Il
limite del 3% imposto dal contratto nazionale per poter
usufruire delle 150 ore previste dall’articolo 48 (diritto
allo studio), dopo essere calcolato su ogni singolo ufficio,
viene ricalcolato su base regionale.
Per
comprendere meglio, l’esempio pratico di quanto accaduto in
Liguria può essere utile. In Liguria le domande per le 150
ore erano solo 9… ben al di sotto del limite del 3% su un
totale di quasi 1300 dipendenti (38 posti potenziali a
disposizione). Ma il personale che ha fatto domanda, nel
numero di 5, 1 e 3, era distribuito su soli tre uffici,
rispettivamente di 148, 172 e 51 dipendenti. Se si fosse
calcolato il 3% rigidamente su base d’ufficio… i tre
uffici avrebbero avuto diritto rispettivamente a 4, 5 e 2
posti… e questo avrebbe escluso dal diritto due
dipendenti… l’interpretazione più flessibile che ne è
uscita consente, invece, di “accontentare” tutte le nove
domande, andando a compensazione tra gli uffici tutti.
Si
riporta stralcio del Provvedimento della Direzione Regionale
da cui ben si comprende sviluppo e motivazioni che hanno
portato al risultato finale.
Ecco
un esempio di come, quando le sigle sindacali concordano
sui contenuti si ottengono i risultati e si migliorano
i Contratti Nazionali!
Premesso
che, nella riunione del 22.02.2005, le R.S.U. di questa
Direzione Regionale hanno formulato la proposta di attribuire
i permessi per il diritto allo studio di cui all’art. 48 del
C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali ai dipendenti che,
assegnando i posti secondo la percentuale del 3% calcolata su
ogni singola Unità Amministrativa, erano stati esclusi dal
beneficio e che invece avrebbero potuto ottenerlo calcolando
la percentuale del 3%
su tutto il personale in servizio nella Regione;
Considerato
che nella riunione del 07.03.2005, previo esame della
proposta, le OO.SS. territoriali hanno avallato la proposta
delle R.S.U. chiedendo che fosse formulato quesito in merito
alla Direzione Centrale del Personale;
Vista
la nota prot. n° 9664 dell’ 11.03.2005 con la quale
l’Ufficio Risorse Umane provvedeva a trasmettere il quesito
sopra esposto;
Preso
atto che, con nota prot. n° 50966 del 17.03.2005, l’Ufficio
Normative della Direzione Centrale del Personale, esprimeva
parere favorevole alla soluzione prospettata da questa
Direzione in quanto il limite fissato dalla clausola
contrattuale è finalizzato a contenere il numero di
dipendenti ammessi a fruire della riduzione dell’orario di
lavoro in un ambito che la contrattazione collettiva ha
ritenuto compatibile con le esigenze organizzative
dell’amministrazione e che, a livello regionale, possono
essere autonomamente valutate dalla struttura di vertice;
Ritenuto
che l’attribuzione del beneficio ai dipendenti sotto
elencati non è tale da pregiudicare le esigenze organizzative
degli Uffici coinvolti.
DISPONE
I
dipendenti di seguito elencati, che hanno presentato
tempestive istanze di fruizione dei permessi studio per
l’anno 2005, rimaste nel primo esame escluse dalle
graduatorie sono autorizzati ad usufruire dei permessi di cui
all’art. 48 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali. (segue
elenco).
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