RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA "R.I.A."
Art.9,
commi 4 e 5 - D.P.R.44/90.
Con decisione del Consiglio di Stato n.441/98 e sentenza del TAR Lazio
n.1374/98 più altre sentenze in tal senso, il Giudice di merito ha statuito il
diritto, per i dipendenti della P.A., ad ottenere il riconoscimento della
maggiorazione "RIA" prevista dall’art.9, c.4 e 5 del D.P.R.44/90,
maturata nell’arco della vigenza contrattuale 1988/90 prorogato al 31 dicembre
1993.
Coloro che, nel periodo 01 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993, hanno
maturato un’anzianità di servizio di 5, 10 o 20 anni - anche computando
servizi prestati in amministrazioni diverse possono proporre ricorso affinché
venga riconosciuto tale beneficio economico.
Per quanto sopra, questa O.S. Rappresentanze Sindacale di Base R.d.B.
aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) ha inteso offrire la
possibilità ai lavoratori, che ancora non avessero provveduto, di proporre
ricorso legale.
Una
prima trance di ricorsi è stata già presentata al TAR, ma le richieste
continuano a pervenire per cui abbiamo deciso di aprire una seconda trance di
ricorsi.
Per
effettuare il ricorso:
Compilare
la scheda
dati, il mandato ad litem ed inviarli, assieme a copia dello stato
matricolare, fotocopia del documento e copia della ricevuta di versamento di
lire 5.000 sul C/C postale N.69417004 intestato Rappresentanze
sindacali di base degli statali (causale Ricorso RIA II trance) alla
Federazione RdB Roma, via Appia Nuova, 96 - 00183 ROMA.
Il
versamento di lire 5.000 copre il costo complessivo del ricorso !!!
Testo
dell’art.9, commi 4 e 5; D.P.R.44/90.
"c.4
- Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza
professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto
quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette
una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto
indicate misure annue lorde:
prima, seconda e terza qualifica funzionale:
L. 300.000;
quarta, quinta e sesta qualifica funzionale:
L. 400.000;
settima, ottava e nona qualifica funzionale:
L. 500.000.
c.5.
- Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, raddoppiate e
quadruplicate con le stesse decorrenze stabilite nei confronti del personale
che, nell’arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente,
dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti
maggiorazioni".
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVETE A rdbstato@rdn.it
Si
informa, altresì, che presso la Federazione di Roma (tel. 06/77201712), il
Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, potrete contattare un incaricato per
ottenere maggiori delucidazioni.