Riteniamo
fondamentale la partecipazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti ai problemi della sicurezza del lavoro.
Infatti, riteniamo indispensabile, in tale materia, il
coinvolgimento di tutti i lavoratori che, attraverso gli
“addetti ai lavori” (Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico
competente, Gruppo emergenze, ecc.) possono acquisire una
migliore consapevolezza dei rischi connessi al posto di
lavoro e delle misure di prevenzione e protezione adottate. Con
tale spirito segnaliamo quei problemi, già segnalati in
passato, che gradiremmo sapere se siano stati risolti od
avviati a soluzione.
1)
EDIFICI
– IMPIANTI – MACCHINARI
·
Le
costruzioni adibite ad uffici sono provviste dei requisiti
di abitabilità (impianto elettrico a norma, isolamento
termico, servizi igienici, uscite di emergenza, luce
naturale, conformità al progetto per le nuove costruzioni,
ecc.)?
·
Nelle
costruzioni adibite a magazzino di custodia merci vengono
adottate le opportune misure di sicurezza per prevenire
infortuni in conseguenza della movimentazione e custodia
delle merci? Le merci abbandonate vengono inventariate,
custodite e smaltite con l’osservanza delle specifiche
norme previste? L’area di rischio è adeguatamente
segnalata ed isolata? Il personale addetto alla custodia e
manipolazione dei campioni è preavvisato dell’esposizione
ai pericoli cui
incorre in relazione ai compiti dallo stesso svolti? Questo
personale è dotato di adeguati dispositivi di protezione
individuale (DPI).
·
E’
stato rilasciato dall’organo competente il certificato di
prevenzione incendi per i locali (magazzino merci ,
archivio, centrale termica, garage, ecc.) maggiormente a
rischio?
·
Gli
impianti sono stati collaudati od omologati? Vengono
costantemente tenuti registri o schede per la manutenzione
ordinaria/straordinaria delle macchine,
attrezzature ed impianti tecnologici (antincendio,
elettrico, termico, condizionamento, ecc.)?
2)
I
LAVORATORI
·
Sono a conoscenza delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi? Sono sottoposti alla prevenzione
sanitaria in relazione ai rischi professionali? Sono stati
edotti sull’organizzazione e gestione dell’emergenza?
Ricevono adeguata informazione e formazione (cultura della
sicurezza)?
3)
GLI
ADDETTI ALLA SICUREZZA (RLS –RSPP)
·
Provvedono ad individuare e valutare i rischi? Hanno
le capacità necessarie e dispongono dei mezzi e tempo
adeguati in relazione ai compiti assegnati? Hanno
frequentato gli appositi corsi di formazione per la
sicurezza?
4)
IL
MEDICO COMPETENTE
·
Effettua
“tutti” gli accertamenti sanitari correlati ai rischi
professionali? Esegue accertamenti preventivi volti a
constatare l’assenza di controindicazioni alle mansioni
svolte dal lavoratore? Effettua visite periodiche, sulla
base della valutazione del rischio, al fine di controllare
lo stato di salute del lavoratore relativamente al giudizio
di idoneità alla mansione specifica? Coopera attivamente,
per gli aspetti sanitari, all’attività di formazione ed
informazione sulla tutela della salute e sicurezza del
lavoro?
5)
GLI
ADDETTI ALL’EMERGENZA
·
Sono
stati programmati gli interventi ed impartite le istruzioni
a cui i lavoratori debbono attenersi in caso di pericolo?
Sono stati tutti designati ed adeguatamente formati?
6)
IL
DATORE DI LAVORO
·
E’
il protagonista della funzione di prevenzione che attraverso
la valutazione del rischio (art. 4, comma 2, D. Lgs. 626/94)
programma un documento sulle misure ritenute opportune a
garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza
attraverso provvedimenti miranti alla prevenzione dei rischi
professionali, all’informazione e formazione dei
lavoratori, all’organizzazione ed ai mezzi di attuazione.
La valutazione del rischio è l’atto conclusivo e
qualificante della materia trattata. In essa, a parere dello
scrivente, dovrebbero confluire gli interrogativi
proposti. Quando si parla di valutazione del rischio, le
domande proposte, vanno trasformate in contenuti del
documento attraverso obiettivi prefissati e criteri di
valutazione dettati da precise norme di legge.