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Reazione RdB alla direttiva n.26 della Direzione Regionale Entrate per la Sardegna, sui permessi retribuiti ex art.33, comma 3, della legge 104/92

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AL DIRETTORE REGIONALE dell’AGENZIA ENTRATE per la SARDEGNA

Oggetto: Direttiva n.26 relativa ai permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge n.104/1992

In data 26 Luglio 2005 è stata emessa la Direttiva n.26/2005 della Direzione Regionale della Sardegna, Agenzia delle Entrate, relativo a “Permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 – Esigenza di contemperare gli interessi primari coinvolti. – Necessità di preavviso.” In essa sono contenute affermazioni che, a nostro avviso, non trovano riscontro nelle finalità previste dalla L.104/1992.

In tale Direttiva, commentando l’art.33, comma 3 della richiamata legge, viene affermato relativamente ai soggetti che hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, che “Tale forma di agevolazione risponde all’ovvia esigenza di consentire a chi lavori e nel contempo presti una assistenza di tipo continuativo ed esclusivo nei confronti di parente o affine entro il terzo grado, affetto da grave handicap, di  ritemprarsi e, quindi, permette il reintegro delle energie psico-fisiche spese nel gravoso impegno dell’assistenza ad un soggetto handicappato, nell’ottica di una tutela nei confronti dei soggetti disabili che sia resa nel miglior modo possibile.”

In tale dichiarazione si da per “ovvio” qualcosa che non lo è assolutamente, e da tale enucleato si traggono delle conseguenze che a nostro parere portano fuori strada e si allontanano dalle finalità previste dalla L.104.

Le finalità della L. 104 sono invece le seguenti:

art. 1 Finalita'. Testo: in vigore dal 18/02/1992

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i diritti di liberta' e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa';

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Queste sono le finalità della L.104, e non ve ne altre, ne sottintese, ne esplicitate. Sono tutele chiare, evidenti e circostanziate, all’interno di una legge che reca come titolo del provvedimento: Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Non si comprende, essendo così chiaramente esplicitato nella legge, l’ulteriore affermazione che “l’assistenza continuative ed esclusiva….non costituisce sicuramente la principale finalità dell’istituto stesso”. Qual è il senso di tale affermazione? Quali sarebbero le altre  finalità?

Inoltre la Direttiva tenta di mettere sullo stesso piano “anche interessi di altra specie attinenti alla organizzazione ed alla gestione dell’ufficio e dei programmi di lavoro”. Si tenta di contemperare  tali interessi (permessi e prestazione di lavoro), affermando che vi è “l’esigenza di contemperare entrambi gli interessi primari coinvolti”, e da qui ne fa discendere che “tale esigenza può ritenersi soddisfatta attraverso il necessario rispetto di un diligente preavviso in relazione ai giorni che, ogni mese, si intendano fruire…”, per poi affermare, esemplificando una fattispecie, che “è evidente la necessità del preavviso per la fruizione dei permessi…”.

La legge 104 non prevede in alcun punto delle sue articolazioni e delle sue finalità di contemperare tale esigenze,e di porre dei vincoli alla sua fruizione; se lo facesse, il senso stesso della 104 sarebbe sminuito. Anzi, pone, la tutela per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate, al di sopra di tutto, a completa tutela della dignità umana e della salute. La scelta del legislatore è stata quella di porre in primo piano lo sforzo della comunità e della collettività a sostegno di tali categorie; anche se l’organizzazione del lavoro ne deve soffrire. E quindi permane, a nostro avviso, interamente da parte del lavoratore, la possibilità di usufruire dei permessi senza alcuna programmazione e senza che venga concordato. A sostegno della nostra tesi rientra l’affermazione contenute nella Direttoriale, che “sarebbe preferibile che, nei limiti del possibile, la funzione del beneficio venisse concordata mensilmente con il dirigente…”; appare evidente che il diritto del lavoratore è netto e permane, malgrado tutte le affermazioni precedenti, ma si sta in qualche modo tentando di forzare la mano.

Crediamo che talvolta sarebbe necessario calarsi nei panni altrui, in questo caso di chi assiste e vive la sofferenza quotidiana e capire che la malattia non è programmabile, che non tutti i giorni sono uguali (per il malato), e che spesso si ha bisogno della 104 per far fronte all’emergenza.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di voler revocare la direttiva di cui all’oggetto.

Cagliari, 2 Agosto 2005 

                                                                         p. Fed. Regionale RdB/CUB


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