LEGGE 145/2002
"Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze
e l'interazione tra pubblico e privato"
(testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati
il 19 giugno 2002, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.
172 del 24-7-2002)
ART. 1.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: "l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
ART. 2.
(Delega di funzioni dei dirigenti).
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di
servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto
e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere
b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più
elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso
l'articolo 2103 del codice civile".
ART. 3.
(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari
internazionali nella pubblica amministrazione).
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si
tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con
riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di
indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le
disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con
riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di
vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve
essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere,
per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il
corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princípi definiti
dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del
rapporto";
c) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "dei ruoli";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa
dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6";
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente
articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui
all'articolo 7";
f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di
cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento
fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente
articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui
all'articolo 7";
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal
presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre
anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";
h) il comma 7 è abrogato;
i) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";
l) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi
compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali";
m) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";
n) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi".
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle
direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma
restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può,
inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di
cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo";
b) il comma 2 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole:
"del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei
ruoli" e le parole: "del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal
regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze,".
4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, è sostituito dal seguente:
"ART. 23 - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In ogni amministrazione
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I
dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso
di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima
qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali
o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma
11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure
previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi
disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda
dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite
l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi
collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai
trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del
rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto
e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di
previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente
i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato".
5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, è sostituito dal seguente:
"ART. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresí, ammessi soggetti in possesso
della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea,
che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché
muniti di diploma di laurea. Sono altresí ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali
è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le
modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea
nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere
ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea. Possono essere ammessi, altresí, dipendenti di strutture private,
collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2
per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma
di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali
posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito,
previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad
un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione
è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita,
per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate
al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al
corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna
amministrazione che indíce i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione
delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima
applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore
al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del
primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il
medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi
anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei
posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia,
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero".
6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità
delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche di dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti.
7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi
attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata
applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo
Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i
titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria
amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi
attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non
generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni
di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e
le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente
dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove
nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito
l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo
equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di
disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche
qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il
mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un
anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini
del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente
sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso
l'amministrazione che conferisce l'incarico.
8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del ruolo
unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3,"
sono inserite le seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis
del presente decreto,".
ART. 4.
(Concorsi per la qualifica dirigenziale).
1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con
riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso
previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.
ART. 5.
(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165).
1. Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili
nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli
di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso
riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro
centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli
inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della
presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso
regolamento.
3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica
l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
ART. 6.
(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie).
1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei
consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle
società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri
organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi
antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza
dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo
scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate,
revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al
Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si
intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si
applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a
qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi
ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.
2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque
rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della
tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel
corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo
Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è inserito il seguente:
"ART. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra
pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato
possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento
previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento
fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il
mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei
periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia
maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi
contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al
comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di
appartenenza.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e
procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative
all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al
comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti
privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque
essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di
vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato
contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a
favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività
che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al
caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che,
anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che,
per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni
precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che
comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di
interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato,
l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli
disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione
di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione
temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei
confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure
attuative del presente articolo".
2. All'articolo 101 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e
provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità
per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione
dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella
posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".
3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è inserito il seguente:
"ART. 17-bis. - (Vicedirigenza) - 1. La contrattazione
collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area
della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente
alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di
anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del
precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al
presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri
requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per
l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono
delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale
dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo
quanto stabilito dall'articolo 27".
4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "I
professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica
funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli
dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione,
un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e
funzioni".
5. Dalla disposizione di cui al comma 4 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 8.
(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).
1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è
sostituito dal seguente:
"ART. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può,
previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle
finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico
temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi
internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo,
presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può
superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo
determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del
termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto
dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere
concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione
dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto
il collocamento fuori ruolo".
2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli
previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso
enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai
fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27
luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai
fini della valutazione dei titoli.
3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, dopo le parole: "o di fuori ruolo" sono inserite le seguenti:
"o svolge altra forma di collaborazione autorizzata".
ART. 9.
(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività
internazionali).
1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un
elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire
proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi
nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese
interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di
iscrizione indicando espressamente:
a) l'area di attività in cui operano;
b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono
fornire;
d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento
economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso
enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima
dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di
cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di
professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la
relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze
della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe
caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a
tre anni, non rinnovabile.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo
all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato, da
parte delle amministrazioni pubbliche italiane.
ART. 10.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le
procedure attuative dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge,
nonché degli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento
dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e
le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti
di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole
amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il
rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite
procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non
sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del
componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3,
della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è
abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150.
3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di
indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la
parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
ART. 11.
(Norma finale).
1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e
contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo
unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei
dirigenti delle singole amministrazioni.