MAGGIORAZIONE
R.I.A.
Non c’è mai limite
al peggio?
Questo
il testo definitivo della Finanziaria riguardo alla Maggiorazione R.I.A.:
Art.
51 comma 3
L'articolo
7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso
che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli
accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al
triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre
1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte
ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E'
fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
IN SOSTANZA SI AFFERMA CHE - NONOSTANTE I PRONUNCIAMENTI IN SENSO
OPPOSTO DEL CONSIGLIO DI STATO – VIENE NEGATO IL DIRITTO ALLO SLITTAMENTO NEI
CONTEGGI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO A TUTTI COLORO CHE PUR AVENDONE DIRITTO
CONTRATTUALE NON HANNO ANCORA OTTENUTO SENTENZA POSITIVA…
SI NEGA IL DIRITTO DI FARE RICORSO PER IL
RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO CHE CONTESTUALMENTE SI DICE RICONOSCIUTO A QUELLI
CHE IL RICORSO LO HANNO GIA' VINTO. (E L’UGUAGLIANZA DI FRONTE ALLA LEGGE?)
SI NEGA ATTRAVERSO UNA LEGGE DI BILANCIO UN DIRITTO DI NATURA CONTRATTUALE DICENDO CHE ALCUNI LO HANNO E ALTRI NO!
QUESTO SPAZZEREBBE VIA TUTTO IL CONTENZIOSO ANCORA
APERTO, TUTTI I RICORSI CHE LE RdB HANNO PROPOSTO (A SOLE 5.000 LIRE) E CHE PER
LE LUNGAGGINI DEI TAR SONO ANCORA DA DISCUTERE …
QUESTO IMPEDIREBBE A CHIUNQUE DI PROPORRE ALTRI
RICORSI…
CREDIAMO CHE OGNI ULTERIORE COMMENTO SIA
SUPERFLUO
OGGI CHE DICONO I SINDACATI CHE NON PIU’ DI QUATTRO MESI FA, PROPRIO MENTRE VENIVA PREPARATA LA FINANZIARIA, AVEVANO PROPOSTO RICORSO “GRATUITO” IN CAMBIO DELL’ISCRIZIONE…
NOI CONTINUEREMO LA NOSTRA BATTAGLIA
Roma,
6 gennaio 2000
RdB-PI Statali
Pietro Falanga