|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Il contratto ha fatto un
piccolo passo avanti, ma siamo convinti che ciò sia accaduto
prevalentemente grazie a noi tutti (dipendenti delle Agenzie) ed al
fatto che abbiamo dimostrato che non siamo disponibili a cedere. Ma, non appena abbassiamo la guardia,
cercheranno di metterci KO. Non si tratta di
capire quanto tempo la Corte dei Conti terrà il contratto (non dovrebbe
superare i 15 giorni, vedi sotto) ... ma anche, e, soprattutto, si
tratta di impedire che chiunque "si inventi" qualche
cavillo per far ripartire l'iter da capo! Come mantenere la lotta? E' vero, ci hanno scritto in molti, le
Assemblee retribuite finiscono... ma c’è da conquistare la possibilità
di una conta delle ore meno “rigida” e, comunque, restano le ore non
retribuite (e/o recuperabili) e, soprattutto, le moltissime
iniziative che, al di là delle Assemblee, sono emerse nel Forum
di Discussione (accessibile da intranet: www.stato.rdbcub.it). Ne
ricordiamo alcune: le azioni di disturbo del Lotto e di ogni operazione
pubblica delle Agenzie; entrare tutti in ritardo, con presidi e
volantinaggi cittadini o presso le sedi RAI locali; presidi agli arrivi
del Giro d'Italia, e, soprattutto, il bis del 16 gennaio con la CHIUSURA
TOTALE degli uffici in concomitanza con lo Sciopero del 21 maggio... Alcune richiedono un
piccolo sacrificio personale... ma è bene abituarci. La storia degli
ultimi anni ce lo ha insegnato. Non ci sono sconti per nessuno.
Nessuno ci regala nulla. Se vogliamo qualcosa dobbiamo conquistarcelo...
soprattutto finché la rappresentanza formale (numero degli
iscritti e voti alle elezioni RSU) garantisce la maggioranza a chi ha
scelto di fare sindacato in maniera diversa (a buon intenditore...) Decreto Legislativo 165/2001. Articolo 47. Procedimento
di contrattazione collettiva 1.
Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati
dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri
casi in cui e' richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di
indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al
Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per
quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di
politica economica e finanziaria nazionale. 2.
L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative. 3.
Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del
comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari
diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli
effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque
giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 2, il parere e' espresso dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 4.
Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno
successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla
Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi
quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e
valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La designazione degli esperti, per la
certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle
regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati
prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti. 5.
La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione
si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene
comunicato dalla Corte all'ARAN. al comitato di settore e al Governo. Se
la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo. 6.
Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva, l'ARAN,
sentito il comitato di' settore o il Presidente del Consiglio dei
ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione
dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non
lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della
riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito
alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni
caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento
sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro
copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio. 7.
In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro
quaranta giorni dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente
dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto
collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle
trattative ai sensi del comma precedente. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
LOTTA NEI
POSTI DI LAVORO! - LOTTA FUORI DAI POSTI DI LAVORO! SCIOPERO GENERALE DI PUBBLICO IMPIEGO 21 MAGGIO 2004 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|