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       Per
      smentire coloro che hanno, in quest’ultimo periodo, sollevato polemiche
      strumentali relative ad una presunta preferenza da parte delle RdB, nei
      riguardi della sezione Contact del C.A.T. di Salerno a scapito della
      sezione Call, rendiamo pubblica la nota inviata all’Ufficio relazioni
      sindacali della D.R. Campania, con un particolare ringraziamento per i
      delegati RdB presenti nel C.A.T. di Salerno, ai quali non è sfuggita
      l’importanza dell’argomento per il bene dell’unità di tutti i
      lavoratori dell’Ufficio. Pertanto riportiamo di seguito il testo della
      citata nota:  Salerno, 15/06/2004 Prot.n.RdB/11/04 All’Ufficio Relazioni
      Sindacali Oggetto: richiesta chiarimenti
      recupero permessi brevi (art. 47 CCNL comparto Agenzie Fiscali), usufruiti
      dai consulenti telefonici del Call Center durante il turno di risposta
      telefonica. Con Nota del 2/3/2004, Prot.
      824/2004, codesta Direzione Regionale della Campania, Ufficio Relazioni
      sindacali, ha ribadito la non frazionabilità dell’indennità specifica
      giornaliera, riconosciuta agli addetti del Call Center, precisando che la
      stessa deve essere corrisposta per l’intero importo anche nel caso in
      cui l’attività di risposta telefonica venga svolta per un tempo
      inferiore alle quattro ore. Con Nota del 10/5/2004, Prot.
      85101/2004, la Direzione Centrale del Personale ha chiarito che “il
      previsto incentivo economico è preordinato a remunerare il dipendente,
      sia per l’espletamento dell’attività di risposta telefonica che con
      riferimento ad altri compiti in cui si articola la consulenza, quali
      l’attività di back office diretta alla risoluzione dei quesiti più
      complessi che richiedono una risposta differita. Inoltre, l’accordo per
      la riorganizzazione del servizio di assistenza telefonica, nel prevedere
      che il turno al telefono non debba superare le quattro ore al giorno, non
      fissa alcuna previsione o limite di orario”. Ciò premesso si chiede di
      chiarire se il recupero di permessi brevi, usufruiti durante il turno di
      quattro ore di risposta telefonica, debba essere effettuato assicurando il
      medesimo servizio, ovvero possa essere svolta attività di back office. Il
      recupero dei permessi brevi, in oggetto, con attività di risposta
      telefonica, da effettuare in aggiunta al normale orario di lavoro,
      comporterebbe, infatti, lo svolgimento di un turno al telefono superiore
      alle previste quattro ore, contravvenendo a quanto previsto dall’Accordo
      per la riorganizzazione del servizio di assistenza telefonica. Inoltre,
      non sembra ipotizzabile l’effettuazione del suddetto recupero nella
      giornata del sabato, laddove l’orario di lavoro dei dipendenti sia
      articolato su 5 giorni lavorativi. Cordiali saluti p.IL
      COORDINAMENTO REG.LE RDB FINANZE ED AGENZIE FISCALI CAMPANIA f.to
      Gianfrancesco Caputo  | 
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