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                  La Sezione 
                  Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato 
                  nell’adunanza del 24/10 u.s. ha emesso l’ennesimo parere 
                  interlocutorio (n.3580/2005).
                  Scarica 
                  qui. Tale pronuncia si fonda sulla relazione, secondo il 
                  CdS ancora insufficiente, fornita dalla Funzione Pubblica con 
                  la nota DPF/34134/85/1.2.3.4 del 28/09/2005 in merito ai 
                  quesiti posti nel parere interlocutorio già sollevati dalla 
                  stessa Sezione il 29/08/2005. 
                  
                  I “dubbi” 
                  sollevati dal CdS sullo schema di d.P.C.M. possono essere 
                  riassunti in due filoni principali: la copertura di 
                  spesa e la volontà delle amministrazioni di 
                  destinazione a ricevere il personale oggetto della 
                  mobilità in questione. 
                  
                  Da 
                  un’attenta analisi del parere espresso, sembra proprio di 
                  essere stati intrappolati nella tela di Penelope: infatti il 
                  CdS, pur riconoscendo che l’Ispettorato Generale per le 
                  Politiche di Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato 
                  con la nota n.0121524 del 15/09/2005 ha fornito assicurazioni 
                  ”sulla sussistenza delle disponibilità di bilancio 
                  occorrenti per consentire il trasferimento del personale”, 
                  suggerisce l’opportunità (di kafkiana memoria) che “una 
                  specifica disposizione regolamentare sancisca quanto contenuto 
                  nella suddetta nota”.  
                  
                  Per ciò che 
                  riguarda invece il secondo filone, ossia l’assunto secondo il 
                  quale sia “mancata la giusta considerazione degli interessi 
                  specifici delle Amministrazioni” riceventi, riteniamo 
                  censurabile la considerazione del CdS in quanto nascente da un 
                  falso problema. Il dlgs 173/03 non nasce dalla volontà dei 
                  dipendenti di lasciare l’Agenzia del Demanio (Ente Pubblico 
                  non economico), ma nasce dall’obbligatorietà della 
                  ricollocazione di ciascuna persona dipendente dallo Stato nel 
                  caso di soppressione del posto di lavoro a seguito di 
                  privatizzazione: pertanto non è 
                  ammissibile che una così autorevole Sezione possa, ad oltre 
                  due anni di distanza dall’emanazione del dlgs, che peraltro 
                  non ha mai censurato, continuare a battersi per far applicare 
                  a questi malcapitati dipendenti dello Stato le norme 
                  regolanti la mobilità ordinaria tra le pubbliche 
                  amministrazioni, anziché la prevista ricollocazione 
                  straordinaria. 
                  
                  Ancora più 
                  pericolosa è, inoltre, la considerazione secondo cui “l’interesse 
                  del personale optante dell’Agenzia del Demanio, ha portato a 
                  trascurare completamente la concreta situazione in cui si 
                  trovano alcuni posti disponibili sulla carta all’interno 
                  dell’Amministrazione di destinazione. Alcuni di questi posti, 
                  ad esempio, sono scoperti perché attendono di essere ricoperti 
                  da personale interno alla stessa Amministrazione, che sta già 
                  frequentando corsi di riqualificazione per accedere alla 
                  qualifica superiore. Si tratta in alcuni casi di situazioni 
                  che hanno determinato legittime aspettative e che il 
                  provvedimento in questione pone nel nulla, rischiandosi così 
                  l’apertura di un vasto contenzioso”. 
                  
                  E’ come 
                  dire che i dipendenti dello Stato devono essere considerati in 
                  maniera diversa: massima tutela, addirittura per la “legittima 
                  aspettativa” per alcuni, nessuna tutela per i dipendenti dello 
                  Stato che, in virtù di una norma, hanno finora subìto 
                  passivamente la sottrazione del proprio posto di lavoro!!! 
                  
                  Giusto a 
                  titolo di memento per la Sezione Consultiva per gli Atti 
                  Normativi del Consiglio di Stato ricordiamo che dalla completa 
                  attuazione della privatizzazione del demanio (ottobre 2004) ad 
                  oggi, i circa 500 dipendenti in parola hanno dovuto 
                  sopportare:  
                  
                  ·      
                  
                  La permanenza in uffici dove l’organizzazione 
                  interna è avvenuta senza tenere alcun conto dell’esistenza 
                  degli stessi, con relativa ghettizzazione e demansionamento; 
                  
                  ·      
                  
                  Pur continuando a prestare servizio presso le 
                  strutture privatizzate del demanio, ha visto crescere (anche 
                  in maniera significativa) a parità di qualifica e di attività 
                  svolta gli stipendi del personale neo assunto; 
                  
                  ·      
                  
                  Pur continuando a prestare servizio presso le 
                  strutture privatizzate del demanio, ha visto colleghi avere 
                  promozioni sul campo di uno, due o addirittura tre livelli, 
                  restando “al palo” in quanto dipendenti dello Stato e quindi 
                  senza alcun diritto; 
                  
                  ·      
                  
                  L’impedimento di eleggere i propri 
                  rappresentanti dei Lavoratori (R.S.U.); 
                  
                  ·      
                  
                  La mancata previsione dell’approvazione del 
                  CCNI relativo agli anni 2003-2004, anni in cui l’Agenzia del 
                  demanio faceva ancora parte delle Agenzie fiscali; 
                  
                  ·      
                  
                  L’assenza di alcuna politica di formazione e 
                  quindi di progressione di carriera ed economica; 
                  
                  ·      
                  
                  L’applicazione ex ante per altri 850 dipendenti 
                  di quanto disposto nello schema di d.P.C.M., già trasferiti 
                  alle Amministrazioni e nelle sedi richieste in prima opzione: 
                  generando di fatto l’ennesima disparità di trattamento, 
                  finanche tra dipendenti oggetto della stessa procedura di 
                  ricollocazione. 
                  
                  … Non 
                  sono forse questi motivi di instaurazione di un contenzioso la 
                  cui vastità ed i cui strascichi sono difficilmente calcolabili 
                  a priori? Non sono forse legittime aspettative di ciascun 
                  dipendente la tutela del posto di lavoro, della sede di 
                  servizio, la progressione economica, il diritto alla carriera 
                  e, soprattutto l’obbligatorietà di pari trattamento tra tutti 
                  gli impiegati dello Stato? 
                  
                  Ma il 
                  Relatore di questo parere ed i componenti tutti della Sezione 
                  stessa si sono resi conto di quanto pesino le parole che hanno 
                  scritto nella vita di questi 500 dipendenti dello Stato e 
                  quali siano le loro personali responsabilità quando tentano, a 
                  più riprese, di danneggiare questa esigua categoria di 
                  persone, battendosi per impedire il pari trattamento tra 
                  impiegati civili dello Stato? Oppure vogliono affermare il 
                  principio che esistono Stati diversi all’interno di uno stesso 
                  Stato? 
                  
                  
                  
                  DOBBIAMO DUNQUE CHIEDERCI: 
                  qui prodest quest’ulteriore levata di scudi? Ma 
                  siamo veramente certi che una pronuncia così articolata voglia 
                  realmente perseguire l’interesse generale dello Stato e non 
                  piccoli interessi di singole Amministrazioni? 
                  
                  
                  
                  IN  ATTESA  DI  UN AUTOREVOLE  E  RISOLUTIVO  
                  INTERVENTO  DEL  MINISTRO  BACCINI,  un’unica raccomandazione 
                   ai  COLLEGHI  “OPTANTI”  del demanio:  CERCHIAMO  DI 
                   manteneRe  la  calma!!! 
                  
                    
                  
                  IL CENTRO 
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