COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la riforma amministrativa

MERCOLEDÌ 9 Aprile 2003

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

CIRAMI


        Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Possa.

        La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

        Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

        Il relatore CASTAGNETTI modifica lo schema di parere proposto nella seduta del precedente, accogliendo alcune proposte formulate dall'onorevole Migliori e dal senatore Guasti.

        L'onorevole ZORZATO insiste perché venga accolta la propria modifica concernente l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

        L'onorevole SUSINI, avanzate riserve e perplessità sulla procedura seguita, condivide sostanzialmente le proposte di modifiche riguardanti l'Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze e l'INOA e lamenta che il relatore non abbia tenuto in alcun conto le proposte alternative al riguardo presentate dalla propria parte politica che, in gran parte, recepiscono le osservazioni espresse dalla 7ª Commissione del Senato.

        Il relatore CASTAGNETTI riconosce la fondatezza di alcuni rilievi dell'onorevole Susini, quanto meno sotto un profilo meramente formale: dichiara, tuttavia, di rimettersi all'indirizzo che al riguardo sarà espresso dalla Commissione.

      Il senatore BASSANINI innanzitutto ricorda come nella precedente seduta, pur in presenza della maggioranza dei componenti, la Commissione, nonostante la maggioranza dei presenti intendesse procedere alla votazione del parere (come peraltro unanimemente stabilito dall'Ufficio di Presidenza), a ciò sia stata impedita per decisione del Presidente vicario, in tal modo ledendo un preciso obbligo procedimentale. Nel merito, poi, rammenta come gli onorevoli Mantini e Susini e la senatrice De Petris abbiano presentato una proposta di parere alternativo a quello del relatore e, pertanto, ritiene doveroso che essa abbia la precedenza nell'ordine di votazione. Chiede altresì che il relatore dichiari quali parti del parere alternativo intenda recepire, in ogni caso qualificandosi l'insieme delle proposte presentate come emendamenti allo schema del relatore.

        Il presidente CIRAMI precisa che il relatore ha espresso la propria valutazione esclusivamente sulle modifiche da lui giudicate accoglibili, ritenendo respinte, per la parte di sua competenza, le altre proposte.

        L'onorevole SASSO sottolinea con forza il fatto che la Commissione non sia stata posta nelle condizioni di esaminare in modo approfondito lo schema di parere del relatore, presentato soltanto nel corso della seduta precedente: a prescindere, infatti, dal giudizio politico sull'intero disegno di riforma degli enti di ricerca operato dal Governo, che resta indiscutibilmente negativo, sono incomprensibili i motivi per i quali il relatore non si sia affatto espresso sulle proposte dei Gruppi di minoranza, limitandosi ad avallare la riduzione del cinquanta per cento della rappresentanza di ricercatori nel consiglio scientifico di dipartimento. Anche per quanto riguarda il merito di altre questioni, ad esempio le macroaree, non è stato possibile un confronto serio che avrebbe potuto ovviare, almeno parzialmente, ai notevoli limiti del provvedimento in esame.

        L'onorevole MANTINI giudica gravemente lesiva, perché sostanzialmente viziata, la procedura delle ultime due sedute, nel corso delle quali sono state adottate dal Presidente decisioni di opposto tenore in ordine alla medesima fattispecie procedimentale, riguardante la necessità di discutere le proposte di modifica presentate ovvero di passare al voto. Nel merito, inoltre, stigmatizza il fatto che il relatore non abbia preso in considerazione osservazioni e rilievi provenienti dalle Commissioni permanenti – votate sia dai Gruppi di maggioranza che da quelli di minoranza – quanto meno per un doveroso atteggiamento di prudenza di fronte all'esigenza di tutelare la libertà della ricerca scientifica, costituzionalmente garantita. L'intero procedimento, pertanto, risulta gravemente inficiato da profili di sostanziale illegittimità e dalla persistente sottovalutazione delle esigenze dianzi prospettate.

        Sull'ordine dei lavori si apre quindi un breve dibattito nel corso del quale prendono la parola gli onorevoli ZORZATO, GIUDICE, GUERZONI e SUSINI: al termine il presidente CIRAMI fornisce chiarimenti di natura procedurale e passa quindi alla votazione delle proposte presentate, iniziando dal testo sottoscritto dagli onorevoli Susini e Mantini e dalla senatrice De Petris, per la parte concernente l'atto del Governo in titolo. Tale proposta non risulta accolta.

        Viene poi accolta la modifica presentata dall'onorevole Zorzato e la Commissione, infine, approva il seguente parere favorevole con le osservazioni di seguito elencate:

        «La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), premesso

            che è confermata la necessità che al sistema della ricerca nazionale siano assegnate risorse più consistenti e più certe rispetto al passato e che sia incrementato il numero e ridotta l'età media dei ricercatori italiani;

            che il riordino dei maggiori enti di ricerca va inquadrato nell'ambito dell'obiettivo strategico, posto dai Consigli europei di Lisbona del 2000 e di Barcellona del 2002, di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale;
            che il VI programma quadro di ricerca e sviluppo per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca, definito dall'Unione europea per il periodo 2002-2006, ha individuato aree tematiche di ricerca a carattere multidisciplinare sulle quali concentrare i finanziamenti, e ha previsto come strumenti per la realizzazione delle ricerche le reti di centri di eccellenza e i progetti integrati;
            che il Governo italiano, nelle «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica», approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, al fine di rendere il nostro Paese attore nella competizione internazionale, si è proposto di potenziare la politica diretta a sostenere in modo organico e attraverso strumenti coordinati tutta la catena di produzione e valorizzazione delle conoscenze, che va dalla ricerca scientifica allo sviluppo tecnologico all'innovazione; ed ha individuato a tal fine i quattro assi strategici di intervento: dell'avanzamento delle frontiere della conoscenza; del sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale; del potenziamento delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggior valore aggiunto; della promozione della capacità di innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese e della creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale;
            che le stesse Linee guida hanno evidenziato l'esigenza di un nuovo riordino degli enti di ricerca, rilevando gli esiti non soddisfacenti del riordino avvenuto in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 59 del 1997;
            che l'esigenza di un nuovo riordino del CNR è inoltre collegata alle criticità evidenziate dalla Corte dei conti, la quale, nell'occasione del controllo della gestione del CNR relativo all'esercizio 2000, ha preso in esame anche le modalità del riordino realizzato nel corso degli anni 2000-2002, rilevando fra l0ªltro, l'assenza di disegno strategico nelle aggregazioni delle strutture;
            valuta positivamente la proposta di riordino del CNR, che persegue complessivamente le finalità sopra evidenziate, con l'obiettivo di adeguarne la missione e la struttura organizzativa onde favorire la sua interazione con il sistema universitario, sociale e produttivo nonché l'inserimento nelle reti di ricerca europee ed internazionali, essenziali alla crescita della competitività a livello nazionale e europeo;
            la previsione dei dipartimenti come principio organizzativo finalizzato a favorire l'interazione tra le strutture di ricerca, rappresentate dagli istituti, e la convergenza delle loro attività sulle grandi aree tematiche multidisciplinari individuate dalle «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica»;
            il ruolo centrale attribuito ai ricercatori dell'ente nella progettazione e realizzazione delle attività di ricerca degli istituti, quale elemento fondamentale nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca dell'ente, ruolo che va ulteriormente sottolineato; nonché la presenza nei consigli scientifici di scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione;
            il fatto che la proposta sia coerente con il carattere non strumentale e con l'autonomia del CNR previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, adeguati peraltro al nuovo contesto della politica nazionale ed europea della ricerca scientifica e tecnologica;
            il fatto che la comunità scientifica sia stata invitata a rappresentare le proprie considerazioni sulla proposta di riordino nelle sedi opportune, che si sia svolto un confronto al riguardo, e che tale confronto abbia consentito di far emergere criticità e problematiche, evidenziate anche dal dibattito parlamentare;

        ed esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
            1. per quanto riguarda le macro aree di ricerca, vanno valutate: l'opportunità di limitarne a 12 il numero massimo e di istituire 2 macro aree nel settore umanistico, precisamente quella delle «Scienze giuridiche socioeconomiche» e quella delle «Scienze umanistiche e dei beni culturali»;

            2. per quanto riguarda la missione dell'ente, vanno inserite, fra le attività elencate all'articolo 3, comma 1, anche l'attività di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni e l'attività di sostegno a idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;
            3. per quanto riguarda la struttura organizzativa, al fine di lasciare all'autonomia dell'ente le decisioni in ordine agli assetti più opportuni, vanno enunciati i principi cui essa deve ispirarsi, rimettendone la compiuta definizione ai regolamenti da adottarsi dall'ente, confermando la procedura prevista dalla legge n. 168 del 1989 per il controllo degli stessi da parte del MIUR; in particolare, va eliminata l'approvazione del piano operativo annuale da parte del MIUR che si esprime comunque sul piano triennale e sul bilancio annuale; va affermata, quale fondamentale principio di organizzazione, la separazione fra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione; va precisato il ruolo di direzione programmatica, di coordinamento e di controllo dei dipartimenti, esplicitando la possibilità che gli istituti partecipino anche a progetti coordinati da dipartimenti diversi da quelli di afferenza; va previsto che l'incarico di direzione di istituti e dipartimenti sia a tempo pieno;
            4. per quanto riguarda l'interazione con il mondo produttivo è opportuno inserire fra i componenti del consiglio di amministrazione rappresentanti del mondo della ricerca industriale designati da Confindustria oltre che da Unioncamere;
            5. per quanto riguarda la composizione degli organi collegiali, essa va modificata prevedendo che il consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore di dipartimento, sia composto da 9 membri scelti tra esponenti della comunità scientifica secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento; e che il consiglio scientifico generale, presieduto dal presidente dell'ente, sia composto da 20 membri, di cui 6 designati dal presidente, 1 dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, 1 dal Consiglio universitario nazionale, 1 da Unioncamere e 1 da Confindustria nonché 5 nominati dal consiglio di amministrazione, sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, e 5 eletti dai ricercatori dell'ente, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
            6. va assicurato il coordinamento delle norme: in particolare, le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera
g), devono essere coordinate con quelle recate dall'articolo 12, comma 4, per quanto concerne la nomina dei direttori di dipartimento; le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, devono essere coordinate con quelle previste dall'articolo 8, comma 1, lettera d), per quanto concerne la nomina dei componenti del comitato di valutazione che possono essere scelti anche tra esperti stranieri; deve essere indicata, altresì, la durata del mandato degli stessi componenti;
            7. si propone per l'Istituto papirologico Girolamo Vitelli di valutare la possibilità si un accorpamento all'Università, conservando comunque stessa denominazione e sede;
            8. in relazione alla prospettata ricollocazione dell'INFM, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera
d), appare necessario prevedere uno specifico percorso attuativo, che conduca al suo accorpamento al CNR entro il 2004, provvedendo, durante la fase transitoria, a una preliminare ed approfondita valutazione delle modalità con cui giungere all'accorpamento, in modo da assicurare la piena valorizzazione del modello organizzativo e operativo di tale istituto, con particolare riferimento alle forme innovative di collaborazione con il mondo delle università e delle imprese, alle specificità dei rapporti di lavoro e alle speciali forme di autonomia gestionale delle sue strutture interne. La concreta definizione delle norme applicabili nella fase transitoria potrebbe essere affidata ad un apposito regolamento. Va, infine, prevista l'immediata adozione delle misure necessarie per la gestione del CNR nella fase transitoria, tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino e l'insediamento degli organi di vertice, prevedendo l'immediata decadenza degli organi di Governo costituiti secondo la previgente normativa e la nomina di un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
            9. in relazione all'articolo 25, si valutino le conseguenze dell'abrogazione del decreto legislativo n. 19 del 1999, anche in relazione ai possibili effetti sulla disciplina relativa agli enti di ricerca cui specifiche disposizioni di tale decreto legislativo risultano attualmente applicabili: in particolare si valuti l'opportunità di estendere a tutti gli enti del comparto ricerca le disposizioni relative all'amministrazione e al personale del presente decreto legislativo.».

Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (n. 179)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni)

        Si riprende, l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 aprile.

        Il relatore CHINCARINI dà ragione di un errore materiale in riferimento al punto 6 del proprio schema di parere. Precisa inoltre che l'Agenzia spaziale italiana, attraverso la stipula di un'apposita convenzione, dovrà assicurare l'impiego ottimale e la continuità operativa delle risorse di personale attualmente impiegate dall'università La Sapienza per la gestione della base italiana San Marco in Kenya. Conferma infine l'utilità delle integrazioni proposte nella seduta precedente.

        L'onorevole SASSO giudica inopportuno indicare il presidente dell'ASI quale commissario dell'ente per la gestione della fase transitoria, proponendo la soppressione del relativo inciso, contenuto nella proposta del relatore.

        Il presidente CIRAMI, quindi, pone in votazione il testo del parere, alternativo allo schema presentato dal relatore, sottoscritto dagli onorevoli Susini e Mantini e dalla senatrice De Petris, limitatamente alla parte concernente l'atto del Governo in esame. Tale proposta non risulta accolta.

        La Commissione infine, con separate votazioni, approva la modifica illustrata dall'onorevole Sasso e il parere nel suo complesso, nel testo risultante dalle proposte del relatore che assume, pertanto, il seguente tenore:
        «La Commissione per la riforma amministrativa, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni e osservazioni:

            1) valutare le modifiche più appropriate da apportare al provvedimento al fine di coordinare le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), che prevede che il Consiglio tecnico-scientifico designi due componenti del comitato di valutazione, e l'art. 10, che in relazione alla composizione del suddetto comitato non reca riferimenti ai membri designati dal Consiglio tecnico-scientifico;

            2) la relazione tecnico-finanziaria asserisce che il provvedimento di riordino produce risparmi derivanti dalla soppressione del Comitato per le strategie industriali, risparmi che sono parzialmente compensati da un aumento dei componenti del Consiglio scientifico, tali risparmi possono essere vanificati dalla disposizione dell'art. 13, che attribuisce al consiglio di amministrazione la determinazione dei compensi, oltre che del direttore generale e dei responsabili dei settori tecnici, dei predetti componenti del Consiglio scientifico;
            3) all'art. 3 comma 1, lettera
d), si richiami la necessità di un raccordo sistematico fra ASI e INAF al fine di promuovere e realizzare la ricerca astrofisica spaziale a livello nazionale;
            4) all'art. 7, comma 2, si dovrebbe prevedere la nomina di ulteriori componenti del Consiglio di amministrazione indicati rispettivamente dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro degli affari esteri e dal Presidente della conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome;
            5) All'art. 10 pare necessario stabilire che la nomina del comitato di valutazione sia attribuita al Ministero vigilante, anziché al consiglio di amministrazione dell'
ASI, al fine di garantire la necessaria imparzialità della valutazione stessa;
            6) all'art. 16 si ritiene opportuno prevedere che l'
ASI abbia l'obbligo di avvalersi del CIRA, rappresentando tale Centro un elemento costitutivo essenziale del sistema complessivo aerospaziale del Paese;
            7) all'art. 16 si propone l'inserimento del progetto S. Marco tra le attività dell'
ASI risolvendo coerentemente l'annoso problema della base italiana S. Marco in Kenya, per la quale sono stati investiti nel passato numerosi miliardi, puntando su una linea di valorizzazione e rilancio della base. L'ASI dovrà assicurare, attraverso la stipula di un'apposita convenzione, l'impiego ottimale e la continuità operativa delle risorse di personale attualmente impiegate dall'Università La Sapienza di Roma per la gestione della base. Della medesima convenzione l'ASI dovrà garantire inoltre alla università La Sapienza la continuazione e lo sviluppo, presso la base, delle attività istituzionali di ricerca e di formazione attualmente in essere;
            8) all'art. 19, comma 1, appare opportuno sopprimere il riferimento all'articolo 14 della legge n. 196 del 1997, in quanto esso risulta abrogato dall'art. 9, comma 4, lettera
a), numero 13), del decreto legislativo n. 297 del 1999;
            9) all'art. 19, comma 2, appare opportuno chiarire che le deliberazioni circa le assunzioni per chiamata diretta, ivi previste, sono assunte dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio tecnico-scientifico di cui all'articolo 8;
            10) all'art. 19, inoltre, pare necessario disporre che il personale dell'
ASI debba maggiormente, rispetto agli altri lavoratori del comparto, diversificarsi per la competenza manageriale, orientata di più verso una capacità gestionale ed organizzativa e molto meno verso una capacità di ricerca, quest'ultima asse portante per il CNR e per l'INAF;
            11) all'art. 20 si prevede che il Piano operativo annuale debba essere approvato dal
MIUR: tale onere pare un appesantimento che si può evitare in presenza di documenti quali il piano triennale ed il bilancio annuale;
            12) in relazione alle modalità di determinazione degli organici del personale dell'Agenzia e delle assunzioni nelle diverse tipologie di personale, appaiono da valutare le modalità di coordinamento tra le disposizioni dell'art. 14, comma 4, e dell'articolo 22;
            13) con riferimento all'articolo 22, non vengono forniti gli elementi atti a dimostrare la prevista invarianza della spesa per il personale; andrebbe inoltre abrogato il decreto 30 gennaio 1999, n. 27, prevedendo altresì che il presidente dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico scientifico, il consiglio dei revisori dei conti sono nominati, ai sensi dell'emanando decreto, entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore; dalla medesima data decadono gli organi, i comitati e le commissioni in carica e, fino alla loro ricostituzione, è nominato un commissario dell'ente per garantire lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione. Tenuto conto, inoltre, dell'opportunità che il comitato tecnico scientifico non dovrebbe assumere la natura di organo, anche in riferimento all'articolo 4 si consiglia di introdurre, in sede regolamentare, le necessarie specificità rispetto alle norme di valenza generale per gli enti pubblici di ricerca, considerata la natura di agenzia dell'ASI e, quindi, della prevalente funzione di gestione di complesse commesse industriali;
            14) in considerazione della peculiarità delle funzioni esercitate dall'Agenzia e della coesistenza, allo stato attuale, di personale con contratti di lavoro diversificati si prospetta l'opportunità di introdurre un contratto di ente integrativo delle disposizioni di comparto».

Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 182)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

        Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

        Dopo che il relatore CASTAGNETTI ha fornito alcuni chiarimenti di natura prevalentemente formale, il presidente CIRAMI pone in votazione il testo del parere, alternativo allo schema presentato dal relatore, sottoscritto dagli onorevoli Susini e Mantini e dalla senatrice De Petris, limitatamente alla parte concernente l'atto del Governo riguardante la riforma dell'INAF. Tale proposta non risulta accolta.

        Viene infine posto in votazione, e approvato, il seguente parere favorevole, con le osservazioni e raccomandazioni di seguito indicate:
        «La Commissione,

        esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), premesso
            che il riordino dei maggiori enti di ricerca va inquadrato nell'ambito dell'obiettivo strategico, posto dai Consigli europei di Lisbona del 2000 e di Barcellona del 2002, di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale;

            che il VI programma quadro di ricerca e sviluppo per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca, definito dall'Unione europea per il periodo 2002-2006, ha individuato aree tematiche di ricerca a carattere multidisciplinare sulle quali concentrare i finanziamenti e ha previsto come strumenti per la realizzazione delle ricerche le reti di centri di eccellenza e i progetti integrati;
            che il Governo italiano, nelle
Linee guida per la politica scientifica e tecnologica, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, al fine di rendere il nostro Paese attore nella competizione internazionale, si è proposto di potenziare la politica diretta a sostenere in modo organico e attraverso strumenti coordinati tutta la catena di produzione e valorizzazione delle conoscenze, che va dalla ricerca scientifica allo sviluppo tecnologico all'innovazione, ed ha individuato a tal fine i quattro assi strategici di intervento: dell'avanzamento delle frontiere della conoscenza; del sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale; del potenziamento delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggior valore aggiunto; della promozione della capacità di innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese e della creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale;
            che le stesse
Linee guida hanno evidenziato l'esigenza di un nuovo riordino degli enti di ricerca, rilevando gli esiti non soddisfacenti del riordino avvenuto in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 59 del 1997;
            valuta positivamente la proposta di riordino dell'INAF, che persegue complessivamente le finalità sopra evidenziate, con l'obiettivo di adeguarne la missione e la struttura organizzativa onde favorire la sua interazione con il sistema universitario, sociale e produttivo nonché l'inserimento nelle reti di ricerca europee ed internazionali, essenziali alla crescita della competitività a livello nazionale e europeo;
            il ruolo centrale attribuito ai ricercatori dell'ente nella progettazione e realizzazione delle attività di ricerca degli istituti, quale elemento fondamentale nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca dell'ente, ruolo che va ulteriormente sottolineato; nonché la presenza nei consigli scientifici di scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione;
            il fatto che la comunità scientifica sia stata invitata a rappresentare le proprie considerazioni sulla proposta di riordino nelle sedi opportune, che si sia svolto un confronto al riguardo, e che tale confronto abbia consentito di far emergere criticità e problematiche, evidenziate anche dal dibattito parlamentare.

        Esprime pertanto parere favorevole con le seguenti osservazioni:
            1. per quanto riguarda la struttura organizzativa è inopportuno prevedere, in considerazione della natura monodisciplinare dell'INAF, l'istituzione di due dipartimenti, cui fare afferire rispettivamente gli osservatori e gli istituti. Si ritiene preferibile, pertanto, l'istituzione di un'unica struttura dipartimentale per l'organizzazione delle attività di ricerca degli osservatori e gli istituti rimettendo al regolamento di organizzazione e funzionamento la eventuale previsione di un altro dipartimento in relazione alle attività dell'INAF riguardanti grandi progetti strumentali e imprese a carattere nazionale; per le medesime considerazioni sembra coerente prevedere l'istituzione di un unico consiglio scientifico dipartimentale, anche nel caso della istituzione di due dipartimenti;

            2. all'articolo 7, sembra opportuno specificare che i componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica nel settore di attività dell'INAF;
            3. va assicurato il coordinamento delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera
d), con quelle previste dall'articolo 10, comma 2, per quanto concerne la nomina dei componenti del comitato di valutazione; deve essere, altresì, indicata la durata del mandato degli stessi componenti;
            4. all'articolo 11, sembra opportuno prevedere, che il direttore amministrativo venga nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente;
            5. per quanto riguarda le condizioni per assicurare una ordinata e rapida realizzazione del riordino occorre prevedere, con apposita norma transitoria da inserire nell'articolo 23, che l'attività degli istituti del CNR da accorpare sia disciplinata dai regolamenti vigenti fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti adottati dall'INAF ai sensi dell'articolo 19 dello schema di decreto legislativo. Inoltre, tenuto conto che gli istituti del CNR da accorpare non sono proprietari del patrimonio mobiliare e immobiliare utilizzato, non è possibile prevedere che tali beni confluiscano nel patrimonio dell'INAF: conseguentemente la soluzione da adottare potrebbe essere quella di prevedere convenzioni fra l'INAF e il CNR per l'uso di tali beni;
            6. per consentire il funzionamento degli istituti del CNR da accorpare è, infine, indispensabile introdurre una norma transitoria per stabilire che, oltre al personale di ricerca, venga trasferito all'INAF anche il personale amministrativo del CNR che si occupa della gestione amministrativo-contabile degli stessi istituti, e venga consentito allo stesso INAF l'uso dei locali in cui il suddetto personale opera».

        Segnala, quindi, che occorre modificare la tabella 2 allegata allo schema di decreto, tenendo conto della reale consistenza numerica del personale di ricerca proveniente dagli istituti del CNR da accorpare. È altresì necessario correggere i seguenti errori materiali: all'articolo 8, comma 1, va soppressa la parola «generale»; all'articolo 18, comma 1, il riferimento all'articolo «48» è errato e va sostituito con «articolo 13».
        Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in titolo, infine, decadono la presidenza e l'organo direttivo dell'Istituto: l'affidamento della gestione dell'ente a un commissario straordinario dovrà garantirne il funzionamento nel periodo che intercorre fino alla nomina dei nuovi organi.»

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

        Il senatore BASSANINI ribadisce che la procedura seguita per la votazione dei pareri concernenti gli atti del Governo nn. 178, 179 e 182 risulta gravemente viziata perché la seduta pomeridiana del 2 aprile fu illegittimamente sospesa dal presidente Chincarini. Nella odierna seduta, peraltro, è stata richiesta la votazione delle diverse proposte di parere per parti separate ed essa non è stata consentita dal Presidente, in tal modo violando un preciso diritto dei richiedenti.
        Il presidente CIRAMI fornisce chiarimenti di natura procedurale, rilevando innanzitutto che la seduta del 2 aprile fu sospesa in ragione di concomitanti lavori parlamentari. Per quanto riguarda la seduta odierna, poi, egli ricorda che il documento sottoscritto da alcuni rappresentanti dei Gruppi politici di opposizione recava un parere alternativo, comprensivo delle valutazioni politiche concernenti i tre atti del Governo relativi alla riforma degli enti di ricerca: egli, pertanto, ha ritenuto doveroso consentire la votazione delle relative parti nel corso delle tre distinte procedure di esame.

Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione del Senato e della V e della VI Commissione della Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

        Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1º aprile 2003.

        Il relatore, presidente CIRAMI, dà conto del seguente schema di parere:
        «La
Commissione per la riforma amministrativa, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, tenuto conto delle osservazioni espresse dalla 1ª , dalla 5ª e dalla 6ª Commissione del Senato nonché dalla V e dalla VI Commissione della Camera dei deputati, esprime

        parere favorevole
        condizionato alla introduzione delle seguenti modifiche.
        1. Tenuto conto del diverso rapporto – rispetto alle Agenzie delle entrate e delle dogane – con le materie oggetto di specifica e diretta relazione con l'obbligazione tributaria, appare inderogabile la necessità di trasformare le Agenzie del demanio e del territorio e la Cassa depositi e prestiti in enti pubblici economici, entro il corrente anno, vista la progressiva caratterizzazione delle medesime in termini di entità produttrici e fornitrici di servizi complessi per una pluralità di soggetti pubblici e privati. Va inoltre considerato che tale qualificazione appare maggiormente rispondente all'obiettivo di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e di definire un assetto gestionale maggiormente funzionale, con positivi riflessi anche sul bilancio dello Stato.

        A tal fine sembrerebbe indispensabile aggiungere le seguenti disposizioni – che modificano gli articoli 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nonché la disciplina concernente la Cassa depositi e prestiti – per le quali si stabilisca che l'ente pubblico economico di cui si tratta «è dotato di autonomia gestionale e svolge le sue funzioni in forma imprenditoriale secondo le norme che seguono. Il comitato di gestione, inoltre, è composto dal direttore dell'ente, che lo presiede, e da componenti in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei: esso è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore dura in carica tre anni. Con decreti ministeriali sono individuati i beni mobili e immobili che costituiscono il patrimonio dell'ente, il quale provvede alla copertura dei costi inerenti alla sua attività mediante i ricavi ottenuti dalla fornitura dei servizi a soggetti pubblici e privati. All'Agenzia del demanio è attribuita la gestione dei beni confiscati alla quale può essere dedicata apposita struttura interna. Il personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Agli enti in questione non si applicano gli articoli 59, 60, 67 comma 3, 70 e 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 74 del predetto decreto legislativo, il personale dell'ente può essere trasferito, a domanda, alle altre agenzie fiscali. Il Ministro dell'economia e delle finanze formula gli indirizzi per l'attività dell'ente, approva lo statuto e il bilancio consuntivo annuale, verificando altresì i risultati della gestione.»

        2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole «Ministro della pubblica istruzione» sono aggiunte le parole «e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime». Tale integrazione si rende indispensabile per garantire che nello specifico comitato di settore delle Agenzie fiscali, operante per ciascun comparto di contrattazione collettiva, siano rappresentati i soggetti esponenziali di enti dotati di autonomia gestionale e organizzativa.
        3. All'articolo 59, comma 3, il primo periodo della lettera
b) è sostituito dal seguente: «Le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei dati gestionali interni dell'Agenzia, riguardanti l'organizzazione, i processi e le risorse». Ciò al fine di ridurre l'asimmetria informativa tra le Agenzie e il Ministero eliminando in radice qualunque dubbio interpretativo tale da recare pregiudizio all'autonomia e alla responsabilità delle medesime Agenzie.
        4. L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, deve prevedere due distinte fattispecie, la prima delle quali – corrispondente sostanzialmente al testo vigente – si applica esclusivamente agli enti pubblici economici ma limitatamente agli statuti e ai regolamenti, escludendo pertanto il controllo sugli atti. La seconda fattispecie, inoltre, innova la formulazione del medesimo comma previsto dallo schema di decreto in esame il quale, dunque, si applica alle altre Agenzie ma escludendo, anche in questo caso, il controllo preventivo sugli atti e riducendo il periodo, entro il quale si intendono approvate le relative deliberazioni, da 60 a 30 giorni.
        5. All'articolo 67, comma 3, dello schema di decreto in esame aggiungere, in fine, le seguenti parole: «
designati dal direttore dell'Agenzia stessa»: infatti, dal momento che i comitati di gestione sostituiscono gli attuali comitati direttivi e sono pertanto composti esclusivamente da dirigenti delle Agenzie, risponde a esigenze di funzionalità e di coesione interna dell'organo collegiale la previa individuazione – da parte dei direttori di ciascuna Agenzia – di una rosa di nominativi all'interno della quale il Ministro scelga i componenti del comitato.
        6. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, occorre prevedere la partecipazione dei direttori delle Agenzie fiscali, atteso che la struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale ivi disposta deve necessariamente comprendere i soggetti maggiormente coinvolti nel processo di cambiamento, determinato dalla progressiva attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999.
        7. La durata prevista per la convenzione dovrebbe essere limitata al triennio, con aggiornamenti annuali previa verifica degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti.
        8. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario, istituito dall'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, è da sopprimere: le relative funzioni consultive, nei limiti strettamente necessari all'attività del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame.
        La Commissione, inoltre, osserva l'opportunità di:
            modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera
a), dello schema di decreto legislativo che prevedano espressamente la mobilità del personale tra dipartimenti, tenuto conto del nuovo quadro di competenze, delle effettive esigenze degli uffici e delle professionalità dei dipendenti;

            una ricognizione degli organismi di analisi, consulenza e studio attualmente esistenti prevedendo che, in sede di riordino degli stessi, si adotti una disciplina omogenea, fondata sull'efficienza e la parità di trattamento, nonché preventivi chiarimenti in ordine alla natura della trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
            invarianza della spesa in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera
a), in modo che gli incarichi dirigenziali, indisponibili a fini di compensazione degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di consulenza, comportino un effettivo risparmio rispetto alle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente;
            ridefinizione dell'assetto organizzativo del Ministero valorizzando le funzioni di raccordo e di coordinamento da parte delle strutture periferiche coinvolte dal progressivo potenziamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali;
            razionalizzazione dell'attività ispettiva, attribuendo a ciascun servizio del Ministero compiti ispettivi nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono;
            maggiore efficienza della giustizia tributaria attraverso la più idonea allocazione e utilizzazione di risorse umane e strumentali, istituendo un'apposita struttura unitaria di gestione o un ufficio dedicato;
            norme di carattere transitorio per raccordare la durata degli incarichi, le procedure per il loro conferimento e le incompatibilità, previste per gli organismi operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, alle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e nella legge n. 145 del 2002».

        Il presidente CIRAMI, infine, auspica che le eventuali modifiche al predetto schema di parere siano espresse nel corso del dibattito che avrà luogo nella prossima seduta.

        La seduta termina alle ore 15,35.