Decreto Legislativo 19
luglio 2004, n. 213
"Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di
apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visti gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
2001);
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione
della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 marzo 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle
Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;
b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente
periodo: «Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia
municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative
specificamente istituzionali.»;
c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del
periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta
giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;
d) il comma 1 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente: «1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite
non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto
dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle
categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due
settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso
dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione.»;
e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «1.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire
a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti
strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del
medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli
preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza
di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori
stessi»;
f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis.
Sanzioni
1. La violazione del divieto di adibire
le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582
euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di
lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c),
dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il
loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro
entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e'
punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a
4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3
e 4, e 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a
780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la
violazione.
4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e
9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630
euro.
5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e'
punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e
5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154
euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si
e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non
e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e
3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per
ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i
limiti previsti.»;
g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni
aventi carattere sanzionatorio» sono soppresse.
|