PER
LA DISCIPLINA MEDIANTE ACCORDI DELLE FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI DI
ASSUNZIONE E DI IMPIEGO DEL PERSONALE AI SENSI DELL’ ART. 36 D.LGS. N.29
DEL 1993
L’art.
36, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (di modifica del d. lgs. 3 febbraio
1993, n. 29) consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa. I contratti collettivi prevedono a
disciplinare la materia.
In considerazione dell’importanza che assume, ai fini
dell’ammodernamento organizzativo delle pubbliche amministrazioni
secondo i principi del d.lgs. n. 80 del 1998, la diffusione e
l’equilibrata utilizzazione di strumenti di gestione flessibile delle
risorse umane, quali il lavoro a distanza (telelavoro), il contratto di
formazione e lavoro e la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
(lavoro interinale), si rende opportuno, nella fase attuale delle
trattative per il rinnovo dei contratti collettivi dei comparti e delle
aree dirigenziali, fornire all’Aran ulteriori e più specifici
indirizzi in materia, in aggiunta a quanto già prevedono il
"Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi
contrattuali 1998-2001" e gli atti di indirizzo dei Comitato di
Settore dei singoli comparti.
L’Aran,
in base a tali indirizzi, si porrà l’obiettivo di definire regole
contrattuali che favoriscano la progressiva diffusione di nuovi e più
efficienti moduli di organizzazione del lavoro in tutte le pubbliche
amministrazioni, valorizzando sia le convenienze in termini di costi e
di operatività per le amministrazioni, sia le opportunità di scelta
flessibile tra lavoro, formazione e cura, per i dipendenti pubblici, che
sono offerte dalle nuove forme di assunzione e impiego del personale.
A
tal fine, una volta stabiliti in un accordo quadro gli elementi generali
e comuni della disciplina degli istituti considerati, le dettagliate
indicazioni risultanti dal presente atto e dagli altri richiamati,
saranno sviluppate nei contratti collettivi di comparto, secondo gli
indirizzi espressi dai rispettivi comitati di settore, i quali potranno
tener conto dei caratteri specifici dell’attività istituzionale e
delle professionalità esistenti nei singoli comparti. A tal fine, l’Aran
attiverà opportune forme di consultazione congiunta dei comitati di
settore.
1.
FORME DI LAVORO A DISTANZA (TELELAVORO)
L
'art. 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191 - recependo quanto previsto
al punto B.2 del Protocollo d'intesa del 12 marzo 1997 (Accordo per il
lavoro nel pubblico impiego ) - prevede che le amministrazioni
pubbliche, allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse umane, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza.
La
stessa norma affida la disciplina organizzativa del lavoro a distanza a
un regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, con il quale vengono determinate le modalità mediante
le quali le pubbliche amministrazioni ricorrono al telelavoro, ivi
comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione
lavorativa (art. 4, comma 3), e rimette ai contratti collettivi il
compito di adeguare, in relazione alle diverse tipologie di lavoro a
distanza ed alle specifiche modalità della prestazione, la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati
(art. 4, comma 5).
Lo
schema di regolamento organizzativo sul telelavoro nelle pubbliche
amministrazioni e’ stato trasmesso al Consiglio di Stato per il
parere.
Tenendo conto dello schema di regolamento, l’Aran attiverà il
confronto con le organizzazioni sindacali per definire, con i criteri
di flessibilità normativa indicati in premessa, la disciplina
contrattuale dell’istituto del lavoro a distanza.
La disciplina contrattuale dovrà in ogni caso regolare, in coerenza con
gli indirizzi stabiliti nel presente atto, le materie seguenti:
- criteri
per l'assegnazione dei dipendenti al telelavoro (volontarietà,
svolgimento di mansioni analoghe, situazioni di disabilità
psico-fisiche, esigenze di cura nei confronti di familiari o
conviventi, tempo medio di percorrenza dalla residenza del
dipendente alla sede di lavoro);
- modalità
relative alla riassegnazione del dipendente nella sede di lavoro
originaria, sia su propria richiesta che d'ufficio da parte
dell'amministrazione;
- definizione
della nozione di "postazione di telelavoro (hardware, software
e collegamenti)" agli effetti della disciplina contrattuale,
regolamentazione delle modalità di gestione di essa (compresi i
guasti e le interruzioni), nonché dell’attribuzione delle
relative spese;
- adeguamento
degli obblighi contrattuali del lavoratore e garanzie nello
svolgimento della prestazione in telelavoro ( tutela della
personalità e della riservatezza);
raccordo
con gli artt. 4 e 7 dello statuto dei lavoratori tenuto conto della
natura della prestazione; obbligo di assicurazione antinfortunistica;
- definizione
delle specifiche modalità di attuazione degli obblighi facenti capo
all'amministrazione in base al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni, affinché
ciascun dipendente adibito al telelavoro riceva preventivamente una
informazione adeguata ed una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- definizione
delle modalità per l'esercizio delle funzioni del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza in relazione alla tutela della
salute e della sicurezza dei dipendenti adibiti al telelavoro, in
conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 57 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e
modificazioni;
condizioni
per l’effettuazione del telelavoro nel domicilio del dipendente
(conformità del locale e verifica della stessa, rimborsi delle spese
energetiche e telefoniche, assicurazione, accesso al domicilio);
previsione di una somma forfetaria da corrispondere al dipendente
adibito al telelavoro a titolo di partecipazione agli oneri connessi al
consumo energetico; definizione delle modalità per l'accesso al
domicilio del dipendente adibito al telelavoro dei soggetti aventi
competenza in materia di salute e sicurezza;
- individuazione,
secondo criteri di flessibilità ed in relazione alle differenti
mansioni svolte ed alle diverse modalità di telelavoro, delle
eventuali articolazioni dell'orario di lavoro;
- individuazione
dei criteri in base ai quali sono individuate le fasce orarie in cui
il dipendente addetto al telelavoro deve risultare reperibile a
disposizione dell'amministrazione;
- previsione
delle modalità mediante le quali il dipendente usufruisce di
rientri periodici nella sede di lavoro;
- individuazione
delle ipotesi e delle modalità di svolgimento di attività prestata
in parte in telelavoro ed in parte presso la sede di lavoro;
- adeguamento,
in relazione alle diverse forme di telelavoro, della disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità
della prestazione;
- adeguamento,
in relazione al contesto in cui la prestazione è svolta, delle
modalità di esercizio dei diritti di libertà ed attività
sindacale;
- disciplina
modalità per garantire la comunicazione tra i dipendenti addetti al
telelavoro e gli organismi di rappresentanza di cui all'art. 47,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.
396;
- determinazione
delle modalità mediante le quali le amministrazioni, nell'ambito
dei criteri indicati dai progetti con cui le pubbliche
amministrazioni, determinano il ricorso a forme di telelavoro,
realizzano attività di formazione iniziale e di aggiornamento
periodico del personale, dedicate ad aspetti tecnologici ed
organizzativi.
- modalità
della partecipazione sindacale, di cui all'art. 10 del d. lgs. 3
febbraio 1993 n. 29 come modificato dall'art. 6 del d. lgs. 31 marzo
1988 n. 80, in ordine ai progetti con cui le pubbliche
amministrazioni determinano il ricorso a forme di telelavoro.
2.
FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE)
La
legge n. 196/1997 , richiamata dall’art. 36, comma 7, del d.lgs. n.29
del 1993 disciplina la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (
lavoro interinale ) come specifica forma di provvista di personale per
esigenze temporanee, forma caratterizzata dal collegamento negoziale tra
tre diversi rapporti contrattuali: il rapporto tra l’impresa
fornitrice e i lavoratori disponibili al lavoro interinale; il rapporto
dell’ente o amministrazione che fa ricorso al lavoro interinale con
l’impresa fornitrice, appositamente autorizzata dal Ministero del
Lavoro (ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge 196/97); e il rapporto
tra questi ultimi e l’ente o amministrazione che ne utilizza
temporaneamente la prestazione.
Il
primo rapporto non interessa in questa sede, essendo regolato dalle
normative legali e contrattuali applicabili all’impresa fornitrice.
Il
secondo rapporto si configura come un contratto di fornitura di servizi
tra impresa fornitrice e ente o amministrazione che ricorre al lavoro
interinale, soggetto alle normali procedure previste da norme legali o
regolamentari in vigore presso l’ente o amministrazione (licitazione
privata, appalto - concorso o, ricorrendone i presupposti di urgenza o
eccezionalità, trattativa privata ).
Quanto
al terzo rapporto, le condizioni di provvista e di impiego del personale
inviato dall’impresa fornitrice sono stabilite, in base al rinvio
contenuto nell’art. 36, co. 7, d. lgs. n. 29 del 1993, dai contratti
collettivi che si applicano all’ente o amministrazione che fa ricorso
al lavoro interinale.
L’Aran attiverà pertanto il confronto con le organizzazioni sindacali
per definire la disciplina contrattuale dell’istituto, con i
criteri di flessibilità normativa indicati in premessa, adottando
soluzioni convergenti con quanto prevede per il settore privato
l’Accordo interconfederale per la disciplina del contratto di
fornitura di lavoro temporaneo ex art.11, comma 4, della legge 24 giugno
1997, n.196, stipulato il 16 aprile 1998 tra Confindustria e CGIL, CISL
e UIL.
La disciplina contrattuale dovrà comunque assicurare, in coerenza con i
principi indicati nel presente atto di indirizzo, la disciplina delle
seguenti materie:
- a)
I casi, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge
n. 196/1997, in cui è possibile ricorrere alla fornitura di lavoro
temporaneo;
Alla luce delle discipline introdotte dai contratti collettivi nel
settore privato, l’Aran curerà che la discipline contrattuali
consentano, fissandone i presupposti, il ricorso alla fornitura di
lavoro temporaneo nei casi, tra quelli esemplificati di seguito, che
abbiano un effettivo rilievo organizzativo in relazione
all’attività tipica delle amministrazioni interessate:
- per
la sostituzione di personale assente, quando si tratti di
assenze prevedibili (maternità, servizio militare), compresi i
periodi precedente e successivo al periodo di assenza,
strettamente strumentali al trasferimento delle conoscenze e
istruzioni necessarie all’espletamento della prestazione;
- per
punte di più intensa attività anche a carattere stagionale o
per esigenze straordinarie, anche dovute ad innovazioni
legislative che comportino l’attribuzione di nuove funzioni
ovvero per attività connesse allo svolgimento di progetti
finalizzati quando alle stesse non sia possibile far fronte con
il personale in servizio;
- per
la realizzazione di iniziative definite o predeterminate nel
tempo che non possano essere attuate con il personale in
servizio o per l’esecuzione di particolari attività,
delimitate nel tempo, per le quali siano richieste particolari
professionalità o specializzazioni diverse da quelle reperibili
tra il personale occupato;
- per
consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non
previste dall’ordinamento dell’amministrazione, anche al
fine di sperimentarne la necessità;
- per
la temporanea copertura di posti vacanti (per un periodo massimo
di sei mesi) o, nel caso in cui sia stata bandita la procedura
selettiva per la copertura dei posti vacanti, fino al momento
della effettiva assunzione dei vincitori;
- per
particolari fabbisogni connessi alle attività amministrative e
tecniche inerenti alla sostituzione ed alla modifica del sistema
informativo, all’inserimento di nuove procedure informative
generali o di settore ovvero di diversi sistemi di contabilità
e/o di controllo di gestione;
- per
l’elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
- per
specifiche assistenze nel campo della prevenzione, della
sicurezza e dell’ambiente di lavoro.
- b)
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le
quali è fatto divieto di ricorrere alla fornitura di lavoro
temporaneo;
- In
attuazione dell’art. 1, co. 4, lett. a), l. n. 196/1997, la
disciplina contrattuale dovrà escludere dalla possibilità di
prestare lavoro temporaneo i lavoratori da adibire a mansioni di
esiguo contenuto professionale stabilendo che, in via generale,
sono da considerarsi tali quelle afferenti ai livelli di
inquadramento per i quali non è previsto un titolo superiore
alla scuola dell’obbligo di cui all’art. 16, l. 28 febbraio
1987, n. 56.
- La
disciplina contrattuale dovrà, inoltre, dare attuazione
all’art. 7, co. 1, D.M. 21 maggio 1998 (emanato dal Ministero
del Lavoro di concerto con il Ministero del Tesoro) che consente
ai contratti collettivi di derogare al divieto di fornitura per
le qualifiche di esiguo contenuto professionale quando la
fornitura riguardi lavoratori che abbiano maturato, entro la
data del 31 dicembre 1997 o maturino entro il 31 dicembre 1998,
una permanenza di almeno 12 mesi in progetti di lavori
socialmente utili e siano assunti a tempo indeterminato
dall’impresa fornitrice di manodopera.
- c)
La percentuale massima di prestatori di lavoro temporanei
utilizzabili in rapporto ai lavoratori occupati dalla pubblica
amministrazione utilizzatrice.
- La
disciplina contrattuale stabilirà, come criterio generale e
comune a tutte le amministrazioni, che i prestatori di lavoro
temporaneo utilizzati nelle ipotesi di ricorso indicate dai
contratti collettivi ai sensi dell’art. 1, comma secondo,
lett. a), legge n. 196/1997 non potranno superare per ciascun
trimestre una media predeterminata dei lavoratori occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna unità
amministrativa. I contratti collettivi, nel caso di
amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture
periferiche, potranno specificare l’ambito territoriale
rispetto al quale calcolare la suddetta percentuale.
- d)
Gli obblighi di informazione sindacale
La disciplina contrattuale detterà criteri e procedure
dell’informazione sindacale sull’utilizzazione di lavoro
temporaneo, in ogni caso garantendo che le organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell’art. 47 bis, d. lgs. 3 febbraio 1993
n. 29, siano informate :
- preventivamente
(salvi i motivi di urgenza, e fermo il termine di 5 giorni
previsto dall’art. 7, comma quarto, legge n. 196/1997) dei
contratti di fornitura che l’amministrazione intende stipulare
e dei motivi del ricorso al lavoro temporaneo;
- a
cadenze annuali, del numero e dei motivi dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo conclusi nel periodo di
riferimento, la durata degli stessi, il numero e la qualifica
dei lavoratori interessati.
La
disciplina contrattuale andrà comunque coordinata con le disposizioni
inderogabile degli artt.1 e 11 della legge n. 196/1997.
3.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le
pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di formazione e
lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, d. l. 30
ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni in l. 19 dicembre
1984, n. 863; all’art. 8, l. 29 dicembre 1990, n. 407; all’art. 5,
l. 15 ottobre 1991, n. 344; all’art. 16, d. l. 16 maggio 1994, n. 299
convertito con modificazioni in l. 19 luglio 1994, n. 451 e all’art.
15, l. 24 giugno 1996, n. 197.
La
peculiarità del contratto di formazione e lavoro e’ quella di essere
a tutti gli effetti un contratto a tempo determinato, nel quale la
prestazione lavorativa si intreccia con esperienze formative e la cui
trasformazione in contratto a tempo indeterminato alla fine del periodo
formativo è in vario modo incentivata dal legislatore.
L’applicazione
di tale istituto alle pubbliche amministrazioni deve avvenire in
coerenza con le procedure selettive per l’assunzione nella pubblica
amministrazione e con la programmazione del fabbisogno di personale. La
contrattazione collettiva ha la responsabilità di adattare la
disciplina legale dell’istituto alle specifiche condizioni normative
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
A
tal fine l’Aran attiverà il confronto con le organizzazioni sindacali
per definire la disciplina contrattuale dell’istituto, con i
criteri di flessibilità normativa indicati in premessa. La
disciplina contrattuale dovrà regolare in ogni caso, in conformità con
i principi indicati nel presente atto di indirizzo, le materie seguenti:
- a)
Le
tipologie del contratto di formazione e lavoro.
L’art. 16, l. n. 451/1994 prevede due distinte tipologie:
- la
prima (tipologia a) - di durata massima di 24 mesi - è mirata
all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate ed
è caratterizzata da un significativo contenuto formativo;
- a
seconda (tipologia b) - di durata massima di 12 mesi - è mirata
ad agevolare l’inserimento professionale mediante la
maturazione di un’esperienza pratica di lavoro senza
particolare rilevanza della formazione teorica.
- b)
I
criteri dell’eventuale conversione in contratto a tempo
indeterminato anche prima della scadenza predeterminata art.3, co.
11, l. n. 863/1984 ) tenendo conto che, in ogni caso di
trasformazione a tempo indeterminato, il lavoratore deve essere
utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e
il periodo di formazione è computato nell’anzianità di servizio.
- c)
Il
divieto di stipulare contratti di formazione e lavoro per le
amministrazioni o enti che abbiano proceduto nei 12 mesi precedenti
a dichiarazioni di eccedenza, salvo che l’assunzione avvenga per
acquisire professionalità diverse da quelle dichiarate in
eccedenza.
- d)
i
progetti formativi - tipo, la cui adozione da parte delle
amministrazioni esime dalla preventiva approvazione del progetto da
parte dei competenti organi regionali (art. 3, co. 3, l. n.
864/1984).
I
contenuti formativi dovranno essere rapportati alla tipologia e alla
durata del contratto di formazione e lavoro nonché alle
professionalità alla cui acquisizione sono finalizzati i contratti.
- a)
Identificazione
delle professionalità per le quali e’ possibile ricorrere,
rispettivamente, alla tipologia a) oppure b) di contratto di
formazione e lavoro.
Agli effetti dell’art. 8, comma quinto, l. n. 407/90 si dovrebbero
considerare professionalità elementari, connotate da compiti
generici e ripetitivi, per le quali non è consentita la
stipulazione del contratto di formazione e lavoro, le professionalità
corrispondenti alla I° qualifica del vigente sistema
classificatorio.
I contratti di formazione e lavoro di cui all’art. 16, comma
secondo, lett. b, l. n. 451/1994 possono essere stipulati per
qualsiasi qualifica con la sola eccezione di quelle considerate
elementari.
- b)Inquadramento
e trattamento economico e normativo
Ai
sensi dell’art. 16, comma terzo, l. n. 451/1996 la disciplina
contrattuale può prevedere che i lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro siano inquadrati al livello inferiore di
inquadramento rispetto a quello spettante agli addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
cui conseguimento è preordinato il contratto di formazione e
lavoro. Essa può altresì prevedere che, per i lavoratori il cui
livello di destinazione è ricompreso tra le qualifiche intermedie,
il passaggio del lavoratore a tale livello si verifichi comunque
dopo che sia trascorso un determinato periodo di servizio effettivo.
Il trattamento economico dovrà essere normalmente costituito :
- dal
trattamento tabellare iniziale corrispondente
all’inquadramento previsto dal contratto di formazione lavoro
escluse le indennità di tipo professionale.
- dall’indennità
integrativa speciale e dalle maggiorazioni connesse alle modalità
effettive di svolgimento della prestazione previste dai
contratti collettivi di comparto.
- eventualmente,
dai trattamenti accessori regolati dai contratti collettivi
integrativi, in quanto espressamente previsto.
Ferma
restando la parità di trattamento con i lavoratori a tempo
indeterminato, in quanto compatibile e in proporzione alla durata
del contratto, la disciplina contrattuale detterà specifiche
disposizioni in merito ad aspetti particolari come: la durata del
periodo di prova; la fruizione dei permessi retribuiti e non; il
trattamento di malattia e infortunio.
- c)
Estinzione
e sospensione del contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla
scadenza del termine e non può essere prorogato. La disciplina
contrattuale prevederà tuttavia, in coerenza con gli orientamenti
giurisprudenziali sul punto, che, ai soli fini del completamento
della formazione prevista, il contratto possa essere prorogato in
presenza di eventi oggettivamente impeditivi della formazione, quali
malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare di leva,
infortunio sul lavoro e per una per una durata corrispondente a
quella della sospensione.
La disciplina contrattuale sarà integrata dal complesso delle
disposizioni inderogabili in materia di cui all’art.3, d. l. 30
ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni in l. 19 dicembre
1984, n. 863; all’art. 8, l. 29 dicembre 1990, n. 407, nell’art.
5, l. 15 ottobre 1991, n. 344; all’art. 16, d. l. 16 maggio 1994,
n. 299 convertito con modificazioni in l. 19 luglio 1994, n. 451 e
all’art. 15, l. 24 giugno 1996, n. 197; in particolare per ciò
che riguarda la predisposizione e approvazione dei progetti
formativi; il rispetto dei principi di non discriminazione diretta e
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125; l’obbligo per
l’amministrazione di attestare al termine del periodo di
formazione l’attività svolta e i risultati formativi conseguiti
dal lavoratore; la non computabilità degli assunti con contratto di
formazione e lavoro nei limiti numerici e la loro computabilità ai
fini della copertura delle percentuali d’obbligo di cui alla legge
n. 482/68.
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