VERBALE DI RETTIFICA DELL'IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVA AL PERSONALE DEL COMPARTO
MINISTERI PER L'ANNO 2002 – 2005 SOTTOSCRITTA IL 28 FEBBRAIO 2003.
Il giorno 14 maggio 2003 alle ore 12.00, presso la
sede dell'Aran, ha avuto luogo la riunione tra l'Agenzia per la Rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN):
nella persona dell'avv
Guido Fantoni, Presidente dell'Aran
(firmato);
ed i rappresentanti delle seguenti :
Organizzazioni sindacali di categoria
|
Confederazioni sindacali |
FP/CGIL
(firmato) |
CGIL
(firmato) |
CISL/FPS
(firmato) |
CISL
(firmato) |
UIL/PA
(firmato) |
UIL
(firmato) |
CISAL INTESA |
CISAL |
CONFSAL UNSA
(firmato) |
CONFSAL
(firmato) |
RDB/PI |
RDB/CUB |
FLP |
UGL
(firmato) |
La riunione è indetta per informare le suindicate
organizzazioni e confederazioni sindacali del parere espresso con osservazioni
in data 28 marzo u.s., dal Consiglio dei Ministri nel corso del procedimento di
approvazione dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il
comparto dei Ministeri, sottoscritta in data 28 febbraio 2003.
Ferme restando tutte le clausole contrattuali
sottoscritte il 28 febbraio 2003, si procede alla rettifica degli articoli nel
senso indicato dal Consiglio dei Ministri. Il relativo testo è allegato al
presente verbale e sostituisce le precedenti norme.
La presente Ipotesi di contratto, così integrata,
sarà trasmessa alla Corte dei Conti ai fini della certificazione dei costi
contrattuali ai sensi dell'art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001.
ART. 12
MODIFICHE ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO
1995
1. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei
lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 23 del presente contratto
danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un
massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei
mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso."
b) al comma 4 il riferimento all'"art.59,
comma 4, del d. lgs. n. 29 del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi,
"all'art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente
comma:
"4/bis. Qualora anche nel corso del
procedimento emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del
responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti
all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il
procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo
ufficio."
d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente
articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale
del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi
previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di
tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni
giuridiche".
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"11. Per quanto non previsto dalla
presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d. lgs. n. 165 del
2001".
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ART. 20
STIPENDIO TABELLARE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati
tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti
il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente nonchè di una anticipazione del
differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari,
come stabiliti dall'art. 2 comma 2 del CCNL del 21 febbraio 2001, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
Tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità
integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio
2001, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è
conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto
conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti
disposizioni.
4. Gli
importi annui tabellari risultanti dall'applicazione del commi 1 e 2 sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono
intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista
dall'art. 2, comma 6, del presente CCNL.
ART. 21
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità
di cui agli artt. 13, comma 4 e 15 comma 7 del presente CCNL, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi,
comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi
di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla
applicazione dell'art. 20 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista
dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 20, comma 3 del presente
CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto
del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2 comma 10 della
legge 335 del 1995.
NOTA A VERBALE ARAN
Con riferimento all'ultimo periodo dell'art.
20, comma 3, si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del
presente contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo
stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa
speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per
il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si
conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità
integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità
di buonuscita.