NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 191
A seguito
del parere favorevole espresso sull'ipotesi di accordo quadro sul
telelavoro dal Coordinamento dei Comitati di settore in data 22-9-1999,
vista la certificazione negativa dei costi espressa dalla Corte dei
Conti in data 15-10-1999, visto il parere favorevole espresso in data
9-12-1999 dal Coordinamento dei Comitati di settore sull'adeguamento
delle quantificazioni dei costi contrattuali alle osservazioni della
Corte dei Conti, visto il referto della Corte dei Conti deliberato dalle
Sezioni Riunite in data 19-1-2000, visto l'invito formulato all'ARAN
nella seduta del 25-2-2000 dal Coordinamento dei Comitati di settore
perché si proceda ad una rapida definizione dell'accordo collettivo sul
telelavoro, il giorno 23-3-2000 alle ore 16 le parti sottoscrivono
l'allegato accordo sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
Per l'ARAN:
nella persona del Presidente, Prof. Carlo Dell'Aringa---------------------------------------
per i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali
CGIL -------------------------------------
CISL --------------------------------------
UIL --------------------------------------
CONFSAL -------------------------------------
COSMED -------------------------
CIDA ---------------------------
CISAL -------------------------------------
Art.
1
Ambito di applicazione e durata
1.Il
presente accordo quadro si applica al personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Considerato il carattere sperimentale dell'istituto, all'inizio del
secondo biennio di applicazione le parti valuteranno l'opportunità di
procedere ad eventuali modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle
valutazioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.
Art.
2
Finalità e obiettivi del telelavoro
1. Le parti
convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del
telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate
regole e strumenti idonei ad assicurare:
a) alla pubblica amministrazione la concreta possibilità di avvalersi
funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;
b) al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del
lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di
relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime
aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di
appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al
contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.
Art.
3
Relazioni sindacali
1.Le
relazioni sindacali si svolgono secondo criteri di responsabilità,
correttezza, trasparenza e tempestività; gli istituti di partecipazione
sindacale debbono essere attivati e conclusi in tempi strettamente
congrui rispetto all'avvio e all'attuazione dei progetti.
2. Le Amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti
dei progetti di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70.
3. A livello di Amministrazione, la concertazione ha per oggetto le
modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità
impiegate mediante il telelavoro.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro
quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta.
Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo
mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine
massimo di venti giorni dalla sua attivazione; dell'esito della
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizione delle
parti nelle materie oggetto della stessa.
4. A livello di Amministrazione, la contrattazione integrativa determina
gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi
necessari dalle particolari condizioni della prestazione.
Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato
raggiunto l'accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà
d'iniziativa.
5. Nell'ambito di ciascun comparto, la contrattazione potrà
disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specificità del
comparto e, in particolare:
a) criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto
ad altre forme di delocalizzazione;
b) criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la
determinazione delle fasce di reperibilità telematica;
c) forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del
loro uso;
d) iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.
Art.
4
Assegnazione ai progetti di telelavoro
l.
Nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo
1999, n. 70, l'Amministrazione procederà con le modalità previste
dall'art. 4 dello stesso DPR n. 70 all'assegnazione a posizioni di
telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a
ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con
priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano
esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da
consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.
2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni
l'Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il
raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei
confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla
sede.
3. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore
pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione
a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che
operano in sede.
4. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del
rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta
del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel
progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste
nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto), o d'ufficio da
parte dell'amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla
sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi
compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 10 giorni
dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di cui al comma 2, lettera
b), oppure nel termine previsto dal progetto.
5. In conformità all'articolo 3, comma 6, del citato DPR n. 70, il
dirigente, sulla base di quanto previsto dal progetto, può esercitare
le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.
Art.
5
Postazione di lavoro e adempimenti dell'Amministrazione
1.Il
telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali
lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri - satellite,
servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese
quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente
possibile la prestazione "a distanza", diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2.Le spese per l'installazione e la manutenzione della postazione di
telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività
attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell'amministrazione;
sono, del pari, a carico dell'amministrazione le spese relative al
mantenimento dei livelli di sicurezza. Le attrezzature informatiche,
comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgimento del telelavoro,
vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore per la durata del
progetto. La contrattazione di comparto prevederà forme di copertura
assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso.
3. Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere
attivato all'insaputa dei lavoratori, l'amministrazione è tenuta ad
informare il lavoratore circa le modalità attraverso le quali avviene
la valutazione del lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione
della prestazione del lavoratore nel rispetto di tali modalità possono
essere utilizzati ai fini dell'esercizio dei poteri datoriali.
4. Ciascun progetto prevederà la possibilità che siano disposti, con
frequenza media da definirsi eventualmente nella contrattazione di
comparto, rientri periodici del lavoratore presso la sede di lavoro.
5. L'amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si
svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di
ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. L'amministrazione è tenuta
a fornire al lavoratore la formazione necessaria perché la prestazione
di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per sé e per le
persone che eventualmente vivono negli ambienti prossimi al suo spazio
lavorativo.
6. Le amministrazioni, nell'ambito delle attività formative dedicate ai
lavoratori, prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione
generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di
professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro.
Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresì, ai dirigenti
degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano attività di
telelavoro.
7. Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva - ivi
compreso l'utilizzo dell'e-mail - per rendere partecipe il lavoratore
delle informazioni di carattere amministrativo più direttamente
connesse con le sue legittime aspettative, come indicato nell'articolo
2, lettera b)
Art.
6
Diritti ed obblighi del lavoratore
1. Avendo
riguardo agli obiettivi ed alle modalità attuative del progetto, allo
scopo anche di valorizzare l'autonomia nella gestione del tempo e
dell'attività lavorativa, la prestazione del telelavoro è orientata a
modelli innovativi di distribuzione dell'orario di lavoro, ferma
restando la stessa quantità oraria globale prevista per il personale
che presta la sua attività nella sede e secondo i criteri generali
definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b).
Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi
macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno
considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro. In
caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà
dell'amministrazione, sentite le OO.SS., richiedere il temporaneo
rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.
2. Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la
sua abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate,
l'accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla
manutenzione, nonché del responsabile di prevenzione e protezione e da
parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta
applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente
alla postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa
collegate. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di
sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.
3. Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua
abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune
spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese
connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali
altre spese connesse all'effettuazione della prestazione.
L'importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi
con cadenza predeterminata, è fissato dal progetto con le modalità
previste dall'articolo 3, comma 4, e sarà rideterminato con riferimento
all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per
l'effettuazione del telelavoro.
4. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello
previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e
decentrata, che si applica ai lavoratori del comparto.
Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività
e permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina
contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori del comparto.
5. È garantito l'esercizio dei diritti sindacali.
Il lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare
all'attività sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla
istituzione, nelle amministrazioni e negli enti che impiegano
telelavoro, di una bacheca sindacale elettronica, nonché dall'utilizzo
dell'e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
Art.
7
Osservatorio sul telelavoro
1. In
considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà istituito
presso l'A.Ra.N., per il primo biennio di attuazione, un Osservatorio
formato da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo e da tre componenti nominati dall'Aran.
Tale Osservatorio, avvalendosi eventualmente dell'apporto di esperti,
nonché dei Comitati pari opportunità, ove costituiti, dovrà, durante
il biennio, raccogliere dati e informazioni circa l'andamento delle
esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento
dell'amministrazione e sull'organizzazione di vita dei lavoratori. Al
termine del biennio l'Osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso
pubblico, ed orienterà le parti per introdurre eventuali modificazioni
e/o adattamenti nella contrattazione collettiva
2. La contrattazione di comparto istituirà, altresì, Osservatori di
comparto, anche quali sensori settoriali dell'Osservatorio
intercompartimentale.
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