AL DIRETTORE REGIONALE
dell’AGENZIA ENTRATE per la SARDEGNA
Oggetto: Direttiva n.26 relativa
ai permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge n.104/1992
In data 26 Luglio 2005 è
stata emessa la Direttiva n.26/2005 della Direzione Regionale
della Sardegna, Agenzia delle Entrate, relativo a “Permessi
retribuiti ex art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 –
Esigenza di contemperare gli interessi primari coinvolti. –
Necessità di preavviso.” In essa sono contenute affermazioni
che, a nostro avviso, non trovano riscontro nelle finalità
previste dalla L.104/1992.
In tale Direttiva, commentando l’art.33, comma 3 della
richiamata legge, viene affermato relativamente ai soggetti
che hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, che “Tale
forma di agevolazione risponde all’ovvia esigenza di
consentire a chi lavori e nel contempo presti una assistenza
di tipo continuativo ed esclusivo nei confronti di parente o
affine entro il terzo grado, affetto da grave handicap, di
ritemprarsi e, quindi, permette il reintegro delle energie
psico-fisiche spese nel gravoso impegno dell’assistenza ad un
soggetto handicappato, nell’ottica di una tutela nei confronti
dei soggetti disabili che sia resa nel miglior modo
possibile.”
In tale dichiarazione si da per “ovvio” qualcosa che non lo è
assolutamente, e da tale enucleato si traggono delle
conseguenze che a nostro parere portano fuori strada e si
allontanano dalle finalità previste dalla L.104.
Le finalità della L. 104 sono
invece le seguenti:
art. 1 Finalita'. Testo: in
vigore dal 18/02/1992
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno
rispetto della dignita' umana e i diritti di liberta' e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e
nella societa';
b) previene e rimuove le
condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della
persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione dei
diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero
funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica
della persona handicappata;
d) predispone interventi volti
a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale
della persona handicappata.
Queste sono le finalità della
L.104, e non ve ne altre, ne sottintese, ne esplicitate. Sono
tutele chiare, evidenti e circostanziate, all’interno di una
legge che reca come titolo del provvedimento: Legge–quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
Non si comprende, essendo
così chiaramente esplicitato nella legge, l’ulteriore
affermazione che “l’assistenza continuative ed esclusiva….non
costituisce sicuramente la principale finalità dell’istituto
stesso”. Qual è il senso di tale affermazione? Quali sarebbero
le altre finalità?
Inoltre la Direttiva tenta di
mettere sullo stesso piano “anche interessi di altra specie
attinenti alla organizzazione ed alla gestione dell’ufficio e
dei programmi di lavoro”. Si tenta di contemperare tali
interessi (permessi e prestazione di lavoro), affermando che
vi è “l’esigenza di contemperare entrambi gli interessi
primari coinvolti”, e da qui ne fa discendere che “tale
esigenza può ritenersi soddisfatta attraverso il necessario
rispetto di un diligente preavviso in relazione ai giorni che,
ogni mese, si intendano fruire…”, per poi affermare,
esemplificando una fattispecie, che “è evidente la necessità
del preavviso per la fruizione dei permessi…”.
La legge 104 non prevede in
alcun punto delle sue articolazioni e delle sue finalità di
contemperare tale esigenze,e di porre dei vincoli alla sua
fruizione; se lo facesse, il senso stesso della 104 sarebbe
sminuito. Anzi, pone, la tutela per l’assistenza,
l’integrazione e i diritti delle persone handicappate, al di
sopra di tutto, a completa tutela della dignità umana e della
salute. La scelta del legislatore è stata quella di porre in
primo piano lo sforzo della comunità e della collettività a
sostegno di tali categorie; anche se l’organizzazione del
lavoro ne deve soffrire. E quindi permane, a nostro avviso,
interamente da parte del lavoratore, la possibilità di
usufruire dei permessi senza alcuna programmazione e senza che
venga concordato. A sostegno della nostra tesi rientra
l’affermazione contenute nella Direttoriale, che “sarebbe
preferibile che, nei limiti del possibile, la funzione del
beneficio venisse concordata mensilmente con il dirigente…”;
appare evidente che il diritto del lavoratore è netto e
permane, malgrado tutte le affermazioni precedenti, ma si sta
in qualche modo tentando di forzare la mano.
Crediamo che talvolta sarebbe
necessario calarsi nei panni altrui, in questo caso di chi
assiste e vive la sofferenza quotidiana e capire che la
malattia non è programmabile, che non tutti i giorni sono
uguali (per il malato), e che spesso si ha bisogno della 104
per far fronte all’emergenza.
Pertanto, alla luce di quanto
sopra evidenziato, si chiede di voler revocare la direttiva di
cui all’oggetto.
Cagliari, 2 Agosto 2005
p.
Fed. Regionale RdB/CUB |