Ministeri e Agenzie Fiscali Procedure di riqualificazione ex Contratto Integrativo (passaggi tra le aree e nelle aree) Il Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato al Ministero dell'Economia e Finanze (Servizi del Tesoro) |
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Avvocatura
Generale dello Stato
Oggetto:
Procedure di riqualificazione del personale interno. Sentenza della Corte
Costituzionale n. 194/2002.
Al
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dip. Amministrazione Generale e del Personale
e dei Servizi del Tesoro
ROMA
Codesta Amministrazione, dopo aver ricordato che, per soddisfare le proprie esigenze funzionali ha messo in moto procedure di riqualificazione secondo le previsioni del CCNL del 16.2.99 e del C.C. Integrativo 20.3.2000, chiede se le procedure in questione siano o meno in linea con la recente sentenza n. 194/02 della Corte Costituzionale ed in particolare con i principi di detta sentenza scaturenti.
Va premesso che la
sentenza 194/2002, per quanto non abbia altro effetto diretto che quello di
espungere dall’ordinamento le norme dichiarate incostituzionali e cioè gli
articoli 3, commi 205, 206, 207 e 22, comma 2, della legge 13.5.99 n. 122 che
non riguardano il rapporto di lavoro del personale di codesta amministrazione,
enuncia principi già espressi in altre decisioni (314/94, 478/99, 320/92) e
confermati nella successiva decisione 218/02 relativa al personale della Camera
di Commercio, dei quali non può non tenersi conto per valutare la legittimità
della procedura di riqualificazione.
Tali principi sono
riconducibili alla regola contenuta nell’art. 90 Cost. secondo la quale per la
copertura dei posti nei ruoli della Pubblica Amministrazione deve essere svolta
procedura concorsuale pubblica, sicché un “automatico e generalizzato
scivolamento verso l’alto del personale non può essere ritenuto
illegittimo”.
La
Corte Costituzionale nel riaffermare la validità di tale regola non può dirsi
avere escluso in assoluto possibilità di far ricorso a sistemi diversi dal
concorso pubblico propriamente detto a condizione che si fissino “ criteri
selettivi o verifiche attitudinali” adatte a garantire l’accertamento della
idoneità dei candidati essendosi in presenza di “particolari situazioni che
possano giustificare per una migliore garanzia del buon andamento
dell’Amministrazione il ricorso a tali sistemi diversi dal pubblico
concorso”. Il contemperamento della regola del concorso pubblico con
l’opportunità di consentire ai dipendenti già in servizio (e che hanno
quindi superato un concorso pubblico per il primo accesso in servizio, salvo
eccezionali e circoscritte ipotesi diverse ad esempio ciechi e invalidi di
guerra) qualche avanzamento, appare legittimare l’uso di concorsi interni o di
corsi di riqualificazione solo quando vengano rispettati taluni criteri che
dalla sentenza della Corte Costituzionale è possibile desumere e che qui di
seguito si indicano.
La
individuazione e determinazione anche numerica dell’organico
dell’Amministrazione per ciascuna delle fasce funzionali o dei livelli
retributivi nell’ambito di ogni area funzionale dovranno rispondere non alla
volontà di soddisfare le aspettative di carriera del personale in servizio ma
alla necessità di soddisfare le esigenze effettive ed oggettive
dell’Amministrazione.
La
copertura dei posti risultanti scoperti si dovrà realizzare per la percentuale
maggiore attraverso pubblico concorso, destinando ai meccanismi riservati al
personale già in servizio una percentuale inferiore, consentendo l’accesso a
tali meccanismi dei dipendenti che siano già stati utilizzati in mansioni
superiori alla qualifica posseduta o che posseggano il titolo richiesto per
l’accesso alla qualifica superiore di cui trattasi, escludendo quindi la
considerazione prevalente della anzianità di servizio. Neppure dovrà essere
ammessa la possibilità di realizzare il c.d. doppio salto e cioè il passaggio
a qualifica ulteriore rispetto a quella immediatamente superiore a quella
posseduta.
Le
procedure di riqualificazione (corsi ed esami) dovranno tendere ad accertare e
migliorare le capacità tecnico-professionale specificatamente occorrenti per la
qualifica superiore cui il dipendente aspira.
Ove
gli indicati criteri risultino essere stati rispettati da codesta
Amministrazione le procedure di riqualificazione avviate potranno essere portate
a compimento, dovendosi altrimenti procedere al loro annullamento per non
trovarsi di fronte a rischio di impugnazione dei loro esiti da parte di soggetti
esclusi o contro interessati, con conseguenti responsabilità di chi abbia
promosso o completato procedure non conformi ai criteri sopraindicati che
costituiscono il limite non superabile per consentire sistemi alternativi al
concorso pubblico di copertura di posti in organico di norma accessibili solo
con concorsi pubblici.
Il
rischio (in taluni casi già concretatosi) dalla declaratoria di nullità delle
clausole dei contratti integrativi che abbiano previsto, oltre il limite dei
criteri sopraindicati, la procedura di riqualificazione non può essere
bilanciato dalle aspettative di avanzamento di carriera creata nel personale
dipendente, perché tale aspettativa si fonderebbe su clausole nulle per
contrasto con norme inderogabili (quella dell’accesso ai pubblici impieghi per
concorso pubblico e quelle che solo eccezionalmente con criteri rigorosi
consentano l’utilizzo di procedure diverse) e per ciò sarebbe improduttivo di
effetto.
Alla
stregua di tutti quanto sopra ritiene la Scrivente che le procedure poste in
atto da codesta Amministrazione non possano considerarsi in linea con i principi
enucleabili nelle decisioni della Corte Costituzionale.
In
particolare appare essere stata data preponderante rilevanza alla anzianità di
servizio anziché ai titoli ed alle capacità professionali manifestate nel già
realizzato svolgimento di mansioni superiori, né la organizzazione dei corsi di
riqualificazione appare essere stata rigorosamente improntata ad una specifica
preparazione alle qualifiche cui sono stati preordinati. Lo stesso rapporto tra
numero dei posti destinati a copertura a mezzo di concorsi pubblici (30% nel
migliore dei casi) e posti destinati a copertura a mezzo di procedure interne
(70%) non è conforme alle indicazioni ricavabili dalle pronunzie della Corte
Costituzionale. In aperto contrasto con tali principi è pura la previsione
della possibilità del c.d. doppio salto (dalle posizioni C1 e B1 a quello C3 e
B3).
Tale
situazione comporta un rilevante rischio di esposizione ad annullamento delle
procedure poste in atto, secondo quanto già concretamente verificatosi per
talune Amministrazioni (vd. Ord. Trib. Salerno 17.7.2001 per l’Amministrazione
della Giustizia).
Sembra,
pertanto, opportuno che codesta Amministrazione predisponga di intesa con le
Organizzazioni Sindacali, una rivisitazione delle procedure di riqualificazione
per renderle conformi alle indicazioni di principio enucleabili dalle pronunzie
della Corte Costituzionale e soprarichiamate, eliminando comunque le evidenziate
difformità da dette indicazioni.
L’Avvocato Generale