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Accordo di programma in materia di telelavoro

14 maggio 1999

Le parti firmatarie del presente protocollo riconoscono:

  1. I vantaggi derivanti dalla collaborazione tra amministrazioni pubbliche su problematiche di reciproco interesse, mettendo in comune professionalità e risorse adeguate;
  2. La necessità di affrontare con assoluta priorità le problematiche connesse alla introduzione del telelavoro nella P.A.;
      
  3. La necessità di attivare a tale scopo un osservatorio comune;
  4. La particolare importanza della formazione per l’acquisizione di conoscenze adeguate a creare e gestire le postazioni di telelavoro;
      

Le potenzialità degli strumenti multimediali quali mezzi atti a consentire la rapida e capillare diffusione ed acquisizione di informazioni in materia.

Tutto ciò premesso, le Parti firmatarie convengono tra loro quanto segue:

Articolo 1

  1. E’ costituito un gruppo di lavoro formato da qualificati rappresentanti delle amministrazioni firmatarie.
  2. Il gruppo ha lo scopo di approfondire le diverse problematiche tecnico-giuridiche ed applicative in materia di telelavoro, analizzando in particolare casi di eccellenza e forme sperimentali di lavoro a distanza già avviate nel settore pubblico e in quello privato. Il gruppo opererà per fornire risposte univoche ad eventuali quesiti interpretativi e per individuare linee-guida e modelli organizzatori per progettare ed avviare la sperimentazione del telelavoro nella P.A.
  3. Il gruppo ha, inoltre, il compito di sviluppare in tempi brevi un prodotto applicativo del software Power Point o similare, da utilizzarsi prioritariamente quale ausilio informativo, accessibile attraverso la rete Internet.

    Tale prodotto avrà le seguenti caratteristiche minime:
      
    • modularità e capacità di sviluppo ed aggiornamento, chiarezza espositiva, possibilità di fornire risposte a quesiti di carattere generale;
    • costi ridotti, possibilità di essere utilizzato per attività didattiche, facilità di consultazione.

Articolo 2

Il DFP valuterà ogni possibilità di inserire l’iniziativa sperimentale in un apposito programma formativo, già finanziato, allo scopo di coprire i costi di sviluppo.

Articolo 3

Le amministrazioni firmatarie conservano la propria autonomia funzionale per iniziative formative o di altro tipo, nonché per utilizzare secondo le proprie competenze istituzionali le conoscenze e gli orientamenti emersi nell’ambito dei lavori di predisposizione del prodotto multimediale.

Articolo 4

  1. Al fine di assicurare un più rapido sviluppo del prodotto multimediale è costituito, nell’ambito del gruppo di lavoro, un comitato redazionale, al quale ogni amministrazione firmataria si impegna a partecipare con almeno una unità di alta professionalità e con eventuali sostituti.
  2. Le riunioni del gruppo di lavoro e del comitato redazionale si terranno di regola presso il DFP, che fornirà il supporto organizzativo.
  3. La prima riunione del gruppo di lavoro e del comitato costituito nel suo ambito si terrà entro sette giorni dalla stipula del presente accordo.