Attese
le applicazioni delle nuove procedure inerenti il nuovo
sistema informatico AIDA e dell’implicito utilizzo delle
nuove metodologie basate sull’analisi ed i controlli dei
processi e dei flussi informativi, si segnala, al fine di
contribuire alle migliori condizioni di lavoro, sia come
lavoratore, sia come rls dell’UTF di Milano, la necessità di
iniziare ad evidenziare, laddove non ancora avvenuta, presso
il referente Ufficio Strategie per l’Innovazione Tecnologica
dell’’Agenzia Dogane per le suddette novazioni di sistema,
la corrispondenza del precitato sistema, in progressiva
applicazione presso tutti gli Uffici Doganali, UTF ed
Laboratori chimici d’Italia, con quanto disposto dal D.L.vo
n° 626/94 titolo VI ”Uso di videoterminali” e, più in
particolare, l’allegato VII, punto 3, “Prescrizioni
Minime”, di cui, per comodità di lettura, se ne riporta
debito stralcio.
Rls/RdB-CUB P.I. –
UTF di Milano
Giuseppe
Bertone
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TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di
videoterminali
ART. 50. Campo di
applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature
munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai
lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all’utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano
oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa
e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo
di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario
all’uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
ART. 51. Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità
a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto
per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonchè
l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c)
lavoratore:
il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti
ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo
54.
ART. 52
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del
rischio di cui all’art. 4, comma 1, analizza i posti di
lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento
fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per
ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di
cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
ART. 53
Organizzazione del lavoro
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti
lavorativi comportanti l’uso dei videoterminali anche
secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare
il più possibile la ripetitività e la monotonia delle
operazioni.
ART. 54
Svolgimento quotidiano
del lavoro
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per
almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una
interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale
riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore
comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuativa al
videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono
essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove
il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono
compresi i tempi di attesa della risposta da parte del
sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa
abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte
integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la
riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
ART. 55
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività
di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita
medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e
ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente. Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi
la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami
specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al
comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di
controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1
e 2.
3-ter. La periodicità
delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari
che richiedono una frequenza diversa
stabilita dal medico
competente, è biennale per i lavoratori classificati come
idonei con prescrizioni e per i lavoratori
che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore è
sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta
alterazione della funzione
visiva, confermata dal medico competente, oppure
ogniqualvolta l'esito della visita di cui
ai commi 1 e 3 ne evidenzi
la necessità.
5. La spesa relativa
alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in
funzione dell’attività svolta è a carico del datore di
lavoro.
ART. 56
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all’analisi dello stesso di cui all’art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell’attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con
decreto una guida d’uso dei videoterminali.
ART. 57
Consultazione e partecipazione
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei
cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell’organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività
di cui al presente titolo.
ART. 58
Adeguamento alle norme
1. I posti di lavoro dei
lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c),
devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui
all'allegato VII.
ART. 59
Caratteristiche tecniche
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento
di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere
tecnico all’allegato VII in funzione del progresso tecnico,
della evoluzione delle normative e specifiche internazionali
oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature
dotate di videoterminali.
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Allegato VII
PRESCRIZIONI MINIME
3.
INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto
del software, o allorchè questo viene modificato, come anche
nel definire le mansioni che implicano l’utilizzazione di
unita’ videoterminali, il datore di lavoro terra’ conto dei
seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da
svolgere;
b) il software deve
essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di
conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore; nessun
dispositivo,controllo quantitativo o qualitativo può essere
utilizzato all’insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono
fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro
svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato
e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in
particolare all’elaborazione dell’informazione da parte
dell’uomo.
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