2.     
      a percentuale è fissata in misura tale da non depauperare le
      regioni maggiormente carenti, evitando di neutralizzare o di depotenziare
      gli effetti del reclutamento in atto; 3.     
      a prescindere dall’area di appartenenza del personale di nuova
      assunzione, i posti disponibili in uscita sono suddivisi fra le diverse
      aree in proporzione alla ripartizione per area del personale che, nella
      regione, presenta istanza di partecipazione alla procedura. Il
      personale organicamente appartenente ad Uffici centrali dell’Agenzia può
      partecipare alla procedura secondo i seguenti criteri: 1. rientra in un apposito contingente di uscita individuato nella tabella A ; 2.       
      può indicare come regione di entrata una regione diversa dal
      Lazio. B.
      Nella tabella B, che fa parte integrante del presente accordo, sono
      indicati i posti da assegnare individuati secondo le modalità previste
      dall’accordo del 30 settembre 2002. C.
      L’individuazione delle altre sedi avverrà previo confronto con le
      organizzazioni sindacali regionali, in aderenza il più possibile con le
      preferenze espresse dagli interessati, e assicurando comunque almeno un
      posto per ogni capoluogo di provincia. D. I titoli valutabili sono quelli definiti con l’accordo del 30 settembre 2002, tenendo conto che: Ø     
      i titoli valutabili sono
      quelli posseduti alla data di emissione del bando; Ø     
      sono considerati con
      precedenza assoluta i destinatari dell’art. 33, comma 6, 
      della legge 104/92 e, dall’anno in corso, anche i destinatari
      dell’art. 21 della medesima legge 104/92. Nell’eventualità in cui i
      posti in uscita o in entrata siano inferiori rispetto ai beneficiari
      dell’art.33 e dell’art.21 della legge 104/92, avranno precedenza i
      destinatari dell’art. 33, comma 6, sui destinatari dell’art.21 della
      stessa legge. E. L’Agenzia si impegna ad emanare il bando relativo alla procedura di mobilità per gli anni 2003-2004 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Roma, 18 marzo 2004  
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