COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la riforma amministrativa

MERCOLEDÌ 14 Maggio 2003

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

CIRAMI


        Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze onorevole Daniele Molgora.
        La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione del Senato e della V e della VI Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole, condizionato a emendamenti, con osservazioni e raccomandazioni)

        Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

        Il relatore, presidente CIRAMI, preliminarmente dà conto delle proposte di modifica pervenute in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo da parte del senatore Bassanini e degli onorevoli Carrara, Giudice, Guerzoni, Migliori e Zorzato. Suggerisce quindi alcune ipotesi di coordinamento del testo sulle quali si apre il dibattito.

        Il senatore BASSANINI sottolinea con forza la necessità che la trasformazione in ente pubblico economico, proposta dal relatore per le Agenzie del demanio e del territorio nonché per la Cassa depositi e prestiti, debba essere esclusa per le agenzie di carattere fiscale, dogane ed entrate. L'Agenzia del territorio, inoltre, potrà essere interessata dalla trasformazione di cui si tratta soltanto nel rispetto delle norme concernenti il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in particolare quelli relativi al catasto, in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 212.

        L'onorevole MIGLIORI esprime l'esigenza che al dipartimento generale del Tesoro vengano attribuite competenze in ordine alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta. Si dichiara infine convinto che la Cassa depositi e prestiti debba continuare a operare con le modalità proprie di un istituto fondamentalmente dedicato al servizio pubblico nei confronti degli enti territoriali: la sua trasformazione in ente pubblico economico, pertanto, esclude in modo radicale ogni ipotesi di trasformazione in società per azioni.

        L'onorevole MANTINI ravvisa nel ruolo della Cassa depositi e prestiti un elemento di assoluta importanza anche per il project financing territoriale: per tale motivo ne va salvaguardato il carattere pubblicistico, anche al fine di evitarne la trasformazione in soggetto che impropriamente opera nell'economica di mercato con capitale pubblico.

        Gli onorevoli GUERZONI, GIUDICE e ZORZATO motivano l'opportunità di ristrutturare il SECIT in modo che le relative funzioni consultive possano essere disciplinate nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

        Gli onorevoli GIUDICE e ZORZATO, quindi, raccomandano che nel parere della Commissione si preveda: un apposito organismo il quale, con imparzialità, sia deputato alla vigilanza sull'esercizio dei giochi e alla risoluzione delle contestazioni in via amministrativa; la soppressione di organismi inutili; una disciplina omogenea anche in tema del rinnovo della nomina dei componenti; l'individuazione di una struttura ministeriale competente a svolgere le funzioni già espletate dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica.

        Il senatore BASSANINI, associandosi all'orientamento espresso dagli onorevoli Migliori e Mantini sulla Cassa depositi e prestiti, ricorda come quest'ultima fosse stata oggetto di particolari attenzioni da parte della Commissione dell'Unione europea proprio perché il capitale pubblico impiegato in eventuali operazioni di mercato avrebbe potuto alterare sensibilmente le condizioni richieste dalla vigente normativa in materia di tutela della concorrenza. Rileva inoltre che talune disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 dello schema di decreto destano notevoli perplessità per l'accentramento nel dicastero di funzioni proprie di altri comparti delle pubbliche amministrazioni, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri: al riguardo – egli precisa – il decreto legislativo n. 300 del 1999, pur riordinando profondamente l'organizzazione del Governo, non aveva inteso in alcun modo avallare una sorta di bicefalismo dell'esecutivo, sostanzialmente accentrato nella Presidenza del Consiglio e nel Ministero dell'economia e delle finanze. Il rafforzamento degli uffici previsto dall'articolo 2, lettera b), inoltre, sembrerebbe dare adito a principi e criteri molto opinabili, specie per quanto concerne il corretto rapporto funzionale con altre amministrazioni dell'apparato centrale dello Stato e, soprattutto, con quelle appartenenti alle autonomie territoriali. Andrebbe evitato, in definitiva, che i compiti di informazione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica finiscano surrettiziamente per estendersi ai compiti gestionali, poiché in tal caso sarebbe vanificata radicalmente la responsabilità gestionale dei soggetti diversi dal Ministero dell'economia e delle finanze.

        Il presidente CIRAMI, dopo aver espresso la propria condivisione in ordine ai rilievi del senatore Bassanini, tenuto conto delle proposte di modifica formulate nel corso del dibattito, pone in votazione il seguente schema di parere:

        «La Commissione per la riforma amministrativa, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, tenuto conto delle osservazioni espresse dalla 1ª, dalla 5ª e dalla 6ª Commissione del Senato nonché dalla V e dalla VI Commissione della Camera dei deputati, esprime



Parere favorevole

        condizionato alla introduzione delle seguenti modifiche.
        1. Tenuto conto del diverso rapporto – rispetto alle Agenzie delle entrate e delle dogane – con le materie oggetto di specifica e diretta relazione con l'obbligazione tributaria, appare inderogabile la necessità di trasformare le Agenzie del demanio e del territorio e la Cassa depositi e prestiti in enti pubblici economici, entro il corrente anno, vista la progressiva caratterizzazione delle medesime in termini di entità produttrici e fornitrici di servizi complessi per una pluralità di soggetti pubblici e privati. Va inoltre considerato che tale qualificazione appare maggiormente rispondente all'obiettivo di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e di definire un assetto gestionale maggiormente funzionale, con positivi riflessi anche sul bilancio dello Stato. In ogni caso la predetta trasformazione in ente pubblico economico deve essere esclusa per le agenzie fiscali, delle dogane e delle entrate. L'Agenzia del territorio, inoltre, potrà essere trasformata in ente pubblico economico esclusivamente nel rispetto delle norme concernenti il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi – in particolare quelli relativi al catasto – dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

        A tal fine sembrerebbe indispensabile aggiungere le seguenti disposizioni – che modificano gli articoli 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nonché la disciplina concernente la Cassa depositi e prestiti – per le quali si stabilisca che l'ente pubblico economico di cui si tratta «è dotato di autonomia gestionale e svolge le sue funzioni in forma imprenditoriale secondo le norme che seguono. Il comitato di gestione, inoltre, è composto dal direttore dell'ente, che lo presiede, e da componenti in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei: esso è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore dura in carica tre anni. Con decreti ministeriali sono individuati i beni mobili e immobili che costituiscono il patrimonio dell'ente, il quale provvede alla copertura dei costi inerenti alla sua attività mediante i ricavi ottenuti dalla fornitura dei servizi a soggetti pubblici e privati. All'Agenzia del demanio è attribuita la gestione dei beni confiscati alla quale può essere dedicata apposita struttura interna. Il Ministro dell'economia e delle finanze può istituire apposita struttura per utilizzare in modo ottimale i proventi derivanti dai predetti beni confiscati in conformità alle finalità disposte dalla vigente normativa. Il personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Agli enti in questione non si applicano gli articoli 59, 67, comma 3, 70 e 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 74 del predetto decreto legislativo, il personale dell'ente può essere trasferito, a domanda, alle altre agenzie fiscali. Il Ministro dell'economia e delle finanze formula gli indirizzi per l'attività dell'ente, approva lo statuto e il bilancio consuntivo annuale, verificando altresì i risultati della gestione».
        Inoltre, l'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, deve prevedere due distinte fattispecie, la prima delle quali – corrispondente sostanzialmente al testo vigente – si applica esclusivamente agli enti pubblici economici ma limitatamente agli statuti e ai regolamenti, escludendo pertanto il controllo sugli atti. La seconda fattispecie, invece, corrisponde alla disposizione del testo proposto dal Governo riducendo peraltro il termine da 60 a 45 giorni.

        2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole «Ministro della pubblica istruzione» sono aggiunte le parole «e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime». Tale integrazione si rende indispensabile per garantire che nello specifico comitato di settore delle Agenzie fiscali, operante per ciascun comparto di contrattazione collettiva, siano rappresentati i soggetti esponenziali di enti dotati di autonomia gestionale e organizzativa.

        3. All'articolo 67, comma 3, dello schema di decreto in esame aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal direttore dell'Agenzia stessa»: infatti, dal momento che i comitati di gestione sostituiscono gli attuali comitati direttivi e sono pertanto composti esclusivamente da dirigenti delle Agenzie, risponde a esigenze di funzionalità e di coesione interna dell'organo collegiale la previa individuazione – da parte dei direttori di ciascuna Agenzia – di una rosa di nominativi all'interno della quale il Ministro scelga i componenti del comitato. Il Ministro, inoltre, nomina componenti del comitato di gestione altri esperti in numero non superiore a due.
        4. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, occorre prevedere la partecipazione dei direttori delle Agenzie fiscali, atteso che la struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale ivi disposta deve necessariamente comprendere i soggetti maggiormente coinvolti nel processo di cambiamento, determinato dalla progressiva attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999.
        5. La durata prevista per la convenzione dovrebbe essere limitata al triennio, con aggiornamenti annuali previa verifica degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti.
        6. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario, istituito dall'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, è da ristrutturare in modo che le relative funzioni consultive, nei limiti strettamente necessari all'attività del Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere disciplinate nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

        La Commissione, inoltre, osserva l'opportunità di:

            – modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo che prevedano espressamente la mobilità del personale tra dipartimenti, tenuto conto del nuovo quadro di competenze, delle effettive esigenze degli uffici e delle professionalità dei dipendenti;

            – una ricognizione degli organismi di analisi, consulenza e studio attualmente esistenti, prevedendo la soppressione di quelli inutili ovvero che, in sede di riordino degli altri, si adotti una disciplina omogenea anche in tema di rinnovo della nomina dei componenti, fondata sull'efficienza e la parità di trattamento, nonché preventivi chiarimenti in ordine alla natura della trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
            – invarianza della spesa in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera
a), in modo che gli incarichi dirigenziali, indisponibili a fini di compensazione degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di consulenza, comportino un effettivo risparmio rispetto alle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente;
            – ridefinizione dell'assetto organizzativo del Ministero valorizzando le funzioni di raccordo e di coordinamento da parte delle strutture periferiche coinvolte dal progressivo potenziamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali;
            – razionalizzazione dell'attività ispettiva, attribuendo a ciascun servizio del Ministero compiti ispettivi nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono;
            – maggiore efficienza della giustizia tributaria attraverso la più idonea allocazione e utilizzazione di risorse umane e strumentali, istituendo un'apposita struttura unitaria di gestione o un ufficio dedicato;
            – norme di carattere transitorio per raccordare la durata degli incarichi, le procedure per il loro conferimento e le incompatibilità, previste per gli organismi operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, alle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e nella legge n. 145 del 2002;
            – norme che attribuiscano al Dipartimento Generale del Tesoro competenze in ordine alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta;
            – un apposito organismo, costituito presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che, con imparzialità, sia deputato alla vigilanza della regolarità dell'esercizio dei giochi e alla risoluzione delle contestazioni in via amministrativa;

            – una disciplina dell'organo o degli uffici competenti a svolgere le funzioni già espletate dalla soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica.

        La Commissione, infine, con l'astensione dei Gruppi dei Democratici di sinistra e della Margherita, approva il parere proposto dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

        Gli onorevoli SUSINI e SASSO prospettano la particolare utilità di far precedere la relazione sullo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA (atto del Governo n. 221) da una serie di audizioni, innanzitutto quelle del Presidente dell'ente e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

        Il presidente CIRAMI suggerisce l'opportunità che le predette audizioni seguano la relazione introduttiva del senatore Castagnetti, impossibilitato a riferire nella seduta odierna per concomitanti impegni politici. Assicura comunque che il calendario delle audizioni sarà predisposto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il quale si riunirà al termine della prossima seduta.

        La seduta termina alle ore 15,20.