OGGETTO:
Prospetti di liquidazione FUA anno 2000 e successivi
In
riferimento alla nota n°69/seg del 22/01/03, consegnata
dall’ufficio di Roma 6 a questa O.S., la scrivente fa notare
che:
in
base alla nota, citata dall’ufficio di Roma 6, n° 70023 del
19/06/02 diramata dalla D.R.L. ad un ufficio locale, alle OO.SS.
ed alle R.S.U., è
spiegato chiaramente
che la legge
31/12/1995 n.675 all’art.22 non prevede tra i
dati sensibili quelli riguardanti il trattamento dei dati
personali relativi alla liquidazione del FUA.
La
stessa nota spiega chiaramente che le OO.SS., nel trattare in sede
locale l’attuazione dei criteri, “…devono rendere conto ai
lavoratori di quanto sottoscrivono…e per questo motivo possono
visionare i nominativi di quanto determinato dai criteri
adottati’’.
Viene
inoltre suggerita
“… la consegna preventiva degli elenchi, per economia di tempo
nella trattativa…’’, consegna che viene considerata
“…legittima rivendicazione che l’Ufficio può utilizzare ai
fini di una trasparente gestione della quota residua del fondo
permettendo la visione degli atti anche per evitare errori ed
omissioni’’.
Ovviamente
essendo dati sensibili ‘’…..si raccomanda l’uso
istituzionale e la conseguente necessaria riservatezza’’.
Per
quanto sopra esposto questa O.S. ritiene che quanto citato dalla
nota 69/seg nel periodo’’ i rappresentanti sindacali …
possono visionare anche i nominativi della persone che hanno
titolo a percepire quanto determinato dai criteri generali
adottati ‘’ sia stato, quanto meno, male interpretato, e
chiede che le vengano consegnati i prospetti di liquidazione, che
in sede di trattativa dovranno
essere sottoscritti dalle OO.SS. e dalle RSU,
così come accade normalmente
in tutti gli altri Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Roma
05/02/2003