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Tribunale di Pinerolo, 2 maggio 2002

Motivazione:

I. Sulla questione del diritto dei singoli membri delle RSU ad indire assemblee sindacali retribuite in orario di lavoro.

In merito a tale questione, per decidere l’opposizione risulta necessario prendere in esame in primo luogo quanto statuito in materia di assemblee sindacali dall’art. 20 Stat. Lav.. In tale disposizione, fra l’altro, espressamente si legge: "I lavoratori hanno diritto di riunirsi… durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite nella contrattazione collettiva.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali…

Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali".

Come chiaramente risulta dal testo in questione, le assemblee possono essere indette anche singolarmente dalle RSA e la contrattazione collettiva - pur potendo disciplinare la materia - può intervenire solo introducendo norme di miglior favore o semplici modalità per l’esercizio delle assemblee stesse.

Con l’Accordo Interconfederale del 20.12.1993 le originarie RSA sono state sostituite dalle RSU. In proposito l’art. 4 sancisce quanto segue: "i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della L. 300/70".

Orbene, appare evidente che, in forza del combinato disposto dei predetti articoli, le assemblee sindacali di cui all’art. 20 Stat. Lav. possano essere indette singolarmente dai membri eletti nelle RSU, al pari di quanto prima era riconosciuto ai singoli membri delle RSA.

In perfetta sintonia con tali disposizioni si inserisce il disposto del punto 2 dell’art. 2 del C.C.N.Q. del 7.8.1998 che stabilisce che "le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale o del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 10", che al punto 1 recita "i dirigenti sindacali che…hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro di permessi retribuiti, giornalieri od orari, di cui all’art. 9 per l’espletamento del loro mandato, sono…i componenti delle RSU". Appare anche in questo caso del tutto evidente che il preciso collegamento ricorrente tra le disposizioni del citato C.C.N.Q. attribuisca la facoltà di indire le assemblee di cui all’art. 20 Stat. Lav. tanto ai componenti delle RSU congiuntamente quanto a ciascuno dei componenti singolarmente.

Non in sintonia con le sopra descritte normative risulta, invece, essere il disposto dell’art. 13, comma 2 del C.C.N.L. del comparto Scuola stipulato in data 15.2.2001, in cui si dispone che "le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:... b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti....".

Tale ultima norma, nella parte in cui riconosce solo alle RSU nel loro complesso e non invece anche ai singoli loro membri il potere di indire le assemblee dei lavoratori, non può che considerarsi illegittima atteso il suo evidente contrasto con la disciplina legale sopra esposta - ove in materia si esclude che la contrattazione collettiva possa introdurre limiti al detto diritto e modificazioni in peius - e con quella contrattuale collettiva di livello superiore (Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e C.C.N.Q. del 7.8.1998). A proposito di tale disciplina contrattuale di quadro, che - come visto più sopra - è del tutto in linea con il disposto normativo dell’art. 20 Stat. Lav. e con la previsione pattizia dell’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 1993, si deve osservare che a quanto da questa disposto - proprio in forza delle sue naturali finalità e funzione - non possano essere introdotte deroghe dalla contrattazione collettiva di livello inferiore o di settore laddove non espressamente consentito.

In forza delle considerazioni sinora svolte il disposto dell’art. 13, comma 2 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato in data 15.2.2001 deve considerarsi nullo per contrasto con la disciplina legale di cui all’art. 20 Stat. Lav. e, comunque, illegittimo in quanto in contrasto con la disciplina contrattuale di livello superiore contenuta nell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e nel C.C.N.Q. del 7.8.1998.

Conseguentemente, il dirigente scolastico della Scuola Media Statale (omissis) ha errato nel non consentire l’effettuazione dell’assemblea indetta dal membro della RSU, eletto nelle liste del CUB-Scuola, giustificando il proprio rifiuto sulla base del disposto del citato art. 13 atteso che tale articolo, risultando nullo per contrasto con l’art. 20 Stat. Lav. e, comunque, illegittimo per contrasto con normativa collettiva contrattuale di livello superiore doveva - contrariamente a quanto sostenuto dalle Amministrazioni opponenti nel presente giudizio - essere da tale dirigente disapplicato.

La descritta condotta si configura sicuramente come antisindacale posto che determina una evidente limitazione dell’esercizio di un diritto sindacale.

Conseguentemente, infondata deve ritenersi l’eccezione delle Amministrazioni opponenti che hanno sostenuto che il caso di specie non potesse essere oggetto di procedura ex art. 28 Stat. Lav., trattandosi di una condotta non qualificabile come antisindacale.

Giova a questo ultimo proposito osservare che, ai fini dell’accertamento della antisindacalità della condotta sub iudice - poco importa accertare se nell’adottare tale condotta il dirigente avesse voluto effettivamente discriminare l’associazione sindacale ricorrente - essendo semplicemente sufficiente verificare, come nel caso di specie correttamente fatto dal Tribunale che ha emesso il decreto, che la condotta stessa risultava limitativa di un diritto sindacale riconosciuto per legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di quadro.

In tale senso si pronunzia la Corte di Cassazione in sue recenti sentenze (Cass. S.U. 97/5295; Cass. 98/6193; Cass. 95/7833), ove ritiene che, quando il datore di lavoro pone in essere comportamenti in contrasto con regole destinate (come è nel caso di specie) a tutelare in via immediata e diretta lo svolgimento dell’attività sindacale e/o l’esercizio del diritto di sciopero, l’antisindacalità della condotta è implicita né, al fine di integrarla, occorre uno specifico intento lesivo del datore di lavoro (rectius, del dirigente scolastico).

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