XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

N. 1696

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal ministro per la funzione pubblica

(FRATTINI)

di concerto con il ministro degli affari esteri

(RUGGIERO)

con il ministro dell'interno

(SCAJOLA)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per

favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato

Presentato il 2 ottobre 2001


Art. 1.

(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso
dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).

        1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

                "1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente";

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

                "2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un accordo individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";

            c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

                "4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6";

            d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

                "5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti";

            e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

                "6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

            f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

                "8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";

            g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

                "10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3";

            h) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";

            i) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

                "12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

        2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

                "1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";

            b) il comma 2 è abrogato.

        3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

        4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

            "2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28".

        5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è aggiunto il seguente: "Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali";

            b) l'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea ed avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse";

            c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: ", prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate".

        6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di prima fascia, i quali cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

Art. 2.

(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie).

        1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

        2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti alla fine naturale della tredicesima legislatura possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

        1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

            "Art. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i dirigenti a disposizione del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.

            2. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i tre anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

            3. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può comunque essere disposta se:

                a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

            b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

            4. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 3.

            5. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle aziende destinatarie.

            6. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 5, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

            7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

            8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo".

        2. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

            " 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".

        3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

            "Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. La contrattazione collettiva può disciplinare l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3" del comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale, è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17".

Art. 4.

(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).

        1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

            "Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

            2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'Amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".

        2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

Art. 5.

(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali).

        1. E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale, di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

        2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

            a) l'area di attività in cui operano;

            b) gli enti o organismi internazionali di interesse;

            c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;

            d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

        3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

Art. 6.

(Disposizioni di attuazione).

        1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, comma 5, lettera a), 4 e 5 della presente legge, nonché sono definite le modalità e le procedure attuative delle stesse norme.

Art. 7.

(Abrogazioni)

        1. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 


 

RELAZIONE INTRODUTTIVA AL DISEGNO DI LEGGE N. 1696

        Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge che si propone contiene disposizioni che tendono alla definizione di un regime degli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato caratterizzato da maggiori elementi di flessibilità rispetto a quello attualmente previsto, volte in particolare a favorire la mobilità dei dirigenti, a tale fine prevedendo una modifica alla disciplina legislativa in materia di conferimento degli incarichi stessi.

        Con l'occasione si è inteso pervenire ad un maggiore punto di equilibrio tra la necessità di garantire un potere di scelta nell'affidamento degli incarichi dirigenziali all'organo di responsabilità politica e l'esigenza, derivante dai princìpi di legalità, neutralità ed imparzialità dell'azione amministrativa, di garantire l'autonomia dei dirigenti nell'esercizio delle attività gestionali volte all'espletamento di tali funzioni nel rispetto degli obiettivi, priorità, piani e programmi definiti nelle direttive generali del Ministro.

        Le disposizioni che si propongono, nel riordinare il procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali, stabiliscono tra l'altro, in modo inequivocabile, la separazione tra accordo e conferimento vero e proprio dell'incarico. In tale modo, per un verso, si ovvia all'attuale situazione di confusione fra l'aspetto organizzativo-funzionale degli incarichi - la cui disciplina, afferendo ai modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici pubblici, si vuole ora ricondurre ad un atto unilaterale del datore di lavoro - e quello concernente la disciplina del rapporto obbligatorio la cui regolazione resta, invece, affidata all'atto di natura privatistica. Per altro verso, si tende ad ancorare la discrezionalità relativa all'affidamento degli incarichi e alla definizione della loro durata ad un parametro di riferimento rappresentato dalla individuazione degli obiettivi e dei programmi per la cui attuazione si rende necessaria l'attribuzione di ciascuna funzione dirigenziale. Ciò renderà possibile l'effettiva realizzazione del collegamento, già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fra definizione dell'indirizzo politico-amministrativo, attività gestionale e verifica dei risultati. Resta ferma, peraltro, l'attuale disciplina sostanziale della responsabilità dirigenziale con i relativi meccanismi già approntati per fare fronte alle situazioni "patologiche" che possono verificarsi durante l'espletamento del mandato dirigenziale, quali l'inosservanza delle direttive, i risultati negativi della gestione, il mancato raggiungimento degli obiettivi.

        L'impianto del provvedimento proposto tende, pertanto, a rendere più diretto il rapporto tra direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione emanata dal Ministro e la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti.

        Il disegno di legge proposto prevede, altresì, norme dirette a favorire una maggiore mobilità dei dirigenti tra settore pubblico e privato, anche al fine di realizzare un proficuo e reciproco scambio di esperienze. L'esigenza suddetta, volta a realizzare una maggiore osmosi tra management pubblico e management privato, nasce dalla necessità di inserire velocemente nelle pubbliche amministrazioni quei meccanismi privatistici di gestione delle risorse umane e finanziarie che consentano un miglioramento della qualità dei servizi per le imprese e per i cittadini. Inoltre, la possibilità di effettuare esperienze di lavoro sia nel settore pubblico che nel settore privato contribuisce alla promozione della crescita professionale della dirigenza pubblica, oltre che della cultura manageriale, nonché di realizzare un meccanismo di pantouflage trasparente per assicurare un continuo scambio di esperienze, di best practices e di culture organizzative.

        Il disegno di legge è composto da 7 articoli, di seguito illustrati:

        Articolo 1: con tale articolo si provvede alla riforma delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di incarichi dirigenziali. In particolare, il comma 1, lettera b), che sostituisce il comma 2 dell'attuale articolo 19, prevede, innanzitutto, il riordino del procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali, stabilendo in modo inequivocabile la separazione tra accordo e provvedimento di conferimento vero e proprio. Con il provvedimento di conferimento vengono individuati l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire e in relazione a questi ultimi la durata dell'incarico che, comunque, non può eccedere per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale il termine di tre anni, e per gli altri incarichi di funzione dirigenziale i cinque anni. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede, poi, un accordo con cui è definito il corrispondente trattamento economico. Tale disciplina pone la determinazione dell'affidamento degli incarichi e della loro durata, in stretta connessione con gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, piani e programmi definiti dall'organo di vertice.

        Con il comma 1, lettera c), che sostituisce il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene ampliata la possibilità di ricoprire posti di funzione di livello dirigenziale generale da parte di dirigenti di seconda fascia e di persone in possesso di specifiche qualità professionali.

        La lettera d) del comma 1, introducendo il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede la possibilità di conferire gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 del medesimo articolo anche a dirigenti di amministrazioni pubbliche non appartenenti al ruolo unico, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

        Con la lettera e) del comma 1, che sostituisce l'attuale comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vengono riviste in aumento le percentuali dei posti attribuibili ad estranei in possesso delle specifiche professionalità previste.

        La lettera f) del comma 1, contiene una modifica all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001 volta a prevedere che gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 del medesimo articolo, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

        Con la lettera g) del comma 1, viene sostituito l'attuale comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di chiarire che fra gli incarichi attribuibili ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, sono ricompresi anche gli incarichi presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza dei Ministeri.

        Con la lettera i) del comma 1, si chiarisce che la disciplina del conferimento degli incarichi non è derogabile in sede di contrattazione collettiva.

        Il comma 2 sostituisce il comma 1 e abroga il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente o l'inosservanza delle direttive da parte di quest'ultimo, valutati ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1999, comporti l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Viene inoltre previsto che, in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione possa revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero recedere dal rapporto di lavoro.

        Il comma 4 sostituisce il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, riducendo a tre anni il limite minimo per l'accesso dalla seconda alla prima fascia.

        Con il comma 5 vengono apportate alcune modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, con la lettera a) di tale comma, viene prevista la possibilità di partecipazione al concorso di accesso per la qualifica dirigenziale statale ai cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali.

        Il comma 6 prevede l'immediata applicazione delle disposizioni modificative del decreto legislativo n. 165 del 2001 introdotte dal disegno di legge relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, disciplinando altresì la fase transitoria. Esso prevede, inoltre, la copertura dei maggiori oneri con la conseguente indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

        Articolo 2: l'articolo contiene una disposizione che concerne le nomine negli enti pubblici e nelle società controllate o partecipate dallo Stato conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, prevedendo, altresì, la disciplina della fase transitoria.

        Articolo 3: con il comma 1, si introduce l'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per svolgere incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in ambito internazionale. Tale facoltà viene estesa anche agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato. L'aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti privati, non può, comunque, superare i tre anni. In ogni caso, al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, vengono previste le varie ipotesi in cui l'aspettativa non può essere disposta nei confronti di quei dirigenti che hanno svolto attività riguardanti i soggetti presso i quali essi intendono ricoprire i nuovi incarichi. Viene, infine, prevista per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la possibilità di disporre, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti e per singoli progetti di specifico interesse dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. Il servizio prestato dai dipendenti in assegnazione temporanea costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

        Con il comma 2 viene prevista una modifica all'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 che estende la facoltà di richiedere l'aspettativa in questione anche ai segretari comunali e provinciali.

        Il comma 3 introduce nel decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 17-bis, con il quale si prevede la possibilità di disciplinare, in sede di contrattazione collettiva, l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale inquadrare il personale laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3" del comparto Ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego. Ciò al fine di valorizzare le professionalità intermedie della pubblica amministrazione.

        Articolo 4: tale articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, prevedendo una semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo presso enti od organismi internazionali e presso Stati esteri del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, nell'ottica di favorire lo scambio di esperienze amministrative.

        Articolo 5: la norma è volta a consentire al cittadino italiano dipendente di imprese private di svolgere, previo accertamento dei requisiti, incarichi presso enti o organizzazioni internazionali. A tale fine viene prevista l'istituzione di un apposito elenco presso il Ministero degli affari esteri, in cui sono iscritte le società, che ne facciano richiesta, disposte a fornire il proprio personale.

        Articolo 6: la norma demanda ad uno o più regolamenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione degli enti, delle organizzazioni e degli organismi internazionali, nonché la definizione delle modalità e delle procedure attuative delle norme introdotte dalla legge.

        Articolo 7: tale articolo prevede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 2, all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

        Non si ritiene necessario predisporre la relazione tecnico-finanziaria, in quanto i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 6, del disegno di legge sono compensati, come previsto dal medesimo comma, attraverso il meccanismo di indisponibilità in esso contenuto.