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                  AL DIRETTORE REGIONALE 
                  dell’AGENZIA ENTRATE per la SARDEGNA 
                  Oggetto: Direttiva n.26 relativa 
                  ai permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge n.104/1992 
                  In data 26 Luglio 2005 è 
                  stata emessa la Direttiva n.26/2005 della Direzione Regionale 
                  della Sardegna, Agenzia delle Entrate, relativo a “Permessi 
                  retribuiti ex art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 – 
                  Esigenza di contemperare gli interessi primari coinvolti. – 
                  Necessità di preavviso.” In essa sono contenute affermazioni 
                  che, a nostro avviso, non trovano riscontro nelle finalità 
                  previste dalla L.104/1992. 
                  
                  In tale Direttiva, commentando l’art.33, comma 3 della 
                  richiamata legge, viene affermato relativamente ai soggetti 
                  che hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, che “Tale 
                  forma di agevolazione risponde all’ovvia esigenza di 
                  consentire a chi lavori e nel contempo presti una assistenza 
                  di tipo continuativo ed esclusivo nei confronti di parente o 
                  affine entro il terzo grado, affetto da grave handicap, di 
                   ritemprarsi e, quindi, permette il reintegro delle energie 
                  psico-fisiche spese nel gravoso impegno dell’assistenza ad un 
                  soggetto handicappato, nell’ottica di una tutela nei confronti 
                  dei soggetti disabili che sia resa nel miglior modo 
                  possibile.”  
                  
                  In tale dichiarazione si da per “ovvio” qualcosa che non lo è 
                  assolutamente, e da tale enucleato si traggono delle 
                  conseguenze che a nostro parere portano fuori strada e si 
                  allontanano dalle finalità previste dalla L.104. 
                  
                    
                    Le finalità della L. 104 sono 
                    invece le seguenti: 
                    
                    art. 1 Finalita'. Testo: in 
                    vigore dal 18/02/1992 
                    
                    1. La Repubblica: 
                    
                    a) garantisce il pieno 
                    rispetto della dignita' umana e i diritti di liberta' e di 
                    autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena 
                    integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e 
                    nella societa'; 
                    
                    b) previene e rimuove le 
                    condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della 
                    persona umana, il raggiungimento della massima autonomia 
                    possibile e la partecipazione della persona handicappata 
                    alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione dei 
                    diritti civili, politici e patrimoniali; 
                    
                    c) persegue il recupero 
                    funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni 
                    fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le 
                    prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione 
                    delle minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica 
                    della persona handicappata; 
                    
                    d) predispone interventi volti 
                    a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale 
                    della persona handicappata. 
                   
                  Queste sono le finalità della 
                  L.104, e non ve ne altre, ne sottintese, ne esplicitate. Sono 
                  tutele chiare, evidenti e circostanziate, all’interno di una 
                  legge che reca come titolo del provvedimento: Legge–quadro per 
                  l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
                  handicappate. 
                  Non si comprende, essendo 
                  così chiaramente esplicitato nella legge, l’ulteriore 
                  affermazione che “l’assistenza continuative ed esclusiva….non 
                  costituisce sicuramente la principale finalità dell’istituto 
                  stesso”. Qual è il senso di tale affermazione? Quali sarebbero 
                  le altre  finalità? 
                  Inoltre la Direttiva tenta di 
                  mettere sullo stesso piano “anche interessi di altra specie 
                  attinenti alla organizzazione ed alla gestione dell’ufficio e 
                  dei programmi di lavoro”. Si tenta di contemperare  tali 
                  interessi (permessi e prestazione di lavoro), affermando che 
                  vi è “l’esigenza di contemperare entrambi gli interessi 
                  primari coinvolti”, e da qui ne fa discendere che “tale 
                  esigenza può ritenersi soddisfatta attraverso il necessario 
                  rispetto di un diligente preavviso in relazione ai giorni che, 
                  ogni mese, si intendano fruire…”, per poi affermare, 
                  esemplificando una fattispecie, che “è evidente la necessità 
                  del preavviso per la fruizione dei permessi…”.  
                  La legge 104 non prevede in 
                  alcun punto delle sue articolazioni e delle sue finalità di 
                  contemperare tale esigenze,e di porre dei vincoli alla sua 
                  fruizione; se lo facesse, il senso stesso della 104 sarebbe 
                  sminuito. Anzi, pone, la tutela per l’assistenza, 
                  l’integrazione e i diritti delle persone handicappate, al di 
                  sopra di tutto, a completa tutela della dignità umana e della 
                  salute. La scelta del legislatore è stata quella di porre in 
                  primo piano lo sforzo della comunità e della collettività a 
                  sostegno di tali categorie; anche se l’organizzazione del 
                  lavoro ne deve soffrire. E quindi permane, a nostro avviso, 
                  interamente da parte del lavoratore, la possibilità di 
                  usufruire dei permessi senza alcuna programmazione e senza che 
                  venga concordato. A sostegno della nostra tesi rientra 
                  l’affermazione contenute nella Direttoriale, che “sarebbe 
                  preferibile che, nei limiti del possibile, la funzione del 
                  beneficio venisse concordata mensilmente con il dirigente…”; 
                  appare evidente che il diritto del lavoratore è netto e 
                  permane, malgrado tutte le affermazioni precedenti, ma si sta 
                  in qualche modo tentando di forzare la mano. 
                  Crediamo che talvolta sarebbe 
                  necessario calarsi nei panni altrui, in questo caso di chi 
                  assiste e vive la sofferenza quotidiana e capire che la 
                  malattia non è programmabile, che non tutti i giorni sono 
                  uguali (per il malato), e che spesso si ha bisogno della 104 
                  per far fronte all’emergenza. 
                  Pertanto, alla luce di quanto 
                  sopra evidenziato, si chiede di voler revocare la direttiva di 
                  cui all’oggetto. 
                  Cagliari, 2 Agosto 2005  
                     
                                                                                        p. 
                  Fed. Regionale RdB/CUB  |