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                  OGGETTO: Organizzazione degli Uffici 
                  e distribuzione dei carichi di lavoro. 
                  
                  In relazione all’oggetto la 
                  scrivente O.S. rileva q.s.: 
                  
                               Con ordini di servizio prot. n.
                  14526 e
                  14528 del 
                  8 marzo 2005, codesta Direzione ha determinato una nuova 
                  organizzazione degli Uffici e dei carichi di lavoro. 
                  
                  Tuttavia, quanto sopra è stato 
                  disposto senza la preventiva fase di definizione dei 
                  criteri generali, previsti dal C.C.N.L., art. 6, comma 2, 
                  punto 2), sia per la determinazione e la distribuzione dei 
                  carichi di lavoro, sia per l’organizzazione e disciplina degli 
                  uffici, per la cui adozione sono previste l’informazione 
                  preventiva e la concertazione. 
                  
                  La procedura contrattuale nelle 
                  materie sopraddette è tassativa e la relativa attivazione 
                  costituisce un preciso onere di codesta Direzione. Non si può 
                  quindi fare riferimento (ordine di servizio prot. n.
                  15144 del 
                  10.03.05) né ad un “vivo interessamento” delle OO.SS. e RSU al 
                  riguardo, né all’informazione preventiva che  la Direzione 
                  circoscrizionale avrebbe dovuto rendere loro nella 
                  circostanza, trattandosi nella specie di adozione di ordini di 
                  servizio che, essendo già atti interni di organizzazione, 
                  attengono ad una fase successiva e sono stati però 
                  effettuati senza la preventiva procedura di definizione dei 
                  criteri generali.  
                  
                  Da ciò discende che i predetti 
                  ordini di servizio sono affetti da nullità insanabile e vanno 
                  pertanto revocati, con esclusione di qualsiasi altro 
                  provvedimento. Né eventuali sospensioni degli ordini di 
                  servizio, con contestuali inspiegabili modifiche apportate 
                  agli stessi, effettuate con identica procedura, possono 
                  considerarsi legittime, provocando anzi disorientamento nel 
                  personale dipendente. 
                  
                  Per gli stessi motivi prima 
                  citati, analoga illegittimità si riscontra nell’informativa 
                  preventiva diretta alle OO.SS. ed alla RSU (Prot. n.
                  30925 del 
                  20.05.05) avente per oggetto la “Riorganizzazione Uffici”, con 
                  adozione di taluni criteri decisi unilateralmente, senza che 
                  vi sia stata una preventiva definizione degli stessi ed una 
                  concertazione con le OO. SS. e RSU e, quindi, nel successivo 
                  ordine di servizio n. 94/2005 (Prot. n.
                  31947 del 
                  26.05.05), con riferimento all’organizzazione interna ed al 
                  riparto delle competenze previste dal DM 06/10/1995, 
                  riguardante l’organizzazione degli uffici del soppresso 
                  Dipartimento delle dogane e delle I.I. I.I. (non già 
                  dell’attuale Agenzia delle Dogane). La facoltà di ripartire 
                  gli uffici in più servizi prevede, peraltro, il preventivo 
                  assenso del Direttore Regionale, di cui non v’è traccia 
                  nell’atto. 
                  
                  Per i motivi esposti si richiede 
                  la revoca anche di  detto ordine di servizio. 
                  
                  Al riguardo questa O. S. non può 
                  fare a meno di rilevare come una siffatta procedura, oltre ad 
                  essere contraria alle norme contrattuali, sia anche gravemente 
                  pregiudizievole del “rapporto di proficua collaborazione” cui 
                  codesta Direzione ha dichiarato di voler aderire. Sempre in 
                  tale prospettiva si osserva che si è dato seguito alla 
                  richiesta sindacale di incontro urgente fissando una data 
                  successiva di ben nove giorni e con autonoma esclusione 
                  dall’incontro della RSU (nota Prot. n.
                  33415 
                  dell’1.06.2005), cioè dell’altro soggetto sindacale titolare 
                  della contrattazione integrativa in materia. 
                  
                               Infine, mentre le 
                  OO.SS. si preparano all’odierno programmato incontro, la 
                  controparte, con la più assoluta noncuranza, continua ad 
                  emanare provvedimenti sull’organizzazione degli Uffici (Prot. 
                  n. 34649, 
                  n. 34654 
                  e n. 34656 
                  del 09.06.05 – note pervenute per vie non ufficiali -) 
                  motivati da generiche “esigenze di servizio”. Ritenendo 
                  illegittimi (oltre che inopportuni) anche quest’ultimi atti, 
                  si chiede siano revocati. 
                  
                  Si chiede che questa nota sia 
                  allegata al verbale di riunione. 
                  
                  
                  IL RESPONSABILE SINDACALE RdB CUB P.I. 
                  
                  
                  Sergio Fallacara 
                  
                  Milano, 10/06/2005  |