COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa
MERCOLEDÌ 9 Aprile 2003
20ª Seduta
Presidenza del Presidente
CIRAMI
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.
Il relatore CASTAGNETTI modifica lo schema di parere proposto nella seduta del precedente, accogliendo alcune proposte formulate dall'onorevole Migliori e dal senatore Guasti.
L'onorevole ZORZATO insiste perché venga accolta la propria modifica concernente l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
L'onorevole SUSINI, avanzate riserve e perplessità sulla procedura seguita, condivide sostanzialmente le proposte di modifiche riguardanti l'Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze e l'INOA e lamenta che il relatore non abbia tenuto in alcun conto le proposte alternative al riguardo presentate dalla propria parte politica che, in gran parte, recepiscono le osservazioni espresse dalla 7ª Commissione del Senato.
Il relatore CASTAGNETTI riconosce la fondatezza di alcuni rilievi dell'onorevole Susini, quanto meno sotto un profilo meramente formale: dichiara, tuttavia, di rimettersi all'indirizzo che al riguardo sarà espresso dalla Commissione.
Il senatore BASSANINI innanzitutto ricorda come nella precedente seduta, pur in presenza della maggioranza dei componenti, la Commissione, nonostante la maggioranza dei presenti intendesse procedere alla votazione del parere (come peraltro unanimemente stabilito dall'Ufficio di Presidenza), a ciò sia stata impedita per decisione del Presidente vicario, in tal modo ledendo un preciso obbligo procedimentale. Nel merito, poi, rammenta come gli onorevoli Mantini e Susini e la senatrice De Petris abbiano presentato una proposta di parere alternativo a quello del relatore e, pertanto, ritiene doveroso che essa abbia la precedenza nell'ordine di votazione. Chiede altresì che il relatore dichiari quali parti del parere alternativo intenda recepire, in ogni caso qualificandosi l'insieme delle proposte presentate come emendamenti allo schema del relatore.
Il presidente CIRAMI precisa che il relatore ha espresso la propria valutazione esclusivamente sulle modifiche da lui giudicate accoglibili, ritenendo respinte, per la parte di sua competenza, le altre proposte.
L'onorevole SASSO sottolinea con forza il fatto che la Commissione non sia stata posta nelle condizioni di esaminare in modo approfondito lo schema di parere del relatore, presentato soltanto nel corso della seduta precedente: a prescindere, infatti, dal giudizio politico sull'intero disegno di riforma degli enti di ricerca operato dal Governo, che resta indiscutibilmente negativo, sono incomprensibili i motivi per i quali il relatore non si sia affatto espresso sulle proposte dei Gruppi di minoranza, limitandosi ad avallare la riduzione del cinquanta per cento della rappresentanza di ricercatori nel consiglio scientifico di dipartimento. Anche per quanto riguarda il merito di altre questioni, ad esempio le macroaree, non è stato possibile un confronto serio che avrebbe potuto ovviare, almeno parzialmente, ai notevoli limiti del provvedimento in esame.
L'onorevole MANTINI giudica gravemente lesiva, perché sostanzialmente viziata, la procedura delle ultime due sedute, nel corso delle quali sono state adottate dal Presidente decisioni di opposto tenore in ordine alla medesima fattispecie procedimentale, riguardante la necessità di discutere le proposte di modifica presentate ovvero di passare al voto. Nel merito, inoltre, stigmatizza il fatto che il relatore non abbia preso in considerazione osservazioni e rilievi provenienti dalle Commissioni permanenti – votate sia dai Gruppi di maggioranza che da quelli di minoranza – quanto meno per un doveroso atteggiamento di prudenza di fronte all'esigenza di tutelare la libertà della ricerca scientifica, costituzionalmente garantita. L'intero procedimento, pertanto, risulta gravemente inficiato da profili di sostanziale illegittimità e dalla persistente sottovalutazione delle esigenze dianzi prospettate.
Sull'ordine dei lavori si apre quindi un breve dibattito nel corso del quale prendono la parola gli onorevoli ZORZATO, GIUDICE, GUERZONI e SUSINI: al termine il presidente CIRAMI fornisce chiarimenti di natura procedurale e passa quindi alla votazione delle proposte presentate, iniziando dal testo sottoscritto dagli onorevoli Susini e Mantini e dalla senatrice De Petris, per la parte concernente l'atto del Governo in titolo. Tale proposta non risulta accolta.
Viene poi accolta la modifica presentata dall'onorevole Zorzato e la Commissione, infine, approva il seguente parere favorevole con le osservazioni di seguito elencate:
«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), premesso
che è confermata la necessità che al sistema della ricerca nazionale siano assegnate risorse più consistenti e più certe rispetto al passato e che sia incrementato il numero e ridotta l'età media dei ricercatori italiani;
che
il riordino dei maggiori enti di ricerca va inquadrato nell'ambito
dell'obiettivo strategico, posto dai Consigli europei di Lisbona del 2000 e di
Barcellona del 2002, di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più
competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale;
che il
VI programma quadro di ricerca e sviluppo per la realizzazione dello spazio
europeo della ricerca, definito dall'Unione europea per il periodo 2002-2006, ha
individuato aree tematiche di ricerca a carattere multidisciplinare sulle quali
concentrare i finanziamenti, e ha previsto come strumenti per la realizzazione
delle ricerche le reti di centri di eccellenza e i progetti integrati;
che il
Governo italiano, nelle «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica»,
approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, al fine di rendere il nostro Paese attore
nella competizione internazionale, si è proposto di potenziare la politica
diretta a sostenere in modo organico e attraverso strumenti coordinati tutta la
catena di produzione e valorizzazione delle conoscenze, che va dalla ricerca
scientifica allo sviluppo tecnologico all'innovazione; ed ha individuato a tal
fine i quattro assi strategici di intervento: dell'avanzamento delle frontiere
della conoscenza; del sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di
tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale; del potenziamento
delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico
finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e
tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggior valore aggiunto; della
promozione della capacità di innovazione nei processi e nei prodotti delle
piccole e medie imprese e della creazione di aggregazioni sistemiche a livello
territoriale;
che le
stesse Linee guida hanno evidenziato l'esigenza di un nuovo riordino degli enti
di ricerca, rilevando gli esiti non soddisfacenti del riordino avvenuto in
attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 59 del 1997;
che
l'esigenza di un nuovo riordino del CNR è inoltre collegata alle criticità
evidenziate dalla Corte dei conti, la quale, nell'occasione del controllo della
gestione del CNR relativo all'esercizio 2000, ha preso in esame anche le modalità
del riordino realizzato nel corso degli anni 2000-2002, rilevando fra l0ªltro,
l'assenza di disegno strategico nelle aggregazioni delle strutture;
valuta
positivamente la proposta di riordino del CNR, che persegue complessivamente le
finalità sopra evidenziate, con l'obiettivo di adeguarne la missione e la
struttura organizzativa onde favorire la sua interazione con il sistema
universitario, sociale e produttivo nonché l'inserimento nelle reti di ricerca
europee ed internazionali, essenziali alla crescita della competitività a
livello nazionale e europeo;
la
previsione dei dipartimenti come principio organizzativo finalizzato a favorire
l'interazione tra le strutture di ricerca, rappresentate dagli istituti, e la
convergenza delle loro attività sulle grandi aree tematiche multidisciplinari
individuate dalle «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica»;
il ruolo
centrale attribuito ai ricercatori dell'ente nella progettazione e realizzazione
delle attività di ricerca degli istituti, quale elemento fondamentale nella
progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca dell'ente, ruolo che va
ulteriormente sottolineato; nonché la presenza nei consigli scientifici di
scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione;
il fatto
che la proposta sia coerente con il carattere non strumentale e con l'autonomia
del CNR previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, adeguati peraltro al nuovo
contesto della politica nazionale ed europea della ricerca scientifica e
tecnologica;
il fatto
che la comunità scientifica sia stata invitata a rappresentare le proprie
considerazioni sulla proposta di riordino nelle sedi opportune, che si sia
svolto un confronto al riguardo, e che tale confronto abbia consentito di far
emergere criticità e problematiche, evidenziate anche dal dibattito
parlamentare;
ed
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. per
quanto riguarda le macro aree di ricerca, vanno valutate: l'opportunità di
limitarne a 12 il numero massimo e di istituire 2 macro aree nel settore
umanistico, precisamente quella delle «Scienze giuridiche socioeconomiche» e
quella delle «Scienze umanistiche e dei beni culturali»;
2.
per quanto riguarda la missione dell'ente, vanno inserite, fra le attività
elencate all'articolo 3, comma 1, anche l'attività di certificazione, prova ed
accreditamento per le pubbliche amministrazioni e l'attività di sostegno a idee
progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;
3. per
quanto riguarda la struttura organizzativa, al fine di lasciare all'autonomia
dell'ente le decisioni in ordine agli assetti più opportuni, vanno enunciati i
principi cui essa deve ispirarsi, rimettendone la compiuta definizione ai
regolamenti da adottarsi dall'ente, confermando la procedura prevista dalla
legge n. 168 del 1989 per il controllo degli stessi da parte del MIUR; in
particolare, va eliminata l'approvazione del piano operativo annuale da parte
del MIUR che si esprime comunque sul piano triennale e sul bilancio annuale; va
affermata, quale fondamentale principio di organizzazione, la separazione fra
compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di
gestione e compiti e responsabilità di valutazione; va precisato il ruolo di
direzione programmatica, di coordinamento e di controllo dei dipartimenti,
esplicitando la possibilità che gli istituti partecipino anche a progetti
coordinati da dipartimenti diversi da quelli di afferenza; va previsto che
l'incarico di direzione di istituti e dipartimenti sia a tempo pieno;
4. per
quanto riguarda l'interazione con il mondo produttivo è opportuno inserire fra
i componenti del consiglio di amministrazione rappresentanti del mondo della
ricerca industriale designati da Confindustria oltre che da Unioncamere;
5. per
quanto riguarda la composizione degli organi collegiali, essa va modificata
prevedendo che il consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal
direttore di dipartimento, sia composto da 9 membri scelti tra esponenti della
comunità scientifica secondo modalità definite dal regolamento di
organizzazione e funzionamento; e che il consiglio scientifico generale,
presieduto dal presidente dell'ente, sia composto da 20 membri, di cui 6
designati dal presidente, 1 dalla Conferenza dei rettori delle università
italiane, 1 dal Consiglio universitario nazionale, 1 da Unioncamere e 1 da
Confindustria nonché 5 nominati dal consiglio di amministrazione, sulla base di
terne proposte dai direttori di istituto, e 5 eletti dai ricercatori dell'ente,
secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
6. va
assicurato il coordinamento delle norme: in particolare, le disposizioni
dell'articolo 7, comma 1, lettera g),
devono essere coordinate con quelle recate dall'articolo 12, comma 4, per quanto
concerne la nomina dei direttori di dipartimento; le disposizioni dell'articolo
10, comma 2, devono essere coordinate con quelle previste dall'articolo 8, comma
1, lettera d),
per quanto concerne la nomina dei componenti del comitato di valutazione che
possono essere scelti anche tra esperti stranieri; deve essere indicata, altresì,
la durata del mandato degli stessi componenti;
7. si
propone per l'Istituto papirologico Girolamo Vitelli di valutare la possibilità
si un accorpamento all'Università, conservando comunque stessa denominazione e
sede;
8. in
relazione alla prospettata ricollocazione dell'INFM, di cui all'articolo 24,
comma 1, lettera d),
appare necessario prevedere uno specifico percorso attuativo, che conduca al suo
accorpamento al CNR entro il 2004, provvedendo, durante la fase transitoria, a
una preliminare ed approfondita valutazione delle modalità con cui giungere
all'accorpamento, in modo da assicurare la piena valorizzazione del modello
organizzativo e operativo di tale istituto, con particolare riferimento alle
forme innovative di collaborazione con il mondo delle università e delle
imprese, alle specificità dei rapporti di lavoro e alle speciali forme di
autonomia gestionale delle sue strutture interne. La concreta definizione delle
norme applicabili nella fase transitoria potrebbe essere affidata ad un apposito
regolamento. Va, infine, prevista l'immediata adozione delle misure necessarie
per la gestione del CNR nella fase transitoria, tra la data di entrata in vigore
del decreto legislativo di riordino e l'insediamento degli organi di vertice,
prevedendo l'immediata decadenza degli organi di Governo costituiti secondo la
previgente normativa e la nomina di un commissario straordinario con poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione;
9.
in relazione all'articolo 25, si valutino le conseguenze dell'abrogazione del
decreto legislativo n. 19 del 1999, anche in relazione ai possibili effetti
sulla disciplina relativa agli enti di ricerca cui specifiche disposizioni di
tale decreto legislativo risultano attualmente applicabili: in particolare si
valuti l'opportunità di estendere a tutti gli enti del comparto ricerca le
disposizioni relative all'amministrazione e al personale del presente decreto
legislativo.».
Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (n. 179)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni)
Si riprende, l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 aprile.
Il relatore CHINCARINI dà ragione di un errore materiale in riferimento al punto 6 del proprio schema di parere. Precisa inoltre che l'Agenzia spaziale italiana, attraverso la stipula di un'apposita convenzione, dovrà assicurare l'impiego ottimale e la continuità operativa delle risorse di personale attualmente impiegate dall'università La Sapienza per la gestione della base italiana San Marco in Kenya. Conferma infine l'utilità delle integrazioni proposte nella seduta precedente.
L'onorevole SASSO giudica inopportuno indicare il presidente dell'ASI quale commissario dell'ente per la gestione della fase transitoria, proponendo la soppressione del relativo inciso, contenuto nella proposta del relatore.
Il presidente CIRAMI, quindi, pone in votazione il testo del parere, alternativo allo schema presentato dal relatore, sottoscritto dagli onorevoli Susini e Mantini e dalla senatrice De Petris, limitatamente alla parte concernente l'atto del Governo in esame. Tale proposta non risulta accolta.
La
Commissione infine, con separate votazioni, approva la modifica illustrata
dall'onorevole Sasso e il parere nel suo complesso, nel testo risultante dalle
proposte del relatore che assume, pertanto, il seguente tenore:
«La Commissione per la riforma
amministrativa, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime
parere favorevole con le seguenti raccomandazioni e osservazioni:
1) valutare le modifiche più appropriate da apportare al provvedimento al fine di coordinare le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), che prevede che il Consiglio tecnico-scientifico designi due componenti del comitato di valutazione, e l'art. 10, che in relazione alla composizione del suddetto comitato non reca riferimenti ai membri designati dal Consiglio tecnico-scientifico;
2)
la relazione tecnico-finanziaria asserisce che il provvedimento di riordino
produce risparmi derivanti dalla soppressione del Comitato per le strategie
industriali, risparmi che sono parzialmente compensati da un aumento dei
componenti del Consiglio scientifico, tali risparmi possono essere vanificati
dalla disposizione dell'art. 13, che attribuisce al consiglio di amministrazione
la determinazione dei compensi, oltre che del direttore generale e dei
responsabili dei settori tecnici, dei predetti componenti del Consiglio
scientifico;
3)
all'art. 3 comma 1, lettera d),
si richiami la necessità di un raccordo sistematico fra ASI
e INAF
al fine di promuovere e realizzare la ricerca astrofisica spaziale a livello
nazionale;
4)
all'art. 7, comma 2, si dovrebbe prevedere la nomina di ulteriori componenti del
Consiglio di amministrazione indicati rispettivamente dal Ministro delle
comunicazioni, dal Ministro degli affari esteri e dal Presidente della
conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome;
5)
All'art. 10 pare necessario stabilire che la nomina del comitato di valutazione
sia attribuita al Ministero vigilante, anziché al consiglio di amministrazione
dell'ASI,
al fine di garantire la necessaria imparzialità della valutazione stessa;
6)
all'art. 16 si ritiene opportuno prevedere che l'ASI
abbia l'obbligo di avvalersi del CIRA,
rappresentando tale Centro
un elemento costitutivo essenziale del sistema complessivo aerospaziale del
Paese;
7)
all'art. 16 si propone l'inserimento del progetto S. Marco tra le attività
dell'ASI
risolvendo coerentemente l'annoso problema della base italiana S. Marco in
Kenya, per la quale sono stati investiti nel passato numerosi miliardi, puntando
su una linea di valorizzazione e rilancio della base. L'ASI
dovrà assicurare, attraverso la stipula di un'apposita convenzione, l'impiego
ottimale e la continuità operativa delle risorse di personale attualmente
impiegate dall'Università La
Sapienza
di Roma per la gestione della base. Della medesima convenzione l'ASI dovrà
garantire inoltre alla università La
Sapienza la continuazione e lo
sviluppo, presso la base, delle attività istituzionali di ricerca e di
formazione attualmente in essere;
8)
all'art. 19, comma 1, appare opportuno sopprimere il riferimento all'articolo 14
della legge n. 196 del 1997, in quanto esso risulta abrogato dall'art. 9, comma
4, lettera a),
numero 13), del decreto legislativo n. 297 del 1999;
9)
all'art. 19, comma 2, appare opportuno chiarire che le deliberazioni circa le
assunzioni per chiamata diretta, ivi previste, sono assunte dal consiglio di
amministrazione, sentito il consiglio tecnico-scientifico di cui all'articolo 8;
10)
all'art. 19, inoltre, pare necessario disporre che il personale dell'ASI
debba maggiormente, rispetto
agli altri lavoratori del comparto, diversificarsi per la competenza
manageriale, orientata di più verso una capacità gestionale ed organizzativa e
molto meno verso una capacità di ricerca, quest'ultima asse portante per il CNR
e per l'INAF;
11)
all'art. 20 si prevede che il Piano operativo annuale debba essere approvato dal
MIUR:
tale onere pare un appesantimento che si può evitare in presenza di documenti
quali il piano triennale ed il bilancio annuale;
12) in
relazione alle modalità di determinazione degli organici del personale
dell'Agenzia e delle assunzioni nelle diverse tipologie di personale, appaiono
da valutare le modalità di coordinamento tra le disposizioni dell'art. 14,
comma 4, e dell'articolo 22;
13) con
riferimento all'articolo 22, non vengono forniti gli elementi atti a dimostrare
la prevista invarianza della spesa per il personale; andrebbe inoltre abrogato
il decreto 30 gennaio 1999, n. 27, prevedendo altresì che il presidente
dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico scientifico,
il consiglio dei revisori dei conti sono nominati, ai sensi dell'emanando
decreto, entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore; dalla medesima
data decadono gli organi, i comitati e le commissioni in carica e, fino alla
loro ricostituzione, è nominato un commissario dell'ente per garantire lo
svolgimento dell'ordinaria amministrazione. Tenuto conto, inoltre,
dell'opportunità che il comitato tecnico scientifico non dovrebbe assumere la
natura di organo, anche in riferimento all'articolo 4 si consiglia di
introdurre, in sede regolamentare, le necessarie specificità rispetto alle
norme di valenza generale per gli enti pubblici di ricerca, considerata la
natura di agenzia dell'ASI e, quindi, della prevalente funzione di gestione di
complesse commesse industriali;
14) in
considerazione della peculiarità delle funzioni esercitate dall'Agenzia e della
coesistenza, allo stato attuale, di personale con contratti di lavoro
diversificati si prospetta l'opportunità di introdurre un contratto di ente
integrativo delle disposizioni di comparto».
Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 182)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)
Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.
Dopo che il relatore CASTAGNETTI ha fornito alcuni chiarimenti di natura prevalentemente formale, il presidente CIRAMI pone in votazione il testo del parere, alternativo allo schema presentato dal relatore, sottoscritto dagli onorevoli Susini e Mantini e dalla senatrice De Petris, limitatamente alla parte concernente l'atto del Governo riguardante la riforma dell'INAF. Tale proposta non risulta accolta.
Viene
infine posto in votazione, e approvato, il seguente parere favorevole, con le
osservazioni e raccomandazioni di seguito indicate:
«La Commissione,
esaminato
lo schema di decreto legislativo recante il riordino dell'Istituto
nazionale di astrofisica
(INAF), premesso
che il
riordino dei maggiori enti di ricerca va inquadrato nell'ambito dell'obiettivo
strategico, posto dai Consigli europei di Lisbona del 2000 e di Barcellona del
2002, di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e
dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale;
che
il VI programma quadro
di ricerca e sviluppo per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca,
definito dall'Unione europea per il periodo 2002-2006, ha individuato aree
tematiche di ricerca a carattere multidisciplinare sulle quali concentrare i
finanziamenti e ha previsto come strumenti per la realizzazione delle ricerche
le reti di centri di eccellenza e i progetti integrati;
che il
Governo italiano, nelle Linee
guida per la politica scientifica e tecnologica,
approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, al fine di rendere il nostro Paese attore
nella competizione internazionale, si è proposto di potenziare la politica
diretta a sostenere in modo organico e attraverso strumenti coordinati tutta la
catena di produzione e valorizzazione delle conoscenze, che va dalla ricerca
scientifica allo sviluppo tecnologico all'innovazione, ed ha individuato a tal
fine i quattro assi strategici di intervento: dell'avanzamento delle frontiere
della conoscenza; del sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di
tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale; del potenziamento
delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico
finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e
tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggior valore aggiunto; della
promozione della capacità di innovazione nei processi e nei prodotti delle
piccole e medie imprese e della creazione di aggregazioni sistemiche a livello
territoriale;
che le
stesse Linee guida
hanno evidenziato l'esigenza di un nuovo riordino degli enti di ricerca,
rilevando gli esiti non soddisfacenti del riordino avvenuto in attuazione della
delega conferita al Governo dalla legge n. 59 del 1997;
valuta
positivamente la proposta di riordino dell'INAF, che persegue complessivamente
le finalità sopra evidenziate, con l'obiettivo di adeguarne la missione e la
struttura organizzativa onde favorire la sua interazione con il sistema
universitario, sociale e produttivo nonché l'inserimento nelle reti di ricerca
europee ed internazionali, essenziali alla crescita della competitività a
livello nazionale e europeo;
il ruolo
centrale attribuito ai ricercatori dell'ente nella progettazione e realizzazione
delle attività di ricerca degli istituti, quale elemento fondamentale nella
progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca dell'ente, ruolo che va
ulteriormente sottolineato; nonché la presenza nei consigli scientifici di
scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione;
il fatto
che la comunità scientifica sia stata invitata a rappresentare le proprie
considerazioni sulla proposta di riordino nelle sedi opportune, che si sia
svolto un confronto al riguardo, e che tale confronto abbia consentito di far
emergere criticità e problematiche, evidenziate anche dal dibattito
parlamentare.
Esprime
pertanto parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. per
quanto riguarda la struttura organizzativa è inopportuno prevedere, in
considerazione della natura monodisciplinare dell'INAF, l'istituzione di due
dipartimenti, cui fare afferire rispettivamente gli osservatori e gli istituti.
Si ritiene preferibile, pertanto, l'istituzione di un'unica struttura
dipartimentale per l'organizzazione delle attività di ricerca degli osservatori
e gli istituti rimettendo al regolamento di organizzazione e funzionamento la
eventuale previsione di un altro dipartimento in relazione alle attività
dell'INAF riguardanti grandi progetti strumentali e imprese a carattere
nazionale; per le medesime considerazioni sembra coerente prevedere
l'istituzione di un unico consiglio scientifico dipartimentale, anche nel caso
della istituzione di due dipartimenti;
2.
all'articolo 7, sembra opportuno specificare che i componenti del consiglio di
amministrazione devono essere in possesso di una elevata qualificazione
scientifica nel settore di attività dell'INAF;
3. va
assicurato il coordinamento delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma
1, lettera d),
con quelle previste dall'articolo 10, comma 2, per quanto concerne la nomina dei
componenti del comitato di valutazione; deve essere, altresì, indicata la
durata del mandato degli stessi componenti;
4.
all'articolo 11, sembra opportuno prevedere, che il direttore amministrativo
venga nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente;
5. per
quanto riguarda le condizioni per assicurare una ordinata e rapida realizzazione
del riordino occorre prevedere, con apposita norma transitoria da inserire
nell'articolo 23, che l'attività degli istituti del CNR da accorpare sia
disciplinata dai regolamenti vigenti fino alla data di entrata in vigore dei
nuovi regolamenti adottati dall'INAF ai sensi dell'articolo 19 dello schema di
decreto legislativo. Inoltre, tenuto conto che gli istituti del CNR da accorpare
non sono proprietari del patrimonio mobiliare e immobiliare utilizzato, non è
possibile prevedere che tali beni confluiscano nel patrimonio dell'INAF:
conseguentemente la soluzione da adottare potrebbe essere quella di prevedere
convenzioni fra l'INAF e il CNR per l'uso di tali beni;
6. per
consentire il funzionamento degli istituti del CNR da accorpare è, infine,
indispensabile introdurre una norma transitoria per stabilire che, oltre al
personale di ricerca, venga trasferito all'INAF anche il personale
amministrativo del CNR che si occupa della gestione amministrativo-contabile
degli stessi istituti, e venga consentito allo stesso INAF l'uso dei locali in
cui il suddetto personale opera».
Segnala,
quindi, che occorre modificare la tabella 2 allegata allo schema di decreto,
tenendo conto della reale consistenza numerica del personale di ricerca
proveniente dagli istituti del CNR da accorpare. È altresì necessario
correggere i seguenti errori materiali: all'articolo 8, comma 1, va soppressa la
parola «generale»;
all'articolo 18, comma 1, il riferimento all'articolo «48»
è errato e va sostituito con «articolo
13».
Alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo in titolo, infine, decadono la presidenza e l'organo
direttivo dell'Istituto: l'affidamento della gestione dell'ente a un commissario
straordinario dovrà garantirne il funzionamento nel periodo che intercorre fino
alla nomina dei nuovi organi.»
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il
senatore BASSANINI ribadisce che la procedura seguita per la votazione dei
pareri concernenti gli atti del Governo nn. 178, 179 e 182 risulta gravemente
viziata perché la seduta pomeridiana del 2 aprile fu illegittimamente sospesa
dal presidente Chincarini. Nella odierna seduta, peraltro, è stata richiesta la
votazione delle diverse proposte di parere per parti separate ed essa non è
stata consentita dal Presidente, in tal modo violando un preciso diritto dei
richiedenti.
Il presidente CIRAMI fornisce
chiarimenti di natura procedurale, rilevando innanzitutto che la seduta del 2
aprile fu sospesa in ragione di concomitanti lavori parlamentari. Per quanto
riguarda la seduta odierna, poi, egli ricorda che il documento sottoscritto da
alcuni rappresentanti dei Gruppi politici di opposizione recava un parere
alternativo, comprensivo delle valutazioni politiche concernenti i tre atti del
Governo relativi alla riforma degli enti di ricerca: egli, pertanto, ha ritenuto
doveroso consentire la votazione delle relative parti nel corso delle tre
distinte procedure di esame.
Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione del Senato e della V e della VI Commissione della Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1º aprile 2003.
Il
relatore, presidente CIRAMI, dà conto del seguente schema di parere:
«La Commissione
per la riforma amministrativa,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, tenuto conto delle
osservazioni espresse dalla 1ª , dalla 5ª e dalla 6ª Commissione del Senato
nonché dalla V e dalla VI Commissione della Camera dei deputati, esprime
parere
favorevole
condizionato alla introduzione
delle seguenti modifiche.
1. Tenuto conto del diverso
rapporto – rispetto alle Agenzie delle entrate e delle dogane – con le
materie oggetto di specifica e diretta relazione con l'obbligazione tributaria,
appare inderogabile la necessità di trasformare le Agenzie del demanio e del
territorio e la Cassa depositi e prestiti in enti pubblici economici, entro il
corrente anno, vista la progressiva caratterizzazione delle medesime in termini
di entità produttrici e fornitrici di servizi complessi per una pluralità di
soggetti pubblici e privati. Va inoltre considerato che tale qualificazione
appare maggiormente rispondente all'obiettivo di raggiungere l'equilibrio
economico-finanziario e di definire un assetto gestionale maggiormente
funzionale, con positivi riflessi anche sul bilancio dello Stato.
A tal fine sembrerebbe indispensabile aggiungere le seguenti disposizioni – che modificano gli articoli 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nonché la disciplina concernente la Cassa depositi e prestiti – per le quali si stabilisca che l'ente pubblico economico di cui si tratta «è dotato di autonomia gestionale e svolge le sue funzioni in forma imprenditoriale secondo le norme che seguono. Il comitato di gestione, inoltre, è composto dal direttore dell'ente, che lo presiede, e da componenti in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei: esso è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore dura in carica tre anni. Con decreti ministeriali sono individuati i beni mobili e immobili che costituiscono il patrimonio dell'ente, il quale provvede alla copertura dei costi inerenti alla sua attività mediante i ricavi ottenuti dalla fornitura dei servizi a soggetti pubblici e privati. All'Agenzia del demanio è attribuita la gestione dei beni confiscati alla quale può essere dedicata apposita struttura interna. Il personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Agli enti in questione non si applicano gli articoli 59, 60, 67 comma 3, 70 e 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 74 del predetto decreto legislativo, il personale dell'ente può essere trasferito, a domanda, alle altre agenzie fiscali. Il Ministro dell'economia e delle finanze formula gli indirizzi per l'attività dell'ente, approva lo statuto e il bilancio consuntivo annuale, verificando altresì i risultati della gestione.»
2.
All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le
parole «Ministro della pubblica
istruzione» sono aggiunte le
parole «e, per il comparto
delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime».
Tale integrazione si rende indispensabile per garantire che nello specifico
comitato di settore delle Agenzie fiscali, operante per ciascun comparto di
contrattazione collettiva, siano rappresentati i soggetti esponenziali di enti
dotati di autonomia gestionale e organizzativa.
3. All'articolo 59, comma 3, il
primo periodo della lettera b)
è sostituito dal seguente: «Le
disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei dati
gestionali interni dell'Agenzia, riguardanti l'organizzazione, i processi e le
risorse». Ciò al fine di
ridurre l'asimmetria informativa tra le Agenzie e il Ministero eliminando in
radice qualunque dubbio interpretativo tale da recare pregiudizio all'autonomia
e alla responsabilità delle medesime Agenzie.
4. L'articolo 60, comma 2, del
decreto legislativo n. 300 del 1999, deve prevedere due distinte fattispecie, la
prima delle quali – corrispondente sostanzialmente al testo vigente – si
applica esclusivamente agli enti pubblici economici ma limitatamente agli
statuti e ai regolamenti, escludendo pertanto il controllo sugli atti. La
seconda fattispecie, inoltre, innova la formulazione del medesimo comma previsto
dallo schema di decreto in esame il quale, dunque, si applica alle altre Agenzie
ma escludendo, anche in questo caso, il controllo preventivo sugli atti e
riducendo il periodo, entro il quale si intendono approvate le relative
deliberazioni, da 60 a 30 giorni.
5. All'articolo 67, comma 3,
dello schema di decreto in esame aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati
dal direttore dell'Agenzia stessa»:
infatti, dal momento che i comitati di gestione sostituiscono gli attuali
comitati direttivi e sono pertanto composti esclusivamente da dirigenti delle
Agenzie, risponde a esigenze di funzionalità e di coesione interna dell'organo
collegiale la previa individuazione – da parte dei direttori di ciascuna
Agenzia – di una rosa di nominativi all'interno della quale il Ministro scelga
i componenti del comitato.
6. All'articolo 73, comma 1,
primo periodo, occorre prevedere la partecipazione dei direttori delle Agenzie
fiscali, atteso che la struttura interdisciplinare di elevata qualificazione
scientifica e professionale ivi disposta deve necessariamente comprendere i
soggetti maggiormente coinvolti nel processo di cambiamento, determinato dalla
progressiva attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999.
7. La durata prevista per la
convenzione dovrebbe essere limitata al triennio, con aggiornamenti annuali
previa verifica degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti.
8. Il Servizio consultivo ed
ispettivo tributario, istituito dall'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n.
146, come modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, è da sopprimere: le relative funzioni
consultive, nei limiti strettamente necessari all'attività del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate nell'ambito del
regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in
esame.
La Commissione, inoltre, osserva
l'opportunità di:
modifiche
all'articolo 1, comma 1, lettera a),
dello schema di decreto legislativo che prevedano espressamente la mobilità del
personale tra dipartimenti, tenuto conto del nuovo quadro di competenze, delle
effettive esigenze degli uffici e delle professionalità dei dipendenti;
una
ricognizione degli organismi di analisi, consulenza e studio attualmente
esistenti prevedendo che, in sede di riordino degli stessi, si adotti una
disciplina omogenea, fondata sull'efficienza e la parità di trattamento, nonché
preventivi chiarimenti in ordine alla natura della trasformazione di funzioni
dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c);
invarianza
della spesa in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a),
in modo che gli incarichi dirigenziali, indisponibili a fini di compensazione
degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di consulenza, comportino
un effettivo risparmio rispetto alle dotazioni di bilancio previste a
legislazione vigente;
ridefinizione
dell'assetto organizzativo del Ministero valorizzando le funzioni di raccordo e
di coordinamento da parte delle strutture periferiche coinvolte dal progressivo
potenziamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali;
razionalizzazione
dell'attività ispettiva, attribuendo a ciascun servizio del Ministero compiti
ispettivi nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono;
maggiore
efficienza della giustizia tributaria attraverso la più idonea allocazione e
utilizzazione di risorse umane e strumentali, istituendo un'apposita struttura
unitaria di gestione o un ufficio dedicato;
norme di
carattere transitorio per raccordare la durata degli incarichi, le procedure per
il loro conferimento e le incompatibilità, previste per gli organismi operanti
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, alle disposizioni in
materia contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e nella legge n. 145
del 2002».
Il presidente CIRAMI, infine, auspica che le eventuali modifiche al predetto schema di parere siano espresse nel corso del dibattito che avrà luogo nella prossima seduta.
La seduta termina alle ore 15,35.