ANCORA MOLTE SONO LE IMBOSCATE CHE IL CONTRATTO PUO’ SUBIRE.

NON ABBASSIAMO LA GUARDIA!


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Il contratto ha fatto un piccolo passo avanti, ma siamo convinti che ciò sia accaduto prevalentemente grazie a noi tutti (dipendenti delle Agenzie) ed al fatto che abbiamo dimostrato che non siamo disponibili a cedere.

 

Ma, non appena abbassiamo la guardia, cercheranno di metterci KO.

 

Non si tratta di capire quanto tempo la Corte dei Conti terrà il contratto (non dovrebbe superare i 15 giorni, vedi sotto) ... ma anche, e, soprattutto, si tratta di impedire che chiunque "si inventi" qualche cavillo per far ripartire l'iter da capo!

 

Come mantenere la lotta? E' vero, ci hanno scritto in molti, le Assemblee retribuite finiscono... ma c’è da conquistare la possibilità di una conta delle ore meno “rigida” e, comunque, restano le ore non retribuite (e/o recuperabili) e, soprattutto, le moltissime iniziative che, al di là delle Assemblee, sono emerse nel Forum di Discussione (accessibile da intranet: www.stato.rdbcub.it). Ne ricordiamo alcune: le azioni di disturbo del Lotto e di ogni operazione pubblica delle Agenzie; entrare tutti in ritardo, con presidi e volantinaggi cittadini o presso le sedi RAI locali; presidi agli arrivi del Giro d'Italia, e, soprattutto, il bis del 16 gennaio con la CHIUSURA TOTALE degli uffici in concomitanza con lo Sciopero del 21 maggio...

 

Alcune richiedono un piccolo sacrificio personale... ma è bene abituarci. La storia degli ultimi anni ce lo ha insegnato. Non ci sono sconti per nessuno. Nessuno ci regala nulla. Se vogliamo qualcosa dobbiamo conquistarcelo...  soprattutto finché la rappresentanza formale (numero degli iscritti e voti alle elezioni RSU) garantisce la maggioranza a chi ha scelto di fare sindacato in maniera diversa (a buon intenditore...)

 

Decreto Legislativo 165/2001. Articolo 47. Procedimento di contrattazione collettiva

 


1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN. al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva, l'ARAN, sentito il comitato di' settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

LOTTA NEI POSTI DI LAVORO! - LOTTA FUORI DAI POSTI DI LAVORO!

SCIOPERO GENERALE DI PUBBLICO IMPIEGO 21 MAGGIO 2004


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