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Al   Presidente della Repubblica

      On.le Carlo Azelio CIAMPI

     Palazzo del Quirinale – 00187 ROMA

 

Al   Presidente del Senato della Repubblica

      On.le Nicola MANCINO

     Palazzo Madama – 00186 ROMA

 

Al   Presidente della Camera dei Deputati

      On.le Luciano VIOLANTE

     Piazza Montecitorio – 00186 ROMA

 

Al   Presidente della Corte Costituzionale

 

     Palazzo della Consulta

  Piazza del Quirinale – 00187 ROMA

 

Ai   Presidenti dei Gruppi Parlamentari

  Camera dei Deputati

     Piazza Montecitorio – 00186 ROMA

 

 

Oggetto : Emendamento, di iniziativa popolare, alla legge finanziaria anno 2001 in corso di approvazione.   - Art. 33, comma 2, riguardante il D.P.R. 17.01.1990 n° 44, art.9, comma 4° e 5°.

 

             Il/La  sottoscritto/a _________________________________________________ cittadino italiano, ancor prima che Pubblico Servitore dello Stato.

PREMESSO

Che all’art.33, II comma, della disegno di legge finanziaria per l’anno 2001, in discussione al Parlamento e di prossima approvazione, prevede che “L’artico 7, comma 1, del Decreto Legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n.438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1993, n.93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.

 

Che la formulazione di siffatto articolo configge palesemente con gli artt. 3, 36 e 97 della Legge Costituzionale in quanto - se cosi fosse approvato - determinerebbe una evidente sperequazione tra dipendenti che hanno ottenuto (seppur costretti a mezzo degli organismi giudicanti) i benefici economici derivanti dall’art.9, commi 4 e 5 del DPR 17.01.1990, n.44 e dipendenti che pur rientrando nelle identiche situazioni, moltissimi dei quali (alcune decine di migliaia), a loro volta, costretti ad adire le vie legali per sentirsi riconosciuto lo stesso beneficio economico.

 

Che con il testè articolo finanziario molti dipendenti pubblici, destinatari degli effetti del DPR 17.1.1990, n.44, verrebbero ingiustamente ed illecitamente esclusi da quei provvedimenti contrattuali “sottoscritti tra le parti” e che oggi, a distanza di anni con, ancor più illecito, provvedimento legislativo (peraltro con effetti retroattivi, ciò anche …., vietato dal diritto costituzionale) unilateralmente i rappresentanti dello Stato, violando i precetti sanciti dalla Legge Costituzionale, ancorché inadempienti contrattualmente, pretendono di non riconoscere quanto già statuito con sentenze giurisprudezialmente consolidate (cfr. - ex multis - : Consiglio di Stato, Sez. IV, n° 441/98, TAR Lazio, Sez.I, n.1135/96, TAR Lazio, Sez. I, n.1382/98, 1383/98, 1384/98 e 1385/98 nonché, Cons.St, Sez. VI, n.2451 del 20 aprile 2000 ed eltre),

 

CIO  PREMESSO

 

Lo scrivente chiede che l’articolo 33, comma 2, della legge finanziaria per l’anno 2001, venga cosi emendato:

 

L’Art.7, commi 4 e 5 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44, recante il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di anzianità è riconosciuto, per effetto dell’ultrattività del Contratto del personale ministeriale, prorogato al 31 dicembre 1993, a tutti coloro che maturano 5, 10 e 20 anni di servizio alla data del 31.12.1993, anche cumulando più periodi di servizio effettivo prestato in amministrazioni diverse, come statuito dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

L’enorme contenzioso ancora esistente è estinto d’ufficio”.

 

                                                          

                                                           I n   f e d e