Circolare Aran - 2 luglio 2004 - Prot.5194

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OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 15 - 19 novembre 2004.
Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni e la trasmissione dei verbali elettorali all'ARAN.

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le Associazioni sindacali rappresentative, con Protocollo sottoscritto il 22 marzo 2004, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti che, già elette nel 2001, scadranno nel novembre 2004 (art. 7 Accordo quadro).

Con il citato Protocollo, che contiene l'annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la relativa tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 (cfr. G.U. n. 77 del 1° aprile 2004).

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni dei comparti in indirizzo nei giorni 15 - 19 novembre 2004.

La concreta esperienza di gestione delle precedenti elezioni, ha reso necessario da parte dell'Aran la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 22 marzo 2004 hanno convenuto sull'opportunità di riassumerle, con il presente documento, in un testo unitario che sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.

La presente nota è, anche, completata di tutta la documentazione necessaria, elencata nel sommario che segue, della quale si raccomanda una attenta lettura.

A tal fine, si chiede alle Amministrazioni di consegnare alle proprie Amministrazioni "periferiche" nel caso di articolazione sul territorio, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle Commissioni elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota e gli allegati alla stessa, significando che tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet dell'ARAN all'indirizzo www.aranagenzia.it nella Sezione "Relazioni Sindacali" alla voce "RSU Comparti 2004" in formato facilmente scaricabile e stampabile.

Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie territoriali.

ELEZIONI DELLE RSU DEL 15 - 19 NOVEMBRE 2004
CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE


SOMMARIO:

A) PROTOCOLLO del 22 marzo 2004

B) CHIARIMENTI §1. Tempistica delle procedure elettorali §2. Sede di elezione della RSU §3. Presentazione delle liste elettorali §4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali §5. Elettorato passivo §6. Procedura per la presentazione delle liste §7. Elettorato attivo §8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione §9. Compiti della Commissione elettorale §10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti §11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni §12. Riparto e attribuzione dei seggi §13. Compiti delle Amministrazioni §14. Comitato dei garanti §15. Insediamento della RSU

C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN

ALLEGATI:

1 – PROTOCOLLO DEL 22 MARZO 2004 PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI. TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
2 – ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU E RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
3 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO SANITA' (16 OTTOBRE 1998)
4 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (22 OTTOBRE 1998)
5 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO MINISTERI (3 NOVEMBRE 1998)
6 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (3 NOVEMBRE 1998)
7 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO (5 NOVEMBRE 1998)
8 – FAC-SIMILE DEL VERBALE FINALE (in formato stampabile)

A) PROTOCOLLO DEL 22 MARZO 2004

Il documento fondamentale è rappresentato dal "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali" sottoscritto in data 22 marzo 2004 (allegato n. 1), e pubblicato nella G.U. n. 77 del 1° aprile 2004, contenente l'annuncio delle elezioni. Nel calendario sono indicate le varie scadenze che precedono le elezioni. Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di ciascuna Amministrazione.

B) CHIARIMENTI

Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e degli accordi integrativi di comparto, laddove stipulati, che conservano la loro validità e la cui conoscenza rimane assolutamente fondamentale (allegati da n. 2 a n. 7).

§ 1. Tempistica delle procedure elettorali

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutti i comparti in indirizzo. Non si può, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto con il Protocollo di cui alla lettera A) le elezioni sono già state indette e fissata la relativa tempistica, la votazione e lo scrutinio.

Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

Il primo giorno delle votazioni (15 novembre 2004) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile, su decisione della Commissione elettorale, per le operazioni di voto. Pertanto, i giorni dal 15 al 18 novembre 2004 sono dedicati alle votazioni.

E' compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (18 novembre), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo dell'Amministrazione.

Il giorno 19 novembre 2004 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutti i comparti anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto, le urne devono essere aperte solamente la mattina del giorno 19 novembre 2004. In sede di singola Amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

Tutte le RSU attualmente in carica, a prescindere dalla data di costituzione, sono ricondotte alla scadenza generale di novembre 2004. Ciò significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite nel novembre 2001 ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva nel corso del triennio.

§ 2. Sede di elezione della RSU

E' prevista l'elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni dei comparti:
- Regioni e Autonomie locali
- Servizio sanitario nazionale
- Università
In tali comparti l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di Amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico.

Sono previste più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni dei comparti:
- Agenzie fiscali
- Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
In tali comparti, le Amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dovranno procedere, entro il 24 settembre 2004, tramite appositi Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU.

La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta esclusivamente nell'accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è da intendersi superata con la collocazione dei professionisti nell'area dirigenziale. Pertanto, detti collegi elettorali non dovranno essere previsti nella mappatura delle sedi elettorali degli Enti pubblici non economici.

Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere affissa all'albo dell'Amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del Protocollo di cui al punto A) entro il 6 ottobre 2004.

Qualora non si dovesse pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura, le Amministrazioni dovranno, comunque, inviare all'Aran l'elenco delle sedi presentato dalle organizzazioni sindacali, segnalando in modo sintetico le ragioni della mancata sigla.

Si significa l'importanza di tale adempimento che permette a questa Agenzia di dotarsi di una corretta e compiuta "anagrafe" delle sedi elettorali, anche al fine della verifica della completezza della rilevazione dei dati.

§ 3. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

1) le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, che sono le stesse che hanno sottoscritto il Protocollo di cui alla lettera A). A dette organizzazioni non è richiesto alcun atto di adesione all'Accordo predetto. Nel caso si tratti di organizzazioni non rappresentative, esse devono formalmente dimostrare di aderire alle Confederazioni firmatarie, tramite attestazione della Confederazione stessa, da allegare alla lista elettorale;

2) le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. A dette organizzazioni è richiesta la formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 entro il termine ultimo fissato al 18 ottobre 2004 indicato nel Protocollo di cui al punto A), solo se non vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

Le organizzazioni sindacali di cui al precedente punto 2) consegnano la documentazione ivi richiesta (adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, statuto e atto costitutivo) alla Commissione elettorale congiuntamente alla presentazione della lista. Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale delle statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere presentata all'Aran, che rilascia un attestato in carta semplice. In questo caso vale quanto indicato al precedente capoverso.

L'Aran pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati.

§ 4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:

1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;

2) le organizzazioni sindacali costituenti, affiliate o aderenti alle federazioni sindacali formate da più e diverse sigle. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste essendo la titolarità della presentazione della lista in capo esclusivamente alla federazione unitariamente intesa. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso la denominazione esatta della federazione sindacale e non delle singole sigle che la compongono o che sono affiliate o aderenti. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti alla federazione;

3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista congiunta "cgil fp e cisl fps" );

4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;

5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

E' compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

§ 5. Elettorato passivo

L'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

I dipendenti che sono in comando o fuori ruolo presso altre Amministrazioni esercitano l'elettorato attivo presso l'Amministrazione di assegnazione ma conservano l'elettorato passivo nella Amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.

Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 28 settembre 2004 risulti in servizio solo o prevalente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché siano a tempo indeterminato nell'Amministrazione di provenienza e che quest'ultima sia pubblica e rappresentata dall'Aran. In questo caso l'eccezione si giustifica perché si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto e, se si applicasse la regola letterale per cui il personale comandato è escluso dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'ente di provenienza.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i professionisti degli Enti pubblici non economici, per i quali l'accordo integrativo di comparto contemplava la possibilità di collegi specifici, nonché i ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca e sperimentazione, collocati nelle aree dirigenziali con l'ipotesi di CCNQ per la definizione delle autonome aree della dirigenza del 19 maggio 2004;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura. La mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo di esclusione.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

§ 6. Procedura per la presentazione delle liste

L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente dell'Amministrazione sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.

Le liste possono essere presentate dal 28 settembre 2004 al 18 ottobre 2004, ultimo giorno utile.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell'Amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 18 ottobre 2004 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e poi, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale. La lista può anche essere inviata per posta, ma deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa testo il protocollo della Commissione elettorale o dell'Amministrazione.

Per individuare l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione elettorale o dell'Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. L'Amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4].

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l'Amministrazione deve darne immediata comunicazione all'Aran.

§ 7. Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l'Amministrazione, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa e cioè il personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo indeterminato nell'Amministrazione di provenienza.

Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'ente di provenienza.

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:
- tutto il personale a tempo determinato, compreso quello con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
- il personale non contrattualizzato, ivi compresi i Direttori di Sezione e di Istituto in servizio presso gli Istituti sperimentali del comparto Ricerca, trattandosi di personale assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - i professionisti degli Enti pubblici non economici, per i quali l'accordo integrativo di comparto contemplava la possibilità di collegi specifici, nonché i ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca e sperimentazione, collocati nelle aree dirigenziali con l'ipotesi di CCNQ per la definizione delle autonome aree della dirigenza del 19 maggio 2004;
- tutto il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;
- tutto il personale con contratti di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001) o comunque "atipico".

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (27 settembre 2004) e la data di votazione ha diritto di voto, se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica sede. E' compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni).

§ 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione

I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota.

In presenza di ubicazioni diverse nella Amministrazione sede unica di RSU, il componente della Commissione può essere sia un dipendente della sede principale che di quella staccata, purché sia dipendente dell'Amministrazione interessata.

Nel caso in cui sia prevista nel comparto una pluralità di sedi delle RSU nella stessa struttura (ad es. per i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, etc) il componente della Commissione elettorale potrà anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la medesima sede di lavoro.

Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti anche assunti a tempo determinato.

L'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale.

I componenti della Commissione elettorale sono integrati, automaticamente, con i lavoratori designati allo scopo nelle liste presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.

Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione.

Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti, se il presentatore di lista è un dipendente dell'Amministrazione in cui si vota può essere designato per la Commissione elettorale. Tale regola si estende alle Amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.

La Commissione elettorale deve essere insediata entro il 6 ottobre 2004 e formalmente costituita entro il 12 ottobre 2004. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 6 ottobre, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento dell'insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'Amministrazione preposto, cui spetta, parimenti, il compito della comunicazione di insediamento della Commissione elettorale, della indicazione del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.

Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.

Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale, la circostanza non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 18 ottobre 2004, è questa in sostanza la data ultima per la definitiva costituzione della Commissione elettorale. L'Amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione elettorale. Se alla data del 18 ottobre - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l'Amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne comunicazione all'Aran. Si rammenta, in ogni caso, che la RSU è soggetto necessario, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.

In nessun caso il mancato insediamento e costituzione della Commissione nei termini previsti dal calendario inficia la sua regolare costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l'ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste. Non vi è alcuna competenza delle Amministrazioni a negare lo svolgimento delle elezioni nell'ipotesi in cui la costituzione della Commissione elettorale avvenga solo l'ultimo giorno (18 ottobre 2004).

Tutte le Amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

I rapporti tra le Amministrazioni e i componenti delle Commissioni elettorali sono disciplinati, in particolare - su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio.

§ 9. Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E', pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede.

Di seguito, riassumendo le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni, convalidati nelle prassi seguite, sono indicati gli adempimenti della Commissione elettorale.

1) Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente dell'Amministrazione preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo dell'Amministrazione tutti i dipendenti elettori. La Commissione elettorale, in ogni caso, non può modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi.

2) Acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori.

3) Riceve le liste elettorali.

4) Verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità.

5) Esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti al proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni - per le organizzazioni sindacali rappresentative - non perfettamente conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle allegate all'ipotesi di CCNQ del 12 maggio 2004 e - per quelle non rappresentative - rispetto ai propri statuti. Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni.

6) Definisce, previo accordo con il dirigente dell'Amministrazione preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto e decide dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.

I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'albo dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni.

7) Predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale.

8) Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.

9) Predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.

10) Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

11) Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.

12) Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati.

13) Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti.
Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale. Nel compilare il verbale finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

§ 10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente nota in formato stampabile (allegato n. 8), non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.
Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si evidenziano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:
- la prima parte riporta i dati identificativi dell'Amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- la seconda parte riporta i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum). Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine "collegio" si fa riferimento alla sede di elezione della RSU, i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi elettorali "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio elettorale. Nel caso in cui vi sia un solo seggio i due termini coincidono;
- la terza parte riporta i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
- la quarta parte riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine il numero di seggi assegnati a ciascuna lista;
- in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma del verbale da parte della Commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.
La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:

- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 11);
- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'Amministrazione dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste e all'Amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali. All'Amministrazione deve essere consegnato il verbale finale in originale o copia conforme per il successivo inoltro all'Aran dello stesso. L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura dell'Amministrazione ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla consegna. La Commissione verifica che l'Amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti. La trasmissione del verbale all'Aran dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate al punto E) della presente nota.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dall'Amministrazione. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'Amministrazione.

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

§ 11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1].

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

§ 12. Riparto e attribuzione dei seggi

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente TABELLA:

a) tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;

b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);

c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi.

Pertanto, nei comparti Università e Ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla Tabella sovrastante.

Invece, nei comparti Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Enti pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità, ove sono stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto allegati alla presente nota.

Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà fare riferimento all'accordo integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo del 22 marzo 2004).

E' compito della Commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti").

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

1 - il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;

2 - il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);

3 - i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):
CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM
LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000
totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000
totale voti validi 117

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

In ogni caso ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".

§ 13. Compiti delle Amministrazioni

L'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative, assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni e facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.

L'Amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 28 settembre 2004, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto (cfr. § 7 elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).

L'Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli elettori, la messa a disposizione di:
- locale per la Commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...);
- stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con l'UTG).

L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro (cfr. § 8).

L'Amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al punto E) della presente nota.

§ 14. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale.

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da uno nominato dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.

In ordine al componente sindacale la dizione "organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso" non deve essere letta come "tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso" nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l'attribuzione di un seggio assegnato ad una altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate).

Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si sottolinea che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.

A tal fine le Amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o comunque di componimento consensuale delle controversie.

Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.

L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.

Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare sospensiva, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

§ 15. Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all'albo dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene così definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (cfr. § 9).

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

Con la consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle stesse organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere l'obiettivo che la documentazione che sarà inviata possa essere perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività. Allo scopo si formulano per i predetti soggetti le seguenti raccomandazioni:

a) il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e alla presente nota e non è suscettibile di variazioni (vedi lett. B § 9);

b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni (vedi lett. B § 9);

c) la Commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale (vedi lett. B §9);

d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali. Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (vedi lett. B § 9);

e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, l'Aran non potrà procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi;

f) le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto criterio, già stabilito in via generale per tutti i comparti dal citato Comitato paritetico nella seduta del 17 luglio 2003, prevede, inoltre, che le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili ai fini dell'attribuzione dei voti per la rappresentatività, debbano essere effettuate con le seguenti modalità:

- mediante l'invio di un nuovo verbale elettorale ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale;

- ove la Commissione elettorale non sia più funzionante, da una certificazione effettuata a norma di legge dall'Amministrazione attestante la denominazione della lista originaria presentata dal sindacato che chiede la correzione, risultante agli atti del verbale depositato presso la medesima Amministrazione. La certificazione dovrà essere corredata della scheda elettorale.

Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al presente punto qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale.

Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole Amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e) e f), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire, per i singoli soggetti, il conteggio, ai fini del calcolo della rappresentatività, dei voti ottenuti nelle sedi di lavoro dove si è verificato l'errore.

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni alla Amministrazione, la quale deve debitamente conservarli (cfr. §10).

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

L'Aran ha il compito di fornire alle Amministrazioni la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole Amministrazioni, l'Aran risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate nella presente nota.
In ogni caso, l'Aran non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.
Si significa che l'Aran non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti) che da singoli dipendenti.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da Amministrazione diversa dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, negli Accordi integrativi di comparto e con la presente nota di chiarimenti, non dovrà essere presa in considerazione.

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN

Si significa, innanzitutto, la necessità e l'importanza di una piena collaborazione da parte delle Amministrazioni nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla tempestività nell'invio dei verbali elettorali. Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno media con i dati associativi relativi al 31 dicembre 2004 e la rilevazione complessiva (deleghe e voti) dovrà essere portata a termine dall'Aran entro i tempi utili per poter consentire all'Agenzia stessa, previa certificazione dei dati da parte del Comitato paritetico previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 165/2001, di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali per il quadriennio contrattuale 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.

Non sfugge, pertanto, l'importanza della collaborazione di codeste Amministrazioni nell'invio tempestivo della documentazione richiesta che dovrà essere effettuato tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:

a) Il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le Amministrazioni) è allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché alla presente nota, non è suscettibile di variazioni da parte delle Commissioni elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. § 10 e lettera C).

b) La Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, il verbale finale in originale o copia conforme all' Amministrazione per il suo successivo inoltro all'Aran (cfr. § 10).

c) L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura dell'Amministrazione entro i 5 giorni successivi alla consegna (cfr. § 10 e 13).

d) L'Aran non prenderà in considerazione comunicazioni che abbiano diversa provenienza, anche se inviate dalle Commissioni elettorali.

e) La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite posta con Raccomandata con ricevuta di ritorno (RRR) all'indirizzo:
ARAN – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – VIA DEL CORSO, 476 – 00186 ROMA
Pertanto le Amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'Aran non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa della lettera raccomandata ufficiale.

f) La trasmissione deve avvenire con lettera di accompagnamento firmata dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto su carta intestata dell'Amministrazione, per individuarne con certezza il mittente, contenente l'indicazione della avvenuta affissione dei risultati elettorali per cinque giorni e precisando se non ci siano ricorsi pendenti alla Commissione elettorale. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'Amministrazione comunicare, con nota successiva, l'esito degli stessi. Il verbale elettorale dovrà essere nuovamente inviato nel solo caso in cui, per effetto dell'esito dei ricorsi, siano intervenute modifiche. In quest'ultimo caso l'Amministrazione deve inviare il nuovo verbale immediatamente dopo la consegna da parte della Commissione elettorale.

g) Il verbale elettorale che l'Amministrazione trasmette all'Aran dovrà essere la copia originale consegnata dalla Commissione elettorale (in tal caso sarà trattenuta la copia autenticata dello stesso) o copia autenticata nel caso in cui sia trattenuto l'originale. L'Amministrazione avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Si raccomanda a tutte le Amministrazioni di dare tempestiva comunicazione all'Aran nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, condizione affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.

Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.