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                   Il
                  limite del 3% imposto dal contratto nazionale per poter
                  usufruire delle 150 ore previste dall’articolo 48 (diritto
                  allo studio), dopo essere calcolato su ogni singolo ufficio,
                  viene ricalcolato su base regionale. 
                  
                   
                  Per
                  comprendere meglio, l’esempio pratico di quanto accaduto in
                  Liguria può essere utile. In Liguria le domande per le 150
                  ore erano solo 9… ben al di sotto del limite del 3% su un
                  totale di quasi 1300 dipendenti (38 posti potenziali a
                  disposizione). Ma il personale che ha fatto domanda, nel
                  numero di 5, 1 e 3, era distribuito su soli tre uffici,
                  rispettivamente di 148, 172 e 51 dipendenti. Se si fosse
                  calcolato il 3% rigidamente su base d’ufficio… i tre
                  uffici avrebbero avuto diritto rispettivamente a 4, 5 e 2
                  posti… e questo avrebbe escluso dal diritto due
                  dipendenti… l’interpretazione più flessibile che ne è
                  uscita consente, invece, di “accontentare” tutte le nove
                  domande, andando a compensazione tra gli uffici tutti. 
                  
                   
                  Si
                  riporta stralcio del Provvedimento della Direzione Regionale
                  da cui ben si comprende sviluppo e motivazioni che hanno
                  portato al risultato finale. 
                  
                   
                  Ecco
                  un esempio di come, quando le sigle sindacali concordano
                  sui contenuti si ottengono i risultati e si migliorano
                  i Contratti Nazionali!  
                  
                  
                  
                   
                  Premesso 
                  che, nella riunione del 22.02.2005, le R.S.U. di questa
                  Direzione Regionale hanno formulato la proposta di attribuire
                  i permessi per il diritto allo studio di cui all’art. 48 del
                  C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali ai dipendenti che,
                  assegnando i posti secondo la percentuale del 3% calcolata su
                  ogni singola Unità Amministrativa, erano stati esclusi dal
                  beneficio e che invece avrebbero potuto ottenerlo calcolando
                  la percentuale del  3%
                  su tutto il personale in servizio nella Regione;
                  
                   
                  Considerato
                  che nella riunione del 07.03.2005, previo esame della
                  proposta, le OO.SS. territoriali hanno avallato la proposta
                  delle R.S.U. chiedendo che fosse formulato quesito in merito
                  alla Direzione Centrale del Personale;
                  
                   
                  Vista
                  la nota prot. n° 9664 dell’ 11.03.2005 con la quale
                  l’Ufficio Risorse Umane provvedeva a trasmettere il quesito
                  sopra esposto;
                  
                   
                  Preso
                  atto che, con nota prot. n° 50966 del 17.03.2005, l’Ufficio
                  Normative della Direzione Centrale del Personale, esprimeva
                  parere favorevole alla soluzione prospettata da questa
                  Direzione in quanto il limite fissato dalla clausola
                  contrattuale è finalizzato a contenere il numero di
                  dipendenti ammessi a fruire della riduzione dell’orario di
                  lavoro in un ambito che la contrattazione collettiva ha
                  ritenuto compatibile con le esigenze organizzative
                  dell’amministrazione e che, a livello regionale, possono
                  essere autonomamente valutate dalla struttura di vertice;
                  
                   
                  Ritenuto
                  che l’attribuzione del beneficio ai dipendenti sotto
                  elencati non è tale da pregiudicare le esigenze organizzative
                  degli Uffici coinvolti.
                  
                   
                  DISPONE 
                  
                   
                  I
                  dipendenti di seguito elencati, che hanno presentato
                  tempestive istanze di fruizione dei permessi studio per
                  l’anno 2005, rimaste nel primo esame escluse dalle
                  graduatorie sono autorizzati ad usufruire dei permessi di cui
                  all’art. 48 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali. (segue
                  elenco).
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