OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 15
- 19 novembre 2004.
Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni e la trasmissione dei
verbali elettorali all'ARAN.
PREMESSA
Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II,
le Associazioni sindacali rappresentative, con Protocollo sottoscritto il 22
marzo 2004, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze
sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti che, già elette nel 2001,
scadranno nel novembre 2004 (art. 7 Accordo quadro).
Con il citato Protocollo, che contiene l'annuncio delle elezioni, è stato
definito il calendario delle votazioni con la relativa tempistica delle
procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del
7 agosto 1998 (cfr. G.U. n. 77 del 1° aprile 2004).
Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle
Amministrazioni dei comparti in indirizzo nei giorni 15 - 19 novembre 2004.
La concreta esperienza di gestione delle precedenti elezioni, ha reso necessario
da parte dell'Aran la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al
loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non
esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni
elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 22 marzo 2004 hanno convenuto
sull'opportunità di riassumerle, con il presente documento, in un testo
unitario che sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni
svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.
La presente nota è, anche, completata di tutta la documentazione necessaria,
elencata nel sommario che segue, della quale si raccomanda una attenta lettura.
A tal fine, si chiede alle Amministrazioni di consegnare alle proprie
Amministrazioni "periferiche" nel caso di articolazione sul
territorio, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle
Commissioni elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota e
gli allegati alla stessa, significando che tutta la documentazione è pubblicata
sul sito internet dell'ARAN all'indirizzo www.aranagenzia.it nella Sezione
"Relazioni Sindacali" alla voce "RSU Comparti 2004" in
formato facilmente scaricabile e stampabile.
Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le
proprie categorie territoriali.
ELEZIONI DELLE RSU DEL 15 - 19 NOVEMBRE 2004
CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE
SOMMARIO:
A) PROTOCOLLO del 22 marzo 2004
B) CHIARIMENTI §1. Tempistica delle procedure elettorali §2. Sede di elezione
della RSU §3. Presentazione delle liste elettorali §4. Soggetti esclusi dalla
presentazione delle liste elettorali §5. Elettorato passivo §6. Procedura per
la presentazione delle liste §7. Elettorato attivo §8. Commissione elettorale:
composizione, insediamento e costituzione §9. Compiti della Commissione
elettorale §10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti §11.
Quoziente necessario per la validità delle elezioni §12. Riparto e
attribuzione dei seggi §13. Compiti delle Amministrazioni §14. Comitato dei
garanti §15. Insediamento della RSU
C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
PRESENTATRICI DI LISTA
D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI
E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN
ALLEGATI:
1 – PROTOCOLLO DEL 22 MARZO 2004 PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE
VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI
COMPARTI. TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
2 – ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU E RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE
3 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO SANITA' (16 OTTOBRE 1998)
4 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (22 OTTOBRE
1998)
5 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO MINISTERI (3 NOVEMBRE 1998)
6 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (3 NOVEMBRE
1998)
7 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD
ORDINAMENTO AUTONOMO (5 NOVEMBRE 1998)
8 – FAC-SIMILE DEL VERBALE FINALE (in formato stampabile)
A) PROTOCOLLO DEL 22 MARZO 2004
Il documento fondamentale è rappresentato dal "Protocollo per la
definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze
unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure
elettorali" sottoscritto in data 22 marzo 2004 (allegato n. 1), e
pubblicato nella G.U. n. 77 del 1° aprile 2004, contenente l'annuncio delle
elezioni. Nel calendario sono indicate le varie scadenze che precedono le
elezioni. Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di ciascuna
Amministrazione.
B) CHIARIMENTI
Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la
presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle
clausole generali dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e degli accordi
integrativi di comparto, laddove stipulati, che conservano la loro validità e
la cui conoscenza rimane assolutamente fondamentale (allegati da n. 2 a n. 7).
§ 1. Tempistica delle procedure elettorali
Le elezioni si svolgono contestualmente in tutti i comparti in indirizzo. Non si
può, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto con il
Protocollo di cui alla lettera A) le elezioni sono già state indette e fissata
la relativa tempistica, la votazione e lo scrutinio.
Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.
Il primo giorno delle votazioni (15 novembre 2004) è utilizzato per
l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle Commissioni
elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che
fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già
utilizzabile, su decisione della Commissione elettorale, per le operazioni di
voto. Pertanto, i giorni dal 15 al 18 novembre 2004 sono dedicati alle
votazioni.
E' compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori
condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura
giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione
(18 novembre), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori
attraverso l'affissione all'albo dell'Amministrazione.
Il giorno 19 novembre 2004 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le
elezioni avvengono contestualmente in tutti i comparti anche lo scrutinio deve
avvenire contestualmente e, pertanto, le urne devono essere aperte solamente la
mattina del giorno 19 novembre 2004. In sede di singola Amministrazione non può
essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.
Tutte le RSU attualmente in carica, a prescindere dalla data di costituzione,
sono ricondotte alla scadenza generale di novembre 2004. Ciò significa che
devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite nel
novembre 2001 ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva
nel corso del triennio.
§ 2. Sede di elezione della RSU
E' prevista l'elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni dei comparti:
- Regioni e Autonomie locali
- Servizio sanitario nazionale
- Università
In tali comparti l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di
Amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico.
Sono previste più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni dei
comparti:
- Agenzie fiscali
- Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
In tali comparti, le Amministrazioni articolate sul territorio in sedi e
strutture periferiche dovranno procedere, entro il 24 settembre 2004, tramite
appositi Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno
essere elette le RSU.
La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali,
contenuta esclusivamente nell'accordo integrativo del comparto Enti pubblici non
economici, è da intendersi superata con la collocazione dei professionisti
nell'area dirigenziale. Pertanto, detti collegi elettorali non dovranno essere
previsti nella mappatura delle sedi elettorali degli Enti pubblici non
economici.
Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere
affissa all'albo dell'Amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni
firmatarie del Protocollo di cui al punto A) entro il 6 ottobre 2004.
Qualora non si dovesse pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura, le
Amministrazioni dovranno, comunque, inviare all'Aran l'elenco delle sedi
presentato dalle organizzazioni sindacali, segnalando in modo sintetico le
ragioni della mancata sigla.
Si significa l'importanza di tale adempimento che permette a questa Agenzia di
dotarsi di una corretta e compiuta "anagrafe" delle sedi elettorali,
anche al fine della verifica della completezza della rilevazione dei dati.
§ 3. Presentazione delle liste elettorali
Possono presentare le liste elettorali:
1) le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle
Confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU, che sono le stesse che hanno sottoscritto il Protocollo
di cui alla lettera A). A dette organizzazioni non è richiesto alcun atto di
adesione all'Accordo predetto. Nel caso si tratti di organizzazioni non
rappresentative, esse devono formalmente dimostrare di aderire alle
Confederazioni firmatarie, tramite attestazione della Confederazione stessa, da
allegare alla lista elettorale;
2) le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto
ed atto costitutivo, purché abbiano aderito all'Accordo quadro del 7 agosto
1998 ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge
146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. A dette organizzazioni è
richiesta la formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 entro il
termine ultimo fissato al 18 ottobre 2004 indicato nel Protocollo di cui al
punto A), solo se non vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti
elezioni.
Le organizzazioni sindacali di cui al precedente punto 2) consegnano la
documentazione ivi richiesta (adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998,
statuto e atto costitutivo) alla Commissione elettorale congiuntamente alla
presentazione della lista. Per facilitare le procedure, come eccezione a tale
regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo
possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di deposito
in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della
presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito
materiale delle statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'Aran
in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione
sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione
espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la
corretta provenienza.
Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998
può essere presentata all'Aran, che rilascia un attestato in carta semplice. In
questo caso vale quanto indicato al precedente capoverso.
L'Aran pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni
sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati.
§ 4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali
Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:
1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno
che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2) le organizzazioni sindacali costituenti, affiliate o aderenti alle
federazioni sindacali formate da più e diverse sigle. Tali organizzazioni non
possono presentare singolarmente le proprie liste essendo la titolarità della
presentazione della lista in capo esclusivamente alla federazione unitariamente
intesa. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente
attraverso la denominazione esatta della federazione sindacale e non delle
singole sigle che la compongono o che sono affiliate o aderenti. In caso di
mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti alla
federazione;
3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista congiunta
"cgil fp e cisl fps" );
4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con
proprio statuto e atto costitutivo;
5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al
precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità
sindacali.
E' compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole
sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai
requisiti richiesti.
§ 5. Elettorato passivo
L'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto a tutto il personale in
servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità
che deve permanere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica di
eletto nella RSU.
I dipendenti che sono in comando o fuori ruolo presso altre Amministrazioni
esercitano l'elettorato attivo presso l'Amministrazione di assegnazione ma
conservano l'elettorato passivo nella Amministrazione di provenienza, a
condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che
rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.
Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 28
settembre 2004 risulti in servizio solo o prevalente personale comandato in
attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è
riconosciuto anche l'elettorato passivo purché siano a tempo indeterminato
nell'Amministrazione di provenienza e che quest'ultima sia pubblica e
rappresentata dall'Aran. In questo caso l'eccezione si giustifica perché si
tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità
tipica dell'istituto del comando in senso stretto e, se si applicasse la regola
letterale per cui il personale comandato è escluso dall'elettorato passivo, la
RSU risulterebbe non eleggibile.
Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle
RSU, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'ente di provenienza.
Non sono titolari di elettorato passivo:
- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono
dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del
comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo
determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i professionisti degli Enti pubblici non economici, per i quali l'accordo
integrativo di comparto contemplava la possibilità di collegi specifici, nonché
i ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca e sperimentazione, collocati
nelle aree dirigenziali con l'ipotesi di CCNQ per la definizione delle autonome
aree della dirigenza del 19 maggio 2004;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre
pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo
nell'Amministrazione di provenienza.
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale
posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.
E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il
divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle
pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine
assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla
competizione elettorale.
Al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura. La
mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo di esclusione.
Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di
iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
§ 6. Procedura per la presentazione delle liste
L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di
lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista.
Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma
apposta.
Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale)
dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla
stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Un dipendente con qualifica
dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia
dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che
presenta la lista.
Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo
caso in cui sia un dipendente dell'Amministrazione sede di elezione della RSU.
La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del
competente ufficio dell'Amministrazione interessata, o da un suo delegato,
ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza
deve essere rilevata dalla Commissione elettorale che assegna, in forma scritta,
un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale
regolarizzazione. I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle
firme dei lavoratori.
Le liste possono essere presentate dal 28 settembre 2004 al 18 ottobre 2004,
ultimo giorno utile.
La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo
dell'Amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste
nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli
uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa
nella giornata del 18 ottobre 2004 - termine ultimo per la presentazione delle
liste - e la Commissione elettorale non possa operare (es. festività locale),
l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo
giorno non festivo immediatamente successivo.
Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio
dell'Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le
relazioni sindacali o comunque il personale e poi, dalla data del suo
insediamento, direttamente alla Commissione elettorale. La lista può anche
essere inviata per posta, ma deve, comunque, pervenire entro il termine massimo
fissato per la presentazione della stessa. Fa testo il protocollo della
Commissione elettorale o dell'Amministrazione.
Per individuare l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve
risultare dal protocollo della Commissione elettorale o dell'Amministrazione.
Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla
scheda è estratto a sorte.
Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la
propria denominazione esatta. E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni
improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.
E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria
denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale
finale contenente i risultati delle votazioni.
Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione
della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella
utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso,
utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.
L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione
elettorale. L'Amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può
esprimere pareri.
Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il
numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in
cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista
non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4].
Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna
lista, l'Amministrazione deve darne immediata comunicazione all'Aran.
§ 7. Elettorato attivo
Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) tutti i dipendenti a tempo
indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l'Amministrazione,
indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella
Amministrazione stessa e cioè il personale in comando o fuori ruolo da altre
Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo
indeterminato nell'Amministrazione di provenienza.
Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle
RSU, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'ente di provenienza.
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:
- tutto il personale a tempo determinato, compreso quello con rapporto di lavoro
interinale, CFL, etc...
- il personale non contrattualizzato, ivi compresi i Direttori di Sezione e di
Istituto in servizio presso gli Istituti sperimentali del comparto Ricerca,
trattandosi di personale assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del
comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo
determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - i
professionisti degli Enti pubblici non economici, per i quali l'accordo
integrativo di comparto contemplava la possibilità di collegi specifici, nonché
i ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca e sperimentazione, collocati
nelle aree dirigenziali con l'ipotesi di CCNQ per la definizione delle autonome
aree della dirigenza del 19 maggio 2004;
- tutto il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli
stipulati dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori
privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;
- tutto il personale con contratti di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001) o
comunque "atipico".
Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure
elettorali (27 settembre 2004) e la data di votazione ha diritto di voto, se in
possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure
attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane
invariato.
Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica sede. E' compito
della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia
partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti
possono operare (es. personale a part-time su più comuni).
§ 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione
I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle
organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i
dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o
fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota.
In presenza di ubicazioni diverse nella Amministrazione sede unica di RSU, il
componente della Commissione può essere sia un dipendente della sede principale
che di quella staccata, purché sia dipendente dell'Amministrazione interessata.
Nel caso in cui sia prevista nel comparto una pluralità di sedi delle RSU nella
stessa struttura (ad es. per i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, etc)
il componente della Commissione elettorale potrà anche essere un dipendente di
ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in
servizio presso la medesima sede di lavoro.
Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i
dirigenti anche assunti a tempo determinato.
L'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni
dei componenti della Commissione elettorale.
I componenti della Commissione elettorale sono integrati, automaticamente, con i
lavoratori designati allo scopo nelle liste presentate tra l'insediamento e la
costituzione formale della Commissione stessa.
Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione
elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle
organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel
caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura
dell'Amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato
le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento
dei tre componenti necessari per l'insediamento. Nelle Amministrazioni con un
numero di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione.
Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli
componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un
componente aggiuntivo.
Nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti, se il presentatore di lista è
un dipendente dell'Amministrazione in cui si vota può essere designato per la
Commissione elettorale. Tale regola si estende alle Amministrazioni con più di
15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure,
in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici
abbia nominato il componente.
La Commissione elettorale deve essere insediata entro il 6 ottobre 2004 e
formalmente costituita entro il 12 ottobre 2004. La differenza tra insediamento
e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si
considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, non appena siano
pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con
meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima
del 6 ottobre, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.
Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento
dell'insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio
dell'Amministrazione preposto, cui spetta, parimenti, il compito della
comunicazione di insediamento della Commissione elettorale, della indicazione
del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i
documenti nel frattempo pervenuti.
Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli
atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.
Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste per
l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale, la circostanza
non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti,
poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 18 ottobre
2004, è questa in sostanza la data ultima per la definitiva costituzione della
Commissione elettorale. L'Amministrazione, in questo caso, continuerà ad
attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di
insediamento e costituzione della Commissione elettorale. Se alla data del 18
ottobre - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun
sindacato, l'Amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse
allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di
lavoro e darne comunicazione all'Aran. Si rammenta, in ogni caso, che la RSU è
soggetto necessario, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del CCNL, della delegazione trattante di parte sindacale ai fini
della contrattazione integrativa.
In nessun caso il mancato insediamento e costituzione della Commissione nei
termini previsti dal calendario inficia la sua regolare costituzione anche in
tempi successivi entro, appunto, l'ultimo giorno previsto per la presentazione
delle liste. Non vi è alcuna competenza delle Amministrazioni a negare lo
svolgimento delle elezioni nell'ipotesi in cui la costituzione della Commissione
elettorale avvenga solo l'ultimo giorno (18 ottobre 2004).
Tutte le Amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle
Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma
di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.
I rapporti tra le Amministrazioni e i componenti delle Commissioni elettorali
sono disciplinati, in particolare - su conforme parere del Dipartimento della
Funzione Pubblica espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 -
tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento
obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono
carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività
sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua
degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro
competenza durante le ore di servizio.
§ 9. Compiti della Commissione elettorale
Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può
presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E', pertanto, compito delle
Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune
stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di
buona fede.
Di seguito, riassumendo le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle
precedenti elezioni, convalidati nelle prassi seguite, sono indicati gli
adempimenti della Commissione elettorale.
1) Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze
organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente
dell'Amministrazione preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura
giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno
di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo dell'Amministrazione tutti i
dipendenti elettori. La Commissione elettorale, in ogni caso, non può
modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata
giornaliera di apertura dei seggi.
2) Acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori.
3) Riceve le liste elettorali.
4) Verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità.
5) Esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature.
Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del
rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste.
Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere
sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle
tipologie degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione (ad es.
autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi,
ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti al proposito.
In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle
liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma
scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni
formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con
denominazioni - per le organizzazioni sindacali rappresentative - non
perfettamente conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle allegate all'ipotesi
di CCNQ del 12 maggio 2004 e - per quelle non rappresentative - rispetto ai
propri statuti. Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie
instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente,
ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di
portare a termine tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle
elezioni.
Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori
mediante affissione all'apposito albo dell'Amministrazione almeno otto giorni
prima della data fissata per le votazioni.
6) Definisce, previo accordo con il dirigente dell'Amministrazione preposto, o
persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con
l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti
l'esercizio del voto e decide dove vota il personale distaccato e il personale
in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il
numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di
votazione, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la
segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni,
fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da
eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale
unico.
I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori mediante affissione all'albo dell'Amministrazione almeno otto
giorni prima della data fissata per le votazioni.
7) Predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la
successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle
organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di
presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 del
regolamento elettorale.
8) Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
9) Predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.
10) Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere
svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc..
Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale
provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
11) Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare,
prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il
prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.
12) Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il
riepilogo finale dei risultati.
13) Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente
i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione
elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni.
Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti.
Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e
da tutti i componenti della Commissione elettorale. Nel compilare il verbale
finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la
denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla
lista presentata e indicata nella scheda elettorale.
§ 10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti
Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998
ed alla presente nota in formato stampabile (allegato n. 8), non è suscettibile
di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle
Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.
Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si evidenziano le seguenti
avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in quattro parti che
devono essere tutte scrupolosamente compilate:
- la prima parte riporta i dati identificativi dell'Amministrazione, il comparto
di appartenenza e la data delle elezioni;
- la seconda parte riporta i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto
(elettori) e i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi
distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum).
Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla
nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché
non riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine
"collegio" si fa riferimento alla sede di elezione della RSU, i
riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi
riferiti agli eventuali seggi elettorali "staccati" i cui voti devono
confluire nel collegio elettorale. Nel caso in cui vi sia un solo seggio i due
termini coincidono;
- la terza parte riporta i dati delle schede scrutinate distintamente per schede
valide, schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i
nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
- la quarta parte riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei
votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine il numero di seggi
assegnati a ciascuna lista;
- in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma del verbale da parte
della Commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.
La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di
verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:
- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso
il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello
degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni
(vedi anche § 11);
- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate
(pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente
coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le
schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono
necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste
e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle
organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere riportati i
nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei
voti a livello nazionale);
- l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione
(vedi anche § 12);
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti
della Commissione stessa.
La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla
Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste,
curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'Amministrazione dei risultati
elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati
ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la
Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se
nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami
la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.
Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i
risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali
di seggio sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni
sindacali che hanno presentato le liste e all'Amministrazione, entro 48 ore
dalla conclusione delle operazioni elettorali. All'Amministrazione deve essere
consegnato il verbale finale in originale o copia conforme per il successivo
inoltro all'Aran dello stesso. L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a
cura dell'Amministrazione ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla
consegna. La Commissione verifica che l'Amministrazione vi abbia provveduto nei
tempi previsti. La trasmissione del verbale all'Aran dovrà avvenire
esclusivamente secondo le modalità indicate al punto E) della presente nota.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra, sigilla in
un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi
staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e
dall'Amministrazione. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato
secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da
garantirne la integrità per almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi,
sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di
un delegato dell'Amministrazione.
Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni
dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.
§ 11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare
riferimento al numero dei votanti.
Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi
diritto al voto (elettorato attivo).
Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari
a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato
almeno n. 63 elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui l'elenco degli elettori
aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo
nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1].
La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel
seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo
avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio
elettorale.
In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto,
procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30
giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni,
l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.
§ 12. Riparto e attribuzione dei seggi
Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7
agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può,
pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione
integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.
Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere
composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della
dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente TABELLA:
a) tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che
occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per
i primi 200 dipendenti);
c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che
occupano da 3.001 dipendenti in poi.
Pertanto, nei comparti Università e Ricerca, ove non sono stati stipulati
accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU
si dovrà fare riferimento alla Tabella sovrastante.
Invece, nei comparti Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Enti
pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità, ove sono
stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti
della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto
allegati alla presente nota.
Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà
fare riferimento all'accordo integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo
del 22 marzo 2004).
E' compito della Commissione elettorale ripartire i seggi, su base
proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (ai
sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU
sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con
il metodo proporzionale tra liste concorrenti").
A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero
dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi
riportati da ogni singola lista.
In sintesi:
1 - il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo
quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra
riportati, in base al numero dei dipendenti;
2 - il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei
dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede
valide più schede bianche più schede nulle);
3 - i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le
stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in
quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti
dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.
Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i
seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124
(nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato) e
si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):
CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n.
119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 =
QUORUM
LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL
NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.
Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione
dei tre seggi. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:
Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati
così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda
nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000
totale voti validi 117
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno
ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del
numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla
lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della
ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero
minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più
alto.
Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati
così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda
nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000
totale voti validi 117
Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno
ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del
numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla
lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.
Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li
attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste
che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di
preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. Si rammenta che si
può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle
Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito
esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra
loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero
complessivo di preferenze.
Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino
contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati;
per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo
riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità
a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel
caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati
all'interno della lista.
Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza
di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2
seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad
un candidato di altra lista.
In ogni caso ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi
previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute,
riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle
norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.
Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente
i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e
"seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il
verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".
§ 13. Compiti delle Amministrazioni
L'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle
operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie
iniziative, assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle
elezioni e facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata
organizzazione del lavoro. L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il
proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché
le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni
un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni
relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente
natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della
Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.
L'Amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale
che deve individuare i possibili seggi, sin dal 28 settembre 2004, giorno
successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle
organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta l'elenco alfabetico generale
degli aventi diritto al voto (cfr. § 7 elettorato attivo) distintamente per
sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinti in relazione
ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere
possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere
obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione
elettorale (cfr. § 7 e 9).
L'Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali
e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la
propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza
che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli elettori,
la messa a disposizione di:
- locale per la Commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite,
urne,...);
- stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione
elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la
chiusura;
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando
ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere
blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con l'UTG).
L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni
elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di
flessibilità nell'organizzazione del lavoro (cfr. § 8).
L'Amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo entro 5
giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale,
rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al punto E) della
presente nota.
§ 14. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10
giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento
elettorale.
Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle
organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da uno
nominato dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto
dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il
Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il
suddetto ufficio.
In ordine al componente sindacale la dizione "organizzazioni sindacali
presentatrici di liste interessate al ricorso" non deve essere letta come
"tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a
prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso" nella elezione
della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la
natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione
letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono
rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al
ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella
controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi
l'attribuzione di un seggio assegnato ad una altra lista, il Comitato dei
garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna
delle due organizzazioni interessate).
Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si sottolinea che il
disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude
chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.
A tal fine le Amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della
Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il
ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti
instaurarsi fin dalla sua attivazione.
Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la
funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo
conciliativo in senso lato o comunque di componimento consensuale delle
controversie.
Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo
quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito
regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi
quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si
ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio
perfetto.
L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue
deliberazioni.
Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in
attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non
rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento
elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali
sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione
analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le
eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.
Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso
giurisdizionale.
Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure
elettorali, salvo decisione cautelare sospensiva, le elezioni possono ugualmente
avere luogo.
§ 15. Insediamento della RSU
La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei
risultati elettorali all'albo dell'Amministrazione senza che siano stati
presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali
ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene così definitivo -
della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può
legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla
proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o
iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni
sindacali (cfr. § 9).
In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale,
nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza
che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi
avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.
C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
PRESENTATRICI DI LISTA
Con la consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle
stesse organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno
rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere l'obiettivo che la
documentazione che sarà inviata possa essere perfettamente corretta dal punto
di vista formale con riguardo agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare
che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali
per l'accertamento della rappresentatività. Allo scopo si formulano per i
predetti soggetti le seguenti raccomandazioni:
a) il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato
all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e alla presente nota e non è suscettibile
di variazioni (vedi lett. B § 9);
b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni
(vedi lett. B § 9);
c) la Commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale
finale (vedi lett. B §9);
d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere
esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle
schede elettorali. Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento, a norma
dell'art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni dovranno essere
effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede
la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei
cinque giorni di affissione dei risultati (vedi lett. B § 9);
e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non
ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti
raccomandazioni, l'Aran non potrà procedere ad alcuna correzione d'ufficio per
la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi;
f) le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti
all'Aran dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata
dal Comitato paritetico di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto criterio,
già stabilito in via generale per tutti i comparti dal citato Comitato
paritetico nella seduta del 17 luglio 2003, prevede, inoltre, che le correzioni,
per potere essere ritenute ammissibili ai fini dell'attribuzione dei voti per la
rappresentatività, debbano essere effettuate con le seguenti modalità:
- mediante l'invio di un nuovo verbale elettorale ovvero mediante comunicazione
sottoscritta dalla Commissione elettorale;
- ove la Commissione elettorale non sia più funzionante, da una certificazione
effettuata a norma di legge dall'Amministrazione attestante la denominazione
della lista originaria presentata dal sindacato che chiede la correzione,
risultante agli atti del verbale depositato presso la medesima Amministrazione.
La certificazione dovrà essere corredata della scheda elettorale.
Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al presente punto qualora la
comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della
Commissione elettorale.
Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle
organizzazioni sindacali delle singole Amministrazioni, cui le raccomandazioni
citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto
previsto ai punti d), e) e f), nel rispetto dei principi stabiliti dal
regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato
Comitato paritetico, potrebbe impedire, per i singoli soggetti, il conteggio, ai
fini del calcolo della rappresentatività, dei voti ottenuti nelle sedi di
lavoro dove si è verificato l'errore.
Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7
agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di
trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli
atti delle elezioni alla Amministrazione, la quale deve debitamente conservarli
(cfr. §10).
D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI
L'Aran ha il compito di fornire alle Amministrazioni la propria assistenza sui
contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone
la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti
scritti posti dalle singole Amministrazioni, l'Aran risponderà solo a quelli
aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già
trattate nella presente nota.
In ogni caso, l'Aran non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni
elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre
procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.
Si significa che l'Aran non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla
propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni
elettorali (che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni
sindacali che ne hanno designato i componenti) che da singoli dipendenti.
Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da Amministrazione
diversa dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del
7 agosto 1998, negli Accordi integrativi di comparto e con la presente nota di
chiarimenti, non dovrà essere presa in considerazione.
E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN
Si significa, innanzitutto, la necessità e l'importanza di una piena
collaborazione da parte delle Amministrazioni nel corretto adempimento di quanto
richiesto, anche con riguardo alla tempestività nell'invio dei verbali
elettorali. Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno media con i dati
associativi relativi al 31 dicembre 2004 e la rilevazione complessiva (deleghe e
voti) dovrà essere portata a termine dall'Aran entro i tempi utili per poter
consentire all'Agenzia stessa, previa certificazione dei dati da parte del
Comitato paritetico previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 165/2001, di accertare la
rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative
nazionali per il quadriennio contrattuale 2006-2009 e primo biennio economico
2006-2007.
Non sfugge, pertanto, l'importanza della collaborazione di codeste
Amministrazioni nell'invio tempestivo della documentazione richiesta che dovrà
essere effettuato tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:
a) Il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le
Amministrazioni) è allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché alla
presente nota, non è suscettibile di variazioni da parte delle Commissioni
elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. § 10 e lettera
C).
b) La Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di
affissione all'albo, il verbale finale in originale o copia conforme all'
Amministrazione per il suo successivo inoltro all'Aran (cfr. § 10).
c) L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura dell'Amministrazione
entro i 5 giorni successivi alla consegna (cfr. § 10 e 13).
d) L'Aran non prenderà in considerazione comunicazioni che abbiano diversa
provenienza, anche se inviate dalle Commissioni elettorali.
e) La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite posta con Raccomandata
con ricevuta di ritorno (RRR) all'indirizzo:
ARAN – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – VIA DEL CORSO, 476 – 00186 ROMA
Pertanto le Amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta
elettronica, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto
l'Aran non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa della
lettera raccomandata ufficiale.
f) La trasmissione deve avvenire con lettera di accompagnamento firmata dal
dirigente o dal responsabile del servizio preposto su carta intestata
dell'Amministrazione, per individuarne con certezza il mittente, contenente
l'indicazione della avvenuta affissione dei risultati elettorali per cinque
giorni e precisando se non ci siano ricorsi pendenti alla Commissione
elettorale. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere
trasmesso, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'Amministrazione
comunicare, con nota successiva, l'esito degli stessi. Il verbale elettorale
dovrà essere nuovamente inviato nel solo caso in cui, per effetto dell'esito
dei ricorsi, siano intervenute modifiche. In quest'ultimo caso l'Amministrazione
deve inviare il nuovo verbale immediatamente dopo la consegna da parte della
Commissione elettorale.
g) Il verbale elettorale che l'Amministrazione trasmette all'Aran dovrà essere
la copia originale consegnata dalla Commissione elettorale (in tal caso sarà
trattenuta la copia autenticata dello stesso) o copia autenticata nel caso in
cui sia trattenuto l'originale. L'Amministrazione avrà cura di verificare che
il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione elettorale.
Si raccomanda a tutte le Amministrazioni di dare tempestiva comunicazione all'Aran
nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, condizione affinché questa
Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i
verbali.
Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la
rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena
collaborazione.