OGGETTO: Organizzazione degli Uffici
e distribuzione dei carichi di lavoro.
In relazione all’oggetto la
scrivente O.S. rileva q.s.:
Con ordini di servizio prot. n.
14526 e
14528 del
8 marzo 2005, codesta Direzione ha determinato una nuova
organizzazione degli Uffici e dei carichi di lavoro.
Tuttavia, quanto sopra è stato
disposto senza la preventiva fase di definizione dei
criteri generali, previsti dal C.C.N.L., art. 6, comma 2,
punto 2), sia per la determinazione e la distribuzione dei
carichi di lavoro, sia per l’organizzazione e disciplina degli
uffici, per la cui adozione sono previste l’informazione
preventiva e la concertazione.
La procedura contrattuale nelle
materie sopraddette è tassativa e la relativa attivazione
costituisce un preciso onere di codesta Direzione. Non si può
quindi fare riferimento (ordine di servizio prot. n.
15144 del
10.03.05) né ad un “vivo interessamento” delle OO.SS. e RSU al
riguardo, né all’informazione preventiva che la Direzione
circoscrizionale avrebbe dovuto rendere loro nella
circostanza, trattandosi nella specie di adozione di ordini di
servizio che, essendo già atti interni di organizzazione,
attengono ad una fase successiva e sono stati però
effettuati senza la preventiva procedura di definizione dei
criteri generali.
Da ciò discende che i predetti
ordini di servizio sono affetti da nullità insanabile e vanno
pertanto revocati, con esclusione di qualsiasi altro
provvedimento. Né eventuali sospensioni degli ordini di
servizio, con contestuali inspiegabili modifiche apportate
agli stessi, effettuate con identica procedura, possono
considerarsi legittime, provocando anzi disorientamento nel
personale dipendente.
Per gli stessi motivi prima
citati, analoga illegittimità si riscontra nell’informativa
preventiva diretta alle OO.SS. ed alla RSU (Prot. n.
30925 del
20.05.05) avente per oggetto la “Riorganizzazione Uffici”, con
adozione di taluni criteri decisi unilateralmente, senza che
vi sia stata una preventiva definizione degli stessi ed una
concertazione con le OO. SS. e RSU e, quindi, nel successivo
ordine di servizio n. 94/2005 (Prot. n.
31947 del
26.05.05), con riferimento all’organizzazione interna ed al
riparto delle competenze previste dal DM 06/10/1995,
riguardante l’organizzazione degli uffici del soppresso
Dipartimento delle dogane e delle I.I. I.I. (non già
dell’attuale Agenzia delle Dogane). La facoltà di ripartire
gli uffici in più servizi prevede, peraltro, il preventivo
assenso del Direttore Regionale, di cui non v’è traccia
nell’atto.
Per i motivi esposti si richiede
la revoca anche di detto ordine di servizio.
Al riguardo questa O. S. non può
fare a meno di rilevare come una siffatta procedura, oltre ad
essere contraria alle norme contrattuali, sia anche gravemente
pregiudizievole del “rapporto di proficua collaborazione” cui
codesta Direzione ha dichiarato di voler aderire. Sempre in
tale prospettiva si osserva che si è dato seguito alla
richiesta sindacale di incontro urgente fissando una data
successiva di ben nove giorni e con autonoma esclusione
dall’incontro della RSU (nota Prot. n.
33415
dell’1.06.2005), cioè dell’altro soggetto sindacale titolare
della contrattazione integrativa in materia.
Infine, mentre le
OO.SS. si preparano all’odierno programmato incontro, la
controparte, con la più assoluta noncuranza, continua ad
emanare provvedimenti sull’organizzazione degli Uffici (Prot.
n. 34649,
n. 34654
e n. 34656
del 09.06.05 – note pervenute per vie non ufficiali -)
motivati da generiche “esigenze di servizio”. Ritenendo
illegittimi (oltre che inopportuni) anche quest’ultimi atti,
si chiede siano revocati.
Si chiede che questa nota sia
allegata al verbale di riunione.
IL RESPONSABILE SINDACALE RdB CUB P.I.
Sergio Fallacara
Milano, 10/06/2005 |