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Per
smentire coloro che hanno, in quest’ultimo periodo, sollevato polemiche
strumentali relative ad una presunta preferenza da parte delle RdB, nei
riguardi della sezione Contact del C.A.T. di Salerno a scapito della
sezione Call, rendiamo pubblica la nota inviata all’Ufficio relazioni
sindacali della D.R. Campania, con un particolare ringraziamento per i
delegati RdB presenti nel C.A.T. di Salerno, ai quali non è sfuggita
l’importanza dell’argomento per il bene dell’unità di tutti i
lavoratori dell’Ufficio. Pertanto riportiamo di seguito il testo della
citata nota: Salerno, 15/06/2004 Prot.n.RdB/11/04 All’Ufficio Relazioni
Sindacali Oggetto: richiesta chiarimenti
recupero permessi brevi (art. 47 CCNL comparto Agenzie Fiscali), usufruiti
dai consulenti telefonici del Call Center durante il turno di risposta
telefonica. Con Nota del 2/3/2004, Prot.
824/2004, codesta Direzione Regionale della Campania, Ufficio Relazioni
sindacali, ha ribadito la non frazionabilità dell’indennità specifica
giornaliera, riconosciuta agli addetti del Call Center, precisando che la
stessa deve essere corrisposta per l’intero importo anche nel caso in
cui l’attività di risposta telefonica venga svolta per un tempo
inferiore alle quattro ore. Con Nota del 10/5/2004, Prot.
85101/2004, la Direzione Centrale del Personale ha chiarito che “il
previsto incentivo economico è preordinato a remunerare il dipendente,
sia per l’espletamento dell’attività di risposta telefonica che con
riferimento ad altri compiti in cui si articola la consulenza, quali
l’attività di back office diretta alla risoluzione dei quesiti più
complessi che richiedono una risposta differita. Inoltre, l’accordo per
la riorganizzazione del servizio di assistenza telefonica, nel prevedere
che il turno al telefono non debba superare le quattro ore al giorno, non
fissa alcuna previsione o limite di orario”. Ciò premesso si chiede di
chiarire se il recupero di permessi brevi, usufruiti durante il turno di
quattro ore di risposta telefonica, debba essere effettuato assicurando il
medesimo servizio, ovvero possa essere svolta attività di back office. Il
recupero dei permessi brevi, in oggetto, con attività di risposta
telefonica, da effettuare in aggiunta al normale orario di lavoro,
comporterebbe, infatti, lo svolgimento di un turno al telefono superiore
alle previste quattro ore, contravvenendo a quanto previsto dall’Accordo
per la riorganizzazione del servizio di assistenza telefonica. Inoltre,
non sembra ipotizzabile l’effettuazione del suddetto recupero nella
giornata del sabato, laddove l’orario di lavoro dei dipendenti sia
articolato su 5 giorni lavorativi. Cordiali saluti p.IL
COORDINAMENTO REG.LE RDB FINANZE ED AGENZIE FISCALI CAMPANIA f.to
Gianfrancesco Caputo |
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