"Modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.127,
nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di
lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia
di edilizia scolastica"
Collegato alla
legge di Bilancio dello Stato per l'anno 1998
Pubblicata nella Gazz.Uff. n. 142 del 20 giugno 1998 - S.O. n.110
Art.
4. (Telelavoro)
- 1.
Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile
delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine,
possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di
bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e
telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad
effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo
diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità
per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
- 2.
I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di
lavoro originaria.
- 3.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità
organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo,
ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della
prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme
incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri
ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al
conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
- 4.
Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.
- 5.
La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie
del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della
prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di
lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro
possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
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