RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA "R.I.A."

Art.9, commi 4 e 5 - D.P.R.44/90.

              Con decisione del Consiglio di Stato n.441/98 e sentenza del TAR Lazio n.1374/98 più altre sentenze in tal senso, il Giudice di merito ha statuito il diritto, per i dipendenti della P.A., ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione "RIA" prevista dall’art.9, c.4 e 5 del D.P.R.44/90, maturata nell’arco della vigenza contrattuale 1988/90 prorogato al 31 dicembre 1993.

              Coloro che, nel periodo 01 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993, hanno maturato un’anzianità di servizio di 5, 10 o 20 anni - anche computando servizi prestati in amministrazioni diverse possono proporre ricorso affinché venga riconosciuto tale beneficio economico.

              Per quanto sopra, questa O.S. Rappresentanze Sindacale di Base R.d.B. aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) ha inteso offrire la possibilità ai lavoratori, che ancora non avessero provveduto, di proporre ricorso legale.

Una prima trance di ricorsi è stata già presentata al TAR, ma le richieste continuano a pervenire per cui abbiamo deciso di aprire una seconda trance di ricorsi.

Per effettuare il ricorso:

Compilare la scheda dati, il mandato ad litem ed inviarli, assieme a copia dello stato matricolare, fotocopia del documento e copia della ricevuta di versamento di lire 5.000 sul C/C postale N.69417004 intestato Rappresentanze sindacali di base degli statali (causale Ricorso RIA II trance) alla Federazione RdB Roma, via Appia Nuova, 96 - 00183 ROMA.

Il versamento di lire 5.000 copre il costo complessivo del ricorso !!!

Testo dell’art.9, commi 4 e 5; D.P.R.44/90.

"c.4 - Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:

              prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000;

              quarta, quinta e sesta qualifica funzionale:  L. 400.000;

              settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.

c.5. - Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, raddoppiate e quadruplicate con le stesse decorrenze stabilite nei confronti del personale che, nell’arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni".

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVETE A rdbstato@rdn.it

Si informa, altresì, che presso la Federazione di Roma (tel. 06/77201712), il Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, potrete contattare un incaricato per ottenere maggiori delucidazioni.