R.I.A.

IL consiglio di stato ci da ragione, i soldi vanno a tutti…

Il Segretariato Generale del Consiglio di Stato ha trasmesso, in data 28.8.2000, il parere n. 1188/2000 della terza Sezione, formulato nell’adunanza del 20 giugno 2000 in merito alla richiesta inoltrata dal nostro Ministero sulle modalità di applicazione dell’art. 9, comma 4 e 5 del DPR n.44, relativo alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha condiviso le ragioni di carattere equitativo che sono a presupposto per l’estensione, in considerazione anche della recente giurisprudenza prevalente, del riconoscimento della vigenza del DPR 44 del 1990 fino al 31.12.1992 a tutti i lavoratori, anche a coloro che non abbiano proposto alcuna impugnativa.

Ci preoccupa, comunque, che il carattere equitativo sia poi legato alla valutazione del Ministero del Tesoro in ordine alle disponibilità finanziarie che dovranno essere reperite per l’attuazione dell’iniziativa!!!

Il Consiglio di Stato si è espresso inoltre su vari quesiti posti dalla nostra Amministrazione in ordine:

·      alle sentenze passate in giudicato in relazione agli interessi legali e rivalutazione monetaria;

·      alle sentenze passate in giudicate del giudice amministrativo di primo grado;

·      alle situazioni per le quali fino ad oggi sia intervenuta sentenza di primo grado;

·      ai dipendenti che hanno avanzato istanza di riconoscimento del beneficio, senza peraltro adire la via giudiziaria;

·      ai dipendenti che non abbiano mai chiesto il riconoscimento del beneficio, e non abbiano quindi mai posto in essere atti idonei ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 4 del Codice Civile;

·      alla operabilità della RIA anche per il periodo 1.1.1994 – 16.2.1995 data di stipulazione del CCNL del comparto Ministeri.

Risultano comunque rilevanti le osservazioni del Consiglio di Stato laddove si ritiene che “la concessione del beneficio della maggiorazione RIA in questione non era subordinata alla domanda del dipendente, essendo erogabile d’ufficio: ne consegue che la posizione dei dipendenti che non abbiano presentato apposita istanza in proposito non risulta diversa da quelli che abbiano presentato detta istanza, se non in relazione all’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dall’istanza medesima”.

Così come risulta rilevante il parere espresso sul quesito inerente al riconoscimento, ai fini del computo dell’anzianità, dei periodi di servizio prestati in precedenza presso Amministrazioni statali e non, appartenenti a comparti diversi da quello dei Ministeri.

Nonostante che la nostra Amministrazione abbia prospettato al Consiglio di Stato, a nostro avviso in maniera inopportuna e senza peraltro menzionare precedenti giuridici a favore dei mobilitati (vedasi sent. n. 542/2000 del TAR per il Friuli Venezia Giulia), una diversificazione tra lavoratori transitati per effetto di una mobilità speciale (?) e impiegati transitati, invece, secondo la mobilità ordinaria, l’organo consultivo ha ritenuto comunque che “trattandosi di questione non definita normativamente in maniera sufficientemente chiara, l’Amministrazione dovrà valutare il caso concreto tenendo conto della natura e delle finalità del beneficio di cui si discute. A tale riguardo è opportuno sottolineare che l’incremento della retribuzione individuale viene posto dalla norma in stretta correlazione con l’esperienza professionale maturata dal dipendente, per un determinato numero di anni, ed in tale ottica, assumono secondario rilievo le circostanze nelle quali la specifica esperienza professionale sia stata acquisita, risultando invece di preminente interesse, per l’Amministrazione pubblica, l’effettivo conseguimento da parte del dipendente, di una superiore qualificazione professionale nelle mansioni di pertinenza”.

Riteniamo perciò che l’Amministrazione del Tesoro non abbia più alcuna possibilità di ritardare indebitamente il riconoscimento ai lavoratori di un diritto riconosciuto da una giurisprudenza oramai consolidata.

La RdB, impegnata in prima linea sul riconoscimento del DPR 44/90, continuerà a pressare l’Amministrazione affinché dia seguito al riconoscimento immediato dei benefici economici dovuti.

Roma 8.9.2000