IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di abrogare la disposizione di
cui al comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
concernente inquadramento ope legis di personale del Ministero dell'economia e
delle finanze, al fine di ripristinare le ordinarie procedure di progressione in
carriera previste, per tutto il pubblico impiego, dalla normativa vigente e
dalla disciplina contrattuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. E' abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sara' definita la posizione del personale del comparto Ministeri
appartenente alle ex carriere direttive, gia' in servizio alla data del 31
dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli