TRIBUNALE DI UDINE – Decreto 28 ottobre 2002 n. 4 - Ledonne c. Comune di Legnano Sabbiadoro.
1. Pubblico impiego - Condotta antisindacale - Nel caso di assegnazione del rappresentante sindacale ad una unità produttiva diversa nell’ambito della stessa amministrazione - Nulla osta sindacale - Non occorre.
2. Pubblico impiego - Condotta antisindacale - Nel caso di assegnazione del rappresentante sindacale ad una unità produttiva diversa nell’ambito della stessa amministrazione - Ove tale assegnazione non corrisponda ad un apprezzabile interesse dell’Amministrazione - Sussiste - Fattispecie.
1. Nel caso di trasferimento di un dirigente sindacale operante nel comparto regioni e autonomie locali, il preventivo nulla osta sindacale è necessario, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, solo in caso di spostamento del dirigente di un’unità produttiva ubicata in un diverso comune o in una diversa circoscrizione, e non in tutti i casi di trasferimento da un’unità produttiva all’altra, non rilevando in tale ipotesi la nozione di trasferimento di cui all’art. 22 St. Lav. (1).
2. Il trasferimento di un rappresentante sindacale da un’unità produttiva all’altra della stessa Amministrazione integra gli estremi del comportamento antisindacale ex art. 28 St. Lav., se alla limitazione dell’esercizio dei diritti sindacali non corrisponde un apprezzabile interesse dell’Amministrazione. Gli allontanamenti di un rappresentante sindacale, anche se meramente temporanei, dalla sede lavorativa, infatti, costituiscono violazione dell’art. 28 St. Lav. qualora sottendano un intento discriminatorio o siano oggettivamente idonei a ledere la libertà e l’attività sindacale (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che l’assegnazione del rappresentante sindacale, pur se disposta in ufficio del medesimo Comune e non distante più di 500 metri da quello di appartenenza, non corrispondeva a concrete esigenze di servizio, atteso che il rappresentante sindacale trasferito non era stato adibito ad alcun compito presso l’ufficio di destinazione e, per la qualifica rivestita - di ragioniere-economo - non poteva comunque trovare una utile collocazione all’interno del corpo della polizia municipale, presso il quale era stato temporaneamente assegnato) (2).
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(1) Cfr. Pretura Agrigento, 4 maggio 1999.
(2) Nella motivazione del decreto si richiamano a conforto dell’assunto:
a) la sentenza della Cass. 1 dicembre 1999 n. 13383, in Giust. civ. Mass. 1999, 2417 ed in Riv. it. dir. lav. 2000, II, 627, con nota di CORSINOVI, secondo cui "ancorchè per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 stat. lav. (l. n. 300 del 1970) sia sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, occorre comunque che la condotta abbia in concreto limitato la libertà sindacale o il diritto di sciopero e quindi non ha carattere antisindacale quella condotta che risulti dovuta all'esercizio di un diritto del datore di lavoro, al quale non si contrapponga un opposto diritto dei lavoratori che sia valido a contrastare il primo, o all'adempimento di un dovere, imposto allo stesso datore di lavoro da una disposizione di legge dettata a tutela di diritti di pari o superiore dignità";
b) Cass. 9 agosto 2002 n. 12121, secondo cui anche le trasferte e le missioni dei rappresentanti sindacali disposte dal datore di lavoro, pur non necessitando di nulla osta dall’associazione nazionale di appartenenza, trattandosi di allontanamenti meramente temporanei dalla sede lavorativa, possono tuttavia integrare una violazione dell’art. 28 St. Lav. qualora sottendano un intento discriminatorio o siano oggettivamente, anche sul punto potenziale, idonee a ledere la libertà e l’attività sindacale, comportando un lungo allontanamento dai compagni di lavoro o limitando, in altro modo, la possibilità di svolgimento dell’attività sindacale.
Il giudice del lavoro di Udine ha ritenuto che, nel caso specifico, il provvedimento di mobilità non integrasse gli estremi della violazione dell’art. 22 St. Lav. bensì quelli dell’art. 28 St. Lav. poiché ha considerato ancora vigente, al momento dell’emanazione del provvedimento (giorno 11.7.2002) l’art. 19 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.
Infatti, nella regione Friuli Venezia Giulia, in virtù della specialità della stessa in materia di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni locali (ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis Statuto regione FVG e dell’art. 127 L.R. 13/98) il contratto collettivo della tornata 1998-2001 è stato sottoscritto in data 1.8.2002 e solo da tale date cessano di avere effetto, per esplicito richiamo dell’art. 90 del Contratto Collettivo Regionale Lavoro personale del comparto unico area enti locali del F.V.G., tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti.
Ciò nondimeno, il giudice ha ravvisato gli estremi di una condotta antisindacale dell’amministrazione comunale per aver limitato (trasferendo il rappresentante sindacale) l’esercizio dei diritti sindacali, non configurandosi alcun apprezzabile interesse dell’amministrazione allo spostamento di cui trattasi).
Nel caso di specie la durata della mobilità (definita temporanea dall’amministrazione) era indeterminata e le ragioni dell’allontanamento sembravano frutto di un erronea valutazione delle concrete esigenze della polizia municipale, il cui comandante aveva subito evidenziato l’impossibilità di impiegare utilmente la lavoratrice in questione.
Sulla giurisdizione dell’A.G.O. in materia di repressione della condotta antisindacale, ancorchè vengano in rilievo provvedimenti amministrativi presupposti v. TAR Liguria, Sez. II, decreto 22 giugno 2002 n. 702.
Il Giudice,
sciogliendo la riserva,
ritenuto che alla luce delle disposizioni vigenti alla data di adozione del provvedimento di mobilità temporanea della sig.ra Ada Ledonne, dirigente R.S.A. e componente R.S.U. del Comune di Legnano Sabbiadoro, non fosse necessario il previo nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale, osservato quanto segue:
- L’art. 23 L. 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) prevedeva che "con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge medesima";
- l’art. 19 del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, dai comuni, dalle province, dalle comunità montane, loro consorzi o associazioni) prevede che "il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all’art. 25 della legge 29 marzo 1983 n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza".
L’art. 69 del D.L.vo 165/2001 prevede che "salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983 n. 93 e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001".
Solo in data 1.8.2002, e quindi successivamente all’adozione del provvedimento di assegnazione temporanea oggetto del ricorso, è stato sottoscritto il CCRL personale del comparto unico – area enti locali – Biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001.
Il CCRL, prevede all’art. 10 che "i soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall’art. 10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall’art. 10, comma 1, del medesimo accordo, che resta in vigore fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale in materia".
L’art. 90 del CCRL prevede che "dalla data di stipulazione del presente contratto, ai sensi dell’art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro".
Peraltro, come osservato dall’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 71 co. 2 D.L.vo 165/2001, "per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell’allegato C), con le decorrenze ivi previste", tra queste vi sono alcuni articoli del D.P.R. 333/90, ma non l’art. 23.
La disposizione di cui all’art. 19 del DPR 333/90 non può neppure ritenersi abrogata per effetto dell’art. 72 D.L.vo 165/2001 che alla lett. F) indica tra le norme abrogate l’art. 23 L. 29 marzo 1983 n. 93, poiché l’abrogazione non può automaticamente estendersi anche alle norme precedentemente adottate sulla base di tale disposizione normativa.
Secondo Pretura Agrigento 4 maggio 1999, in caso di trasferimento di un dirigente sindacale operante nel comparto regioni e autonomie locali, il preventivo nulla osta sindacale è necessario, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, solo in caso di spostamento del dirigente di un’unità produttiva ubicata in un diverso comune o in una diversa circoscrizione, e non in tutti i casi di trasferimento di un’unità produttiva all’altra, non rilevando in tale ipotesi la nozione di trasferimento di cui all’art. 22 st. lav.
Deve condividersi invece l’ulteriore profilo di antisindacalità della assegnazione temporanea della dipendente Ledonne alla Sezione Polizia Municipale: tale assegnazione, pur se disposta in ufficio del medesimo Comune e non distante più di 500 metri da quello di appartenenza, limita tuttavia l’esercizio dei diritti sindacali tramite il rappresentante sindacale, posto che nell’ufficio di destinazione non vi è nessun iscritto al sindacato, mentre in quello di appartenenza ve ne sono.
Intanto tale limitazione può ritenersi legittima, in quanto ad essa corrisponde un apprezzabile interesse dell’Amministrazione, interesse che nel caso di specie, anche qualora ritenuto sussistente al momento dell’adozione dell’atto, attualmente pare non configurabile.
Dalle sommarie informazioni assunte e dalla documentazione in atti emerge come presso l’ufficio di destinazione la dipendente Ledonne non sia stata adeguatamente impiegata, e che pertanto la sua temporanea assegnazione, anche se adottata a seguito di richiesta di personale con mansioni amministrative o tecniche da parte del Comandante della Polizia Municipale, non risponda attualmente a concrete esigenze di servizio.
In data 8.7.2002 il Comandata della Polizia Municipale aveva infatti segnalato la necessità di addetti da impiegare nei controlli relativi alla pubblicità; con provvedimento in data 11.7.2002 è stata disposta la mobilità temporanea di Ada Le donne presso la Sezione Polizia Municipale per urgenti ed improcrastinabili esigenze di servizio del Comando P.M.
Con nota del 13.8.2002 il Comandante della Polizia Municipale comunicava che la sig.ra Ada Le donne, rivestendo la qualifica di ragioniere-economa, non può trovare impiego adeguato, neppure in via temporanea, nel profilo professionale rivestito all’interno dell’organico della polizia municipale.
Sentite le sommarie informazioni, Ledonne Ada ha confermato che presso la Polizia Municipale non è stata adibita ad alcun compito, e che cerca da sola dei lavori da fare.
Il Segretario Comunale Taverna Antonio non ha saputo riferire a quali compiti la Ledonne sia stata adibita, e ha precisato che nella pianta organica della sezione di Polizia Municipale non vi è un posto corrispondente all’inquadramento della sig.ra Ledonne; ha anche riferito che compete al Comandante della Polizia Municipale gestire la posizione della dipendente, ma sul punto il Comandante si è già chiaramente espresso con la citata nota del 13.8.2002.
Secondo Cass. 1.12.1999 n. 13383, ancorché per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 stat. lav. sia sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, occorre comunque che la condotta abbia in concreto limitato la libertà sindacale o il diritto di sciopero e quindi non ha carattere antisindacale quella condotta che risulti dovuta all’esercizio di un diritto del datore di lavoro, al quale non si contrapponga un opposto diritto dei lavoratori che sia valido a contrastare il primo, o all’adempimento di un dovere, imposto allo stesso datore di lavoro da una disposizione di legge dettata a tutela dei diritti di pari o superiore dignità.
Cass. 9.8.2002 n. 12121 ha ritenuto che anche le trasferte e le missioni dei rappresentanti sindacali disposte dal datore di lavoro, pur non necessitando di nulla osta dall’associazione nazionale di appartenenza trattandosi si allontanamenti meramente temporanei dalla sede lavorativa, possono tuttavia integrare una violazione dell’art. 28 St. Lav. qualora sottendano un intento discriminatorio o siano oggettivamente, anche sul punto potenziale, idonee a ledere la libertà e l’attività sindacale, comportando un lungo allontanamento dai compagni di lavoro o limitando, in altro modo, la possibilità di svolgimento dell’attività sindacale; l’accertamento sul punto si deve … alla modalità, alla durata e alle ragioni dell’allontanamento dalla sede lavorativa.
Nel caso di specie la durata è indeterminata e le ragioni dell’allontanamento dalla sede lavorativa sembrano frutto di una erronea valutazione delle concrete esigenze della Sezione di Polizia Municipale.
Per tali motivi l’assegnazione temporanea della dipendente Ledonne deve ritenersi concretare una condotta antisindacale.
Le ulteriori deduzioni dell’organizzazione sindacale ricorrente, circa i vizi procedurali inerenti l’adozione del provvedimento, sono circostanze che possono essere fatte valere dalla dipendente interessata, ma non rilevano in questa sede.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l’art. 28 L. 300/70
1) Dichiara antisindacale il comportamento del Comune di Lignano Sabbiadoro consistito nell’allontanare la dirigente sindacale e componente R.S.U. Ada Ladonne dalla sede ove prestava servizio, disponendone la mobilità alla Sezione di Polizia Comunale, ubicata in sede diversa e priva di iscritti al sindacato ricorrente, e ne dispone la cessazione;
2) Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in 25,82 euro per spese, 439,00 per diritti e 439,00 per onorari, oltre IVA e CNAP e spese generali.
Si comunichi.
Udine, 28.10.2002
Il Giudice del Lavoro