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Da
notizie che ci sono pervenute sembrerebbe che esistano da parte degli
Uffici delle Agenzie Fiscali interpretazioni difformi rispetto alla
normativa sulla materia in oggetto. Ricordiamo
che la legge
(art. 11 L. 53/90 - art. 1 L. 69/92 - L.62/2002) riconosce ai
lavoratori che adempiono alle funzioni presso gli uffici elettorali, in
caso di consultazioni elettorali, di assentarsi dal lavoro per il
periodo delle operazioni elettorali, con diritto alla retribuzione. In
particolare, ai lavoratori dipendenti che partecipano alle operazioni di
voto, spettano riposi compensativi e/o trattamenti retributivi. Nel caso
delle elezioni Europee 2004, spetterebbero per i giorni delle votazioni
(12 e 13 giugno), uno o due giorni di riposo compensativo, a seconda se il
lavoratore abbia orario di lavoro rispettivamente su sei o su cinque
giorni. Le
difformità di interpretazione sembrerebbero riguardare la giornata di
lunedì, nel caso che le operazioni di scrutinio dovessero superare le ore
24 della domenica.
Pare infatti che diversi uffici, avvalendosi di una vecchia circolare (del
1995), non ritengano sufficiente questo dato (il superamento delle ore 24)
per riconoscere anche la giornata di lunedì come lavoro prestato e quindi
farebbero decorrere il riposo compensativo (uno o due giorni) da tale
giornata anziché dal martedì, come invece sarebbe corretto. Rammentiamo
che in tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza di merito
- es.
I lavoratori che adempiono funzioni di scrutatori presso gli uffici
elettorali, in occasione delle consultazioni politiche o europee, hanno
diritto, in relazione ai giorni di svolgimento del servizio, alla
corresponsione dell'indennità di presenza. (Cass. 23/10/2002, n. 14949,
Pres. Mileo, Est. Toffoli, in Foro it. 2003, parte prima, 519).
Il riconoscimento di un trattamento pari al valore corrispondente
all'intera giornata è determinato dal riferimento assunto dalla legge,
la quale fa espressamente riferimento ai giorni e non alle ore trascorse
ai seggi. Si
invitano quindi gli Uffici in indirizzo, qualora fossero di diverso
avviso, al rispetto della normativa, nel senso sopra esposto, dovendosi
configurare in caso contrario una grave violazione ai diritti dei
lavoratori coinvolti. Esecutivo Nazionale RdB/CUB PI Agenzie Fiscali |
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