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Liguria

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Genova, 1 aprile 2005. Entrate Liguria.
Diritto allo studio. Interpretazione elastica.  

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Il limite del 3% imposto dal contratto nazionale per poter usufruire delle 150 ore previste dall’articolo 48 (diritto allo studio), dopo essere calcolato su ogni singolo ufficio, viene ricalcolato su base regionale. 

Per comprendere meglio, l’esempio pratico di quanto accaduto in Liguria può essere utile. In Liguria le domande per le 150 ore erano solo 9… ben al di sotto del limite del 3% su un totale di quasi 1300 dipendenti (38 posti potenziali a disposizione). Ma il personale che ha fatto domanda, nel numero di 5, 1 e 3, era distribuito su soli tre uffici, rispettivamente di 148, 172 e 51 dipendenti. Se si fosse calcolato il 3% rigidamente su base d’ufficio… i tre uffici avrebbero avuto diritto rispettivamente a 4, 5 e 2 posti… e questo avrebbe escluso dal diritto due dipendenti… l’interpretazione più flessibile che ne è uscita consente, invece, di “accontentare” tutte le nove domande, andando a compensazione tra gli uffici tutti. 

Si riporta stralcio del Provvedimento della Direzione Regionale da cui ben si comprende sviluppo e motivazioni che hanno portato al risultato finale. 

Ecco un esempio di come, quando le sigle sindacali concordano sui contenuti si ottengono i risultati e si migliorano i Contratti Nazionali!  

Premesso  che, nella riunione del 22.02.2005, le R.S.U. di questa Direzione Regionale hanno formulato la proposta di attribuire i permessi per il diritto allo studio di cui all’art. 48 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali ai dipendenti che, assegnando i posti secondo la percentuale del 3% calcolata su ogni singola Unità Amministrativa, erano stati esclusi dal beneficio e che invece avrebbero potuto ottenerlo calcolando la percentuale del  3% su tutto il personale in servizio nella Regione;

Considerato che nella riunione del 07.03.2005, previo esame della proposta, le OO.SS. territoriali hanno avallato la proposta delle R.S.U. chiedendo che fosse formulato quesito in merito alla Direzione Centrale del Personale;

Vista la nota prot. n° 9664 dell’ 11.03.2005 con la quale l’Ufficio Risorse Umane provvedeva a trasmettere il quesito sopra esposto;

Preso atto che, con nota prot. n° 50966 del 17.03.2005, l’Ufficio Normative della Direzione Centrale del Personale, esprimeva parere favorevole alla soluzione prospettata da questa Direzione in quanto il limite fissato dalla clausola contrattuale è finalizzato a contenere il numero di dipendenti ammessi a fruire della riduzione dell’orario di lavoro in un ambito che la contrattazione collettiva ha ritenuto compatibile con le esigenze organizzative dell’amministrazione e che, a livello regionale, possono essere autonomamente valutate dalla struttura di vertice;

Ritenuto che l’attribuzione del beneficio ai dipendenti sotto elencati non è tale da pregiudicare le esigenze organizzative degli Uffici coinvolti.

DISPONE 

I dipendenti di seguito elencati, che hanno presentato tempestive istanze di fruizione dei permessi studio per l’anno 2005, rimaste nel primo esame escluse dalle graduatorie sono autorizzati ad usufruire dei permessi di cui all’art. 48 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali. (segue elenco).

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